La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 33515/2026 ha sottolineato che la materialità del delitto di resistenza al pubblico ufficiale è integrata anche dalla violenza impropria, la quale, pur non essendo indirizzata direttamente verso l’agente pubblico, si riverbera negativamente sull’esplicazione della relativa funzione, impedendola o semplicemente ostacolandola.
La c.d. “resistenza passiva” può ravvisarsi, invece, solamente nel caso di assenza di qualunque forma di violenza o di minaccia (così, tra innumerevoli altre, già Sez. 6, n. 7061 del 25/05/1996, Solfrizzi, Rv. 206021).
Nello specifico, dunque, l’azione del ricorrente, connotata da una componente aggressiva, in quanto direttamente rivolta alla persona dell’agente per sottrargli un capo di abbigliamento da esso indossato, e comunque accompagnata dalla minaccia di non restituirglielo, al fine di ostacolare il perfezionamento del sequestro nel suo completo iter amministrativo, esula manifestamente dall’ambito della resistenza passiva
