Avvocato cassazionista propone ricorso ma per una “svista percettiva” della cancelleria la cassazione dichiara l’inammissibilità per la “mancata iscrizione del difensore all’Albo Speciale” (Riccardo Radi)

Cancelliere legge distrattamente un elenco

Tutto è possibile nel pazzo Mondo giustizia!

La Cassazione penale sezione 3 con l’ordinanza numero 17590/2026 ha esaminato la seguente questione: un avvocato iscritto all’Albo dei cassazionisti deposita ricorso per cassazione che viene dichiarato inammissibile perché “presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria” con ordinanza numero 39840/2025 della sezione 7.

Fatto:

Avverso tale ordinanza, C., per il tramite dell’avvocato P., ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., deducendo un unico, articolato motivo. Il ricorrente lamenta un errore di fatto macroscopico e decisivo, consistente nell’erronea percezione da parte della Corte della realtà processuale.

L’ordinanza impugnata si fonda sull’assunto, proveniente da un accertamento della cancelleria, che il difensore non fosse iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori al momento della proposizione dell’impugnazione.

Tale assunto, secondo il ricorrente, costituisce una falsa rappresentazione della realtà fattuale, documentalmente smentita dagli atti del procedimento. In particolare, il ricorrente evidenzia e documenta le seguenti circostanze fattuali: l’iscrizione del difensore sottoscrittore nell’Albo Speciale è stata disposta dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 5 maggio 2023; l’atto di appello, successivamente convertito in ricorso per cassazione, è stato depositato in data 5 gennaio 2024, come attestato dalla firma digitale apposta sull’atto.

Pertanto, al momento del deposito dell’impugnazione originaria, il difensore era già iscritto all’Albo Speciale da oltre otto mesi. Anche al momento della conversione dell’atto da parte della Corte d’appello (17 luglio 2025), il requisito di legittimazione del difensore sussisteva da oltre due anni.

Decisione:

Nel caso di specie, sussiste in maniera evidente l’errore di fatto denunciato dal ricorrente. L’ordinanza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso sulla base di un unico e dirimente presupposto fattuale: la mancata iscrizione del difensore proponente nell’Albo Speciale dei patrocinanti in Cassazione.

Testualmente, l’ordinanza afferma che il ricorso “è stato presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria”.

Tale affermazione, tuttavia, è smentita dalla documentazione prodotta dal ricorrente.

Dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 110596/2023 risulta in modo inequivocabile che il difensore è stato iscritto nell’Albo Speciale in data 5/5/2023.

L’atto di impugnazione originario (l’appello poi convertito) è stato depositato, come risulta dalla ricevuta PEC e dalla firma digitale, in data 5/1/2024.

È dunque un fatto, positivamente accertato e non contestabile, che al momento del deposito dell’impugnazione il difensore fosse pienamente legittimato alla proposizione di un ricorso per cassazione, essendo iscritto all’Albo Speciale da oltre otto mesi.

La decisione della Corte si è quindi fondata su una palese e decisiva “svista percettiva”, ovvero sull’erronea supposizione dell’inesistenza di un fatto invece esistente per effetto del non adeguato accertamento della cancelleria.

Non si tratta di un errore di giudizio o di interpretazione, ma di una errata valutazione di un dato fattuale che ha condotto a una falsa rappresentazione della realtà processuale.

La decisività dell’errore è manifesta.

L’intera architettura motivazionale dell’ordinanza di inammissibilità poggia esclusivamente sul difetto di legittimazione del difensore. Se la Corte avesse correttamente percepito il dato fattuale dell’avvenuta iscrizione del difensore all’Albo Speciale in data antecedente al deposito dell’impugnazione, non avrebbe potuto applicare il principio giurisprudenziale richiamato, che sanziona con l’inammissibilità il ricorso (anche se frutto di conversione) proposto da un difensore ab origine non abilitato.

L’accertamento dell’errore di fatto impone, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., la correzione dello stesso e l’adozione dei provvedimenti necessari.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, in quanto basata su un presupposto fattuale radicalmente errato.

Conseguentemente, il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso nel merito, non avendo le parti interloquito in ordine alle censure mosse da C. alla sentenza del GIP del Tribunale di Milano impugnata.

L’istanza di sospensione dell’esecuzione resta assorbita dalla presente decisione.

Chiosiamo evidenziando l’eleganza e leggerezza del termine utilizzato per la macroscopica topica: “svista percettiva”, sminuire l’accaduto ci ricorda la frase di Bertold Brecht: “Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore”.

Ricordiamo ai lettori che chi vuole essere costantemente aggiornato sulle pubblicazioni di Terzultima Fermata https://terzultimafermata.blog/ può abbonarsi al blog, sempre e solo GRATUITAMENTE, cliccando sull’icona “Abbonati” posta nella barra laterale destra della homepage del sito o alla fine di ogni scritto pubblicato per avere tutto in tempo reale senza pubblicita’ e non solo tramite social.

Rispondi