Patrocinio a spese dello Stato, nel penale le notifiche tornano alle cancellerie (Antonello Talerico[1])


[1] Coordinatore nazionale della Commissione Patrocinio a spese dello Stato Consiglio Nazionale Forense.

Decisive le interlocuzioni del CNF con il Ministero della Giustizia. Per il civile la proposta di modifica dell’art. 170 del testo unico è già sul tavolo.

Con la circolare del 25 luglio 2026 la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia aveva ricostruito la disciplina delle opposizioni ai decreti di pagamento previste dagli articoli 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. Dopo la riforma Cartabia quelle opposizioni seguono il rito semplificato di cognizione e il termine di trenta giorni per proporle decorre dalla notificazione del decreto, non più dalla comunicazione di cancelleria. In mancanza di notifica opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.

Le ricadute pratiche si sono viste subito. In diversi uffici giudiziari si è affermata la prassi di chiedere al difensore di notificare personalmente il decreto di liquidazione a tutte le parti del processo, come passaggio necessario per arrivare alla definitività del titolo e quindi al pagamento. Un adempimento gravoso, che si moltiplicava con il numero delle parti e allungava tempi di pagamento già lunghi, proprio nel settore in cui l’avvocato presta la propria opera per garantire la difesa a chi non ha i mezzi per sostenerla.

Il CNF ha fatto della questione una priorità. Nella seduta di settembre il tema è stato portato all’attenzione del Consiglio, che ha deliberato all’unanimità di aprire un confronto con i Dipartimenti competenti del Ministero della Giustizia. Il 15 ottobre si è tenuto l’incontro con la Direzione generale degli affari interni, nel corso del quale la Commissione Patrocinio a spese dello Stato ha esposto le criticità segnalate dai Consigli dell’Ordine e dai colleghi e si è impegnata a predisporre una proposta di modifica normativa.

La risposta è arrivata in tempi brevissimi, senza attendere quelli del legislatore. Con una circolare di chiarimenti indirizzata ai vertici degli uffici giudicanti e requirenti la Direzione generale, ferma la ricostruzione del quadro normativo già compiuta, ha chiarito chi debba notificare i decreti di pagamento emessi nel processo penale. La norma di riferimento è l’art. 148 c.p.p., che nella formulazione introdotta dalla riforma Cartabia affida in via ordinaria le notificazioni alla cancelleria o alla segreteria, con modalità telematiche.

Il Ministero ha detto a chiare lettere che non può essere condivisa la prassi di porre la notifica a carico del difensore. L’avvocato non è l’organo competente a eseguirla: è il beneficiario del decreto, al quale la notifica deve essere indirizzata a cura dell’ufficio. Nel penale il decreto emesso in favore del difensore, dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte va quindi notificato dall’ufficio al beneficiario e alle parti. Restano ferme le disposizioni sulla provvisoria esecutività del titolo di pagamento (artt. 168 e 168-bis del testo unico).

In concreto, nel processo penale l’avvocato non dovrà effettuare alcuna notifica. Riceve il decreto dall’ufficio per via telematica e da quel momento decorrono i trenta giorni per le eventuali opposizioni. Il meccanismo torna così nelle mani delle cancellerie, come nel sistema precedente. Viene meno un onere che nessuna norma poneva a carico del difensore.

Va dato atto alla Dott.ssa Sabrina Mostarda, Direttore generale degli affari interni, della sensibilità e della rapidità con cui ha raccolto le istanze dell’avvocatura. È la prova che il confronto istituzionale, quando è condotto sul merito delle questioni, produce risultati concreti per i colleghi e per i cittadini che si affidano al patrocinio a spese dello Stato.

Resta aperta la partita del civile. Qui il termine continua a decorrere dalla notificazione ai sensi dell’art. 326 c.p.c. e la circolare non poteva spingersi oltre il dato normativo. Serve un intervento del legislatore, che anche il Ministero ritiene necessario e che è già in corso. Il CNF ha fatto la sua parte: la Commissione ha trasmesso al Ministero una proposta di modifica dell’art. 170 del testo unico, inoltrata anche come emendamento, che fa decorrere i trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria e rende definitivo il decreto quando nessuna parte lo abbia opposto entro quel termine. Il termine di sei mesi resterebbe soltanto come garanzia per chi non abbia ricevuto la comunicazione.

Il primo risultato è stato raggiunto e alleggerisce in modo sensibile il lavoro di chi difende nel penale. Il prossimo obiettivo è estendere la stessa certezza a tutto il patrocinio a spese dello Stato, perché l’avvocato che assicura la difesa dei non abbienti venga pagato in tempi ragionevoli e senza adempimenti che non gli competono.

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