La Cassazione esclude l’inammissibilità per aspecificità se l’appellante non specifica la formula assolutoria richiesta. Nota a Cass. pen., Sez. III, 2.10.2026, n. 36751 (Leonardo Filippi)

La Corte di cassazione precisa che mancata indicazione da parte dell’appellante della formula assolutoria richiesta non costituisce di per sé un elemento ostativo all’ammissibilità formale dell’appello, soprattutto ove la lettura complessiva dell’atto di impugnazione consenta di individuare agevolmente la formula richiesta, proprio come avvenuto nel caso di specie, ruotando le doglianze difensive sul tema dell’asserita carenza dell’elemento soggettivo del reato, per cui l’assoluzione implicitamente invocata era evidentemente “perché il fatto non costituisce reato.

La vicenda

L’imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena detentiva, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6, in quanto ritenuto colpevole di due episodi, unificati dal vincolo della continuazione, del reato di omessa dichiarazione dei redditi, di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 74 del 2000.

Avverso la sentenza emessa dal Tribunale, l’imputato proponeva appello, ma la Corte di appello lo dichiarava inammissibile per la mancata specificazione della formula assolutoria richiesta.

Avverso la decisione della Corte di appello l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, aveva proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale aveva dedotto la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., evidenziando che l’appello doveva essere ritenuto senz’altro ammissibile, contenendo critiche specifiche rispetto al giudizio di responsabilità, essendosi fondata la declaratoria di inammissibilità su meri rilievi formali.

Il Procuratore generale aveva concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso, mentre il difensore

di fiducia dell’imputato aveva insistito nell’accoglimento del ricorso.

La sentenza

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

La sentenza premette che, con l’atto di appello proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunale, la difesa del ricorrente aveva avanzato due doglianze, tra loro sovrapponibili, con le quali aveva censurato, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’erronea applicazione della legge penale, la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato.

In particolare, la difesa aveva contestato essenzialmente la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, evidenziando che il ricorrente era oggettivamente impossibilitato a presentare le dichiarazioni omesse, non essendo ravvisabile in capo allo stesso alcuna finalità di evasione, non potendo neanche ipotizzarsi che egli abbia potuto avvantaggiarsi dell’omissione contestata, non avendo peraltro neanche contezza dell’esatto ammontare dell’I.V.A. effettivamente incassata.

Ne conseguiva la richiesta conclusiva di assoluzione dell’imputato ex art. 530 comma 1 cod. proc. pen.

I giudici di appello, nel dichiarare inammissibile l’appello, hanno rimarcato la genericità delle censure difensive e in particolare della formula assolutoria invocata, che non sarebbe stata chiaramente desumibile dai motivi di impugnazione, non potendo in tal senso “essere rimessa alla discrezione della Corte di appello la cernita tra le molteplici formule assolutorie ipotizzabili, in un contesto processuale che il legislatore del 2017 ha voluto più rigido quanto a precisazione delle richieste e, in definitiva, allo specifico perimetro della devoluzione al giudice dell’impugnazione” (cfr. pagina 25 della sentenza impugnata).

Osserva la Corte di cassazione che l’impostazione seguita dalla Corte territoriale non appare corretta.

La sentenza in esame richiama in proposito l’affermazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, ricorrente Galtelli), ripresa anche dalla giurisprudenza successiva all’introduzione dell’art. 581 comma 1-bis cod. proc. pen. che ha positivizzato i canoni elaborati dalle Sezioni Unite (cfr. ex multis Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 e Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841), secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Le Sezioni unite, nell’affermare la necessità della specificità, anche estrinseca, dei motivi di appello, hanno tuttavia precisato che nel giudizio di appello sono deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, in quanto il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice e anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo; in tal senso, hanno aggiunto le Sezioni unite, il sindacato sull’ammissibilità dell’appello, ai sensi degli art. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere, a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l’appello civile, la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. Si è infatti rilevato che la manifesta infondatezza non è espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione, a differenza di quanto avviene per il giudizio di cassazione, per cui il giudice di appello non può fare ricorso alla procedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati, ma comunque caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.

Dopo questa premessa, la Corte osserva che la decisione impugnata non risulta coerente con tali premesse ermeneutiche, non potendosi sottacere, da un lato, che le censure difensive, a prescindere da ogni valutazione circa la loro fondatezza, non erano generiche, essendo state comunque ancorate a circostanze fattuali non astratte, e, dall’altro, che il pur articolato apparato argomentativo della sentenza di primo grado era comunque ancorato a elementi probatori rispetto ai quali, in vista del secondo e ultimo giudizio di merito, l’appellante aveva fornito, sia pur sinteticamente, una propria lettura alternativa, contrassegnata da non insufficiente specificità, restando solo da precisare che “la

mancata indicazione da parte della difesa della formula assolutoria finale non costituisce di per sé un elemento ostativo all’ammissibilità formale dell’appello, soprattutto ove la lettura complessiva dell’atto di impugnazione consenta di individuare agevolmente la formula richiesta, proprio come avvenuto nel caso di specie, ruotando le doglianze difensive sul tema dell’asserita carenza dell’elemento soggettivo del reato, per cui “l’assoluzione implicitamente invocata era evidentemente “perché il fatto non costituisce reato”, come del resto la stessa Corte territoriale ha chiaramente mostrato di aver compreso” (cfr. pagina 24 della sentenza impugnata).

In conclusione, la sentenza, in sintonia con le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, afferma che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di appello.

Qualche considerazione

La sentenza deve essere condivisa.

Di fronte al dilagare delle pronunce che fanno uso massiccio dell’inammissibilità per aspecificità, brilla una sentenza che riporta questa preclusione processuale nei limiti della legittimità e della ragionevolezza.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ormai una vera e propria forma ossessivo-compulsiva verso l’inammissibilità del ricorso in cassazione per aspecificità.

Infatti, si è ormai consolidata una giurisprudenza, secondo cui, ad esempio nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso dovrebbe illustrare, a pena di “inammissibilità per aspecificità”, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

Secondo tale bizzarra teoria, gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventerebbero irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento [tra le tante C II, 25.7.2025, n. 27513; C. VI, 5.5.2023, n. 33751, Massa].

Ma la regola codicistica è la tassatività delle sanzioni processuali, dettata esplicitamente per la nullità ex art. 177 c.p.p., per cui è ammessa “soltanto nei casi previsti dalla legge” e pacificamente operante anche per l’inammissibilità e quindi non ammette estensioni giurisprudenziali, e non esiste alcuna disposizione di legge che preveda l’inammissibilità del ricorso che non offra la “prova di resistenza”.

Solo per i motivi di appello l’art. 581 comma 1-bis c.p.p. prevede l’inammissibilità (dell’appello, non del ricorso!) per “mancanza di specificità dei motivi”, individuando il vizio “quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”. Si distingue perciò tra inammissibilità per aspecificità “intrinseca” o “interna” ai motivi di impugnazione, quando questa è fondata su considerazioni generiche e astratte o non pertinenti al caso concreto e inammissibilità per aspecificità “estrinseca o “esterna” quando l’impugnazione non è basata su argomenti strettamente correlati agli accertamenti della sentenza di primo grado (in tal senso P. TONINI- C. CONTI).

Comunque, come si vede, non è richiesta alcuna “prova di resistenza”, nemmeno per l’appello e tanto meno per il ricorso, ma semplicemente e giustamente l’indicazione delle argomentazioni critiche alla motivazione del provvedimento impugnato.

In riferimento al ricorso in cassazione l’art. 606, comma 3, c.p.p. ne prevede l’inammissibilità per ragioni del tutto diverse e, precisamente, “se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero per violazioni di legge non dedotte con i motivi d’appello” e quindi l’inammissibilità “per aspecificità” del motivo non è nemmeno prevista.

Oltretutto, anche letteralmente la specificità non significa rilevanza della nullità o inutilizzabilità della prova nel compendio probatorio. Semmai, si tratterà di un ricorso “inutile”, di fronte all’esistenza di altre prove a carico e l’inutilizzabilità della prova non potrà incidere sulla sentenza di condanna. Ma il motivo che indica specificamente sia la prova asseritamente viziata, sia il motivo del vizio, è “specifico” e non potrebbe essere più specifico di così. Inoltre, richiedere alla parte ricorrente di svolgere la “prova di resistenza” significa esigere da essa una valutazione delle prove residue e utilizzabili, che è un’attività valutativa di fatto, riservata al giudice, e comunque sempre preclusa in sede di legittimità, tanto è vero che non vi può provvedere nemmeno la Corte di cassazione.  Comunque, la prova di resistenza offerta dal ricorrente non avrebbe comunque alcuna valenza processuale perché può non essere condivisa dal giudice. Pertanto, non può essere motivo di inammissibilità l’omesso sviluppo nel ricorso stesso della “prova di resistenza”: insomma, è la teoria della “prova di resistenza” che “non resiste” di fronte al codice e ad alcune elementari obiezioni logiche e giuridiche, dal momento che il principio di tassatività delle sanzioni processuali non può essere obliterato per introdurre per via interpretativa una causa di inammissibilità dell’impugnazione non prevista dalla legge.

Ciononostante, siamo di fronte ad una vera e propria alluvione giurisprudenziale basata sull’inammissibilità dei ricorsi per aspecificità!

A questo punto, ben venga una pronuncia che, in riferimento all’appello, segna nettamente i paletti dell’inammissibilità

È vero, infatti, che l’art. 581 c.p.p., richiede “l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità, […] delle richieste, anche istruttorie”, ma quando l’oggetto della richiesta è logicamente desumibile dall’atto di impugnazione, come nel caso specifico in cui l’appellante deduceva la mancanza dell’elemento psicologico del reato e la Corte d’appello ha mostrato di ben comprenderlo, l’appello non può essere dichiarato inammissibile!

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