Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 28580/2026, 5 maggio/28 luglio 2026, ha chiarito, in tema di reati omissivi impropri, che la posizione di garanzia può essere generata non solo da una formale investitura, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante, purché il soggetto agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento di consapevole presa in carico del bene protetto.
Nel caso in esame il collegio decidente ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la responsabilità dell’organizzatore di un evento musicale tenutosi all’interno di una discoteca, durante il cui svolgimento, a causa del sovraffollamento conseguente alla vendita di un numero di biglietti non commisurato alla capienza del locale, si era verificata la morte per asfissia di alcuni spettatori e il ferimento di altri, travolti durante l’esodo massivo verso le uscite, conseguito all’impiego di spray urticante ad opera di terzi.
Posizione di garanzia in base alla teoria del rischio
Viene in rilievo la posizione di chi, in base alla teoria del rischio, che definisce e affina quella della posizione di garante, gestisce una situazione produttiva di un determinato rischio per i terzi, posizione che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell’art. 40 cpv. cod.pen.
Individuazione della fonte da cui deriva l’obbligo di protezione
Pertanto, alla stregua di quello che costituisce parimenti principio consolidato, affermato dalla Suprema Corte, ai fini della operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cpv. cod.pen., nell’accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l’interprete deve tenere presente la fonte da cui scaturisce l’obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante e, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell’obbligo, come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta, occorre valutare, sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l’obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Rv. 262440).
L’assunzione della posizione di garanzia non dipende necessariamente da un’investitura formale
In base ad un generale principio valevole in tema di reati omissivi impropri, l’assunzione della posizione di garanzia non necessariamente deve discendere da una investitura formale, ma può anche derivare, come nel caso in esame, dall’esercizio di fatto di funzioni tipiche del garante, con assunzione della gestione del rischio specifico da cui dipende l’evento dannoso e presa in carico del bene protetto (cfr. Sez. 4, n. 21869 del 25/05/2022, Rv. 283387; Sez. 4, n. 37224 del 05/06/2019, Rv. 277629).
Casistica
Nel solco di tale interpretazione la giurisprudenza della quarta sezione penale, con specifico riguardo proprio al ruolo di organizzatore, ha con una pronuncia risalente ritenuto che l’organizzatore di un “luna park” è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione delle relative attrazioni, laddove abbia assunto di fatto la qualità di gestore dell’intera struttura, attraverso la presentazione della richiesta di licenza per conto di tutti i proprietari delle strutture installate nel parco e garantito, mediante relazione tecnica allegata alla domanda, la conformità di ciascuna di esse alle prescritte regole di sicurezza (Sez. 4, n. 7949 del 08/10/2013,dep. 2014, Rv. 259273).
Di recente ha riconosciuto la posizione di garanzia in capo a colui che aveva utilizzato ed adibito una villa a locale per feste, ed aveva organizzato i festeggiamenti che ivi si svolsero in occasione di Capodanno, così affermando la responsabilità del medesimo per le lesioni occorse a uno dei partecipanti alla festa, tagliatosi con del vetro lasciato sul pavimento (Sez. 4, n. 11321 del 19.2.2026, n.m.).
La prevedibilità dell’evento deve essere valutata con giudizio ex ante
In linea generale, in base ai principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la prevedibilità dell’evento deve essere valutata con giudizio da operarsi ex ante, sulla base della conoscenza o della conoscibilità da parte del soggetto agente dei vari indicatori di rischio che vengano in gioco in una determinata situazione.
Evitabilità dell’evento
Il giudizio di evitabilità, invece, assolto l’obbligo di previsione, può definirsi come la possibilità di annullare totalmente o diminuire l’esposizione alle conseguenze dannose per l’incolumità collettiva e individuale da parte del soggetto gerente.
Necessità della preesistenza di una regola cautelare
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso.
Giudizio controfattuale
Ai fini dell’imputazione causale si dovrà poi verificare e chiarire che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all’imputato dall’ordinamento (c.d. giudizio controfattuale).
La giurisprudenza della Suprema Corte mette in guardia da eccessive specificazioni riguardanti le caratteristiche concrete del fatto, suscettibili di attrarre nell’area della imprevedibilità qualunque azione umana o fenomeno di rischio.
Avverte, in proposito, come “sotto il profilo causale la pur necessaria prevedibilità dell’evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma la classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca” (così, in motivazione, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).
Le Sezioni unite, richiamando concetti già noti (cfr. Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Rv. 237880), hanno, quindi, affermato il principio di diritto per cui “In tema di colpa, la necessaria prevedibilità dell’evento, anche sotto il profilo causale, non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo” (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110601).
A riguardo va richiamato il principio espresso proprio dalla giurisprudenza della quarta sezione penale secondo cui “In tema di colpa, l’identificazione della regola prudenziale violata e il giudizio di prevedibilità dell’evento devono essere effettuati con valutazione compiuta “ex ante”, valevole a consentire l’individuazione della regola astratta, preesistente all’evento, alla quale l’agente avrebbe dovuto conformarsi, onde prevenire eventi appartenenti alla classe categoriale di quello in concreto verificatosi. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il descritto paradigma, articolato nei giudizi cd. esplicativo e controfattuale, preserva dalla violazione dei principi di legalità e colpevolezza, insita in un ipotetico giudizio “ex post” (Sez. 4, n. 35016 del 17/06/2024, Rv. 286987).
Nella specie il collegio era stato chiamato a pronunciarsi in ordine ai fatti avvenuti in Torino in data in data 3 giugno 2017, durante la proiezione di una partita di calcio per la quale si erano radunati numerosissimi spettatori e tifosi, che avevano raggiunto il numero, stimato per approssimazione, di oltre 30.000 persone all’atto della proiezione.
In seguito all’azione dolosa posta in essere da alcuni rapinatori, tutti identificati e giudicati separatamente con sentenza definitiva, che avevano spruzzato uno spray urticante all’indirizzo della folla, si determinò uno spostamento incontrollato degli spettatori, che, presi dal panico, nel cercare di allontanarsi in ogni direzione, si urtarono e si spinsero, determinando la caduta di un numero elevatissimo di persone, che rimasero gravemente ferite anche a causa della presenza massiccia di vetro infranto sulla pavimentazione cui seguì il decesso di due persone ed il ferimento di numerosissime altre. Nella specie, la prevedibilità dell’evento è stata rapportata non già alla causa primigenia dello spostamento della folla, per la diffusione dello spray urticante, ma alla conseguenza generatasi in seguito all’azione dolosa dei rapinatori (panico collettivo).
Adattamento dei principi di diritto al caso oggetto di ricorso
Ebbene, conformandosi a tali principi, la sentenza oggi impugnata ha ritenuto che sia del tutto fisiologico che in un ambiente chiuso, in cui convergono più persone, possa verificarsi un evento che perturbi la folla dei presenti al punto da creare una situazione di panico collettivo pericolosa per l’incolumità e la vita, così richiedendosi agli organizzatori ed ai gestori di adottare le cautele richieste.
E l’evento per cui è processo, ha argomentato la Corte di merito, per il luogo in cui si svolgeva, per l’alta partecipazione di giovanissimi, che presumibilmente assumono alcolici, e per la presenza di impianti elettrici, avrebbe richiesto una organizzazione idonea ad intervenire nel caso del manifestarsi di un problema.
Quanto alla causa contingente che ha determinato l’ondata di panico, si è posto l’accento sulla circostanza che già da qualche anno prima dei fatti si era diffusa la pratica di spruzzare all’interno delle discoteche spray al peperoncino al fine di compiere azioni predatorie e fuggire indisturbati a causa del panico generato. L’uso si era diffuso in particolare nelle discoteche del Centro-Nord e soprattutto in occasione di eventi che richiamano una maggiore affluenza di pubblico.
Deve quindi ritenersi corretta, sul piano logico argomentativo, l’impostazione dei giudici di merito, per cui l’innesco iniziale del propagarsi del panico, di natura dolosa, è una contingenza ininfluente sulle modalità di concretizzazione del rischio tipico, rappresentato dal movimento della folla presa dal panico e dalla necessità di una improvvisa evacuazione, rischio tipico previsto dalle norme in tema di sicurezza e prevedibile alla stregua della normale diligenza.
