La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 35015/2026, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ha stabilito che sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all’attività lavorativa esercitabile dall’affidato, senza alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa applicata.
Fattispecie relativa ad affidato in prova assunto con mansioni di autista e impegnato in trasporti anche serali nel territorio di due regioni, al quale non era stato concesso di dimorare presso un alloggio messo a disposizione dall’azienda, ed era stato prescritto di non lasciare la propria abitazione dalle ore 23:00 alle ore 06:00.
