La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 33633/2026 ha stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato un’apprezzabile, ancorché temporanea, alterazione del funzionamento dell’ufficio o del servizio.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di A. per i delitti di interruzione di servizio pubblico (art. 340, cod. pen.) e violata consegna da parte di militare in servizio (art. 120, cod. pen. mil . pace). Quale carabiniere in servizio presso la stazione di Torino-Monviso, comandato, unitamente ad altro collega, di effettuare delle notifiche, A. si era recato presso un esercizio commerciale della città e lì, senza allontanarsi dall’auto di servizio in sosta, aveva atteso per circa un’ora il proprio collega di pattuglia, il quale intendeva acquistare un orologio, senza perciò completare il compito loro affidato.
La Suprema Corte ha escluso la sussistenza del delitto a fronte della condotta di un carabiniere che, durante il servizio di pattuglia, aveva omesso di completare alcune notificazioni non urgenti, senza che risultasse compromesso il servizio di ordine e sicurezza pubblici.
