La confisca facoltativa dei telefoni cellulari non può essere disposta sulla base di mere supposizioni circa un loro possibile utilizzo illecito, ma richiede una motivazione concreta sull’effettivo rapporto di strumentalità tra il bene e il reato. È questo il principio ribadito dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37961/2026.
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Monza, che, oltre ad applicare la pena concordata per un grave reato in materia di stupefacenti, aveva disposto la confisca dei telefoni cellulari sequestrati. Il giudice aveva giustificato la misura affermando che gli apparecchi fossero “all’evidenza, utilizzati anche per intrattenere contatti di matrice illecita”.
La Cassazione ha ritenuto insufficiente tale motivazione, evidenziando preliminarmente che la confisca non aveva formato oggetto dell’accordo tra le parti. Ne consegue che la relativa statuizione è censurabile anche per vizio di motivazione, secondo la disciplina generale dell’art. 606 c.p.p., e non soltanto per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, primo comma, c.p., il giudice deve illustrare concretamente il nesso di strumentalità tra il bene e il reato, valutando sia il ruolo effettivamente svolto dal bene nella commissione dell’illecito, sia le modalità di realizzazione del fatto (Sez. 3, n. 33432/2023, Esposito).
Non è dunque sufficiente ipotizzare un generico impiego illecito del bene: occorre spiegare, sulla base delle circostanze concrete, in che modo esso abbia effettivamente contribuito alla realizzazione della condotta criminosa.
La Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, disponendo il rinvio al G.u.p. del Tribunale di Monza per un nuovo giudizio sul punto, e dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
La decisione ribadisce un principio di garanzia fondamentale: la confisca facoltativa non può fondarsi su presunzioni o formule di stile, ma deve essere sorretta da una motivazione specifica e individualizzata, capace di dimostrare l’effettivo collegamento funzionale tra il bene e il reato.
