Costituzione di parte civile è equivalente alla querela solo se è tempestiva (Riccardo Radi)

Udienza in tribunale con giudice, avvocati e cartello Parte civile

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 37810/2026 ha ricordato che la costituzione di parte civile è equivalente alla querela solo se è tempestiva, ossia solo se è formalizzata nel termine previsto dalla legge per la proposizione della querela.

Si deve premettere che, secondo giurisprudenza della cassazione, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà possa essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552 – 01).

La cassazione ha anche precisato che, in tema di condizioni di procedibilità, ove la denuncia di un reato difetti dell’istanza di punizione, l’azione penale è improcedibile qualora la costituzione di parte civile intervenga oltre il termine per il valido esercizio del diritto di querela (Sez. 5, n. 19109 del 24/04/2026, Madonia, Rv. 289930 — 01).

La costituzione di parte civile, dunque, è equivalente alla querela solo se è tempestiva, ossia solo se è formalizzata nel termine previsto dalla legge per la proposizione della querela.

La sentenza impugnata non fa buon governo dei principi sopra enunciati e non coglie l’essenza della questione sollevata dalla difesa con il gravame e ora devoluta a questo Collegio. Il nucleo centrale della censura avanzata dalla difesa, infatti, non riguarda l’equiparabilità della costituzione di parte civile alla querela, ma la tempestività dell’istanza punitiva rispetto al termine fissato dalla legge per la sua proposizione, ossia tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il delitto di furto del quale S.T.  è imputato è stato commesso il 17 marzo del 2023.

Dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – emerge che la denuncia è stata presentata il 17 marzo 2023, priva dell’istanza di punizione e della riserva di costituirsi parte civile.

Emerge, inoltre, che la costituzione di parte civile è avvenuta all’udienza predibattimentale del 3 luglio 2024, a distanza, quindi, di oltre un anno dalla denuncia, quando era da tempo decorso il termine previsto dalla legge per la presentazione della querela.

Va rilevata, conseguentemente, l’intempestività dell’istanza punitiva

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