Un decreto di citazione bislacco che contemporaneamente indica tutto e il contrario di tutto: udienza in presenza e cartolare.
Si potrebbe scomodare il termine enantiosemia che indica le parole italiane che delineano una cosa e il suo esatto opposto ma la questione è più terra terra.
La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 37871/2026 ha rilevato che il decreto di citazione per il giudizio d’appello, fissato per il 16 dicembre 2025, conteneva la citazione dell’imputato «a comparire all’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 c.p.p. con la partecipazione delle parti», con l’avvertimento, nel prosieguo, che l’udienza si sarebbe svolta in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, in assenza della richiesta di trattazione orale da parte dell’appellante nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio, come sopra descritto, era idoneo ad indurre in errore l’appellante, facendo ragionevolmente ritenere che la trattazione del processo di appello fosse stata disposta in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, così esonerandolo dall’avanzare richiesta di trattazione orale, e non con rito camerale non partecipato, come poi avvenuto.
Si è dunque verificata una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a regime intermedio, del decreto di citazione per il giudizio di appello, contenente l’invito a comparire in udienza camerale con la partecipazione delle parti, poi invece svoltasi con rito camerale, compromettendo il diritto di difesa in relazione alla richiesta di trattazione in forma orale, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Nullità che può essere tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, primo atto successivo della parte che vi ha interesse, trattandosi di sentenza emessa all’esito di giudizio di appello celebrato nella forma cartolare.
