Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28637/2026, 26 giugno/28 luglio 2026, ha affermato che, in tema di prescrizione, il rinvio dell’udienza per la rinnovazione della citazione di un teste non comparso, anche se imputabile al comportamento negligente della parte onerata, non determina la sospensione del termine prescrizionale trattandosi di rinvio giustificato da esigenze di natura istruttoria.
Si segnala sul punto l’esistenza di un conflitto irrisolto nella giurisprudenza di legittimità.
Si legge infatti in Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32084/2023, 17 novembre 2022/25 luglio 2023, che “Il Collegio non condivide il diverso approdo di Sez. 6, n. 57688 del 20/11/2020, Dedoni, Rv. 280292 – 01, secondo il quale il rinvio dell’udienza pe l’omessa citazione del teste ad opera della parte onerata, anche se ascrivibile a un suo comportamento negligente, non determina la sospensione della prescrizione, essendo giustificato da esigenze istruttorie. Se è vero che l’inadempimento di tale onere non determina l’inammissibilità della prova o una automatica decadenza o revoca dell’ordinanza ammissiva della prova stessa e che la prova, una volta ammessa, non è più nella disponibilità della parte che l’ha richiesta (che non può rinunciarci senza il consenso dell’altra parte), è altrettanto vero, però, che la parte non ha nemmeno la disponibilità dei tempi del processo. L’obiezione secondo la quale il rinvio sarebbe sempre dovuto a esigenze di natura istruttoria, potendo comunque il giudice comunque revocare l’ammissione della prova ritenuta superflua o se l’inerzia della parte onerata possa essere interpretata come comportamento significativo della volontà di rinunciare alla prova ammessa, non regge alla duplice constatazione che: a) difficilmente potrebbe essere ritenuta superflua una prova testimoniale a discarico che avrebbe essere assunta dopo la conclusione della prova a carico; b) tale obiezione pecca di astrattezza perché non considera le singole e specifiche dinamiche processuali e perché non sempre il comportamento negligente può essere considerato manifestazione della volontà di rinunciare alla prova. Il più delle volte la negligenza ella parte incide sui tempi del processo procrastinando l’assunzione di prove che sono effettivamente necessarie all’accertamento del soprattutto quando, come nel caso di specie, a tal negligenza non poteva ovviare il giudice proprio perché la parte non aveva comunicato gli indirizzi dei testimoni da citare”.
Ancora un caso, dunque, in cui la Suprema Corte abdica al suo ruolo nomofilattico e trascura l’essenzialità del suo compito nell’assicurazione di un’interpretazione prevedibile dei precetti legislativi.
