Maltrattamenti contro familiari e conviventi e la circostanza aggravante dei futili motivi: le convinzioni culturali o religiose dell’agente sono rilevanti? (Riccardo Radi)

Due persone siedono al tavolo della cucina con caffè e birra.

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 38233 del 3 novembre 2026 (allegata al post), in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ha affermato che è configurabile la circostanza aggravante dei futili motivi, di cui all’art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., quando le condotte violente siano finalizzate a conculcare l’esercizio, da parte della persona offesa, di elementari diritti e libertà individuali che l’agente pretenda di sottoporre al proprio potere di controllo e di interdizione, rimanendo irrilevante che la condotta sia riconducibile a convinzioni culturali o religiose dell’agente – incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento – che presuppongono la subordinazione della donna all’uomo.

In motivazione, la Suprema Corte ha osservato che, nell’ipotesi in esame, la futilità del motivo attiene alla volontà dell’agente di trasformare ogni spazio di libertà della vittima in una occasione di sopraffazione.

Esclusa ogni incidenza del dedotto retroterra culturale e religioso del ricorrente, deve esaminarsi più nel dettaglio la configurabilità dell’aggravante dei futili motivi.

Il tradizionale orientamento di legittimità individua la futilità nella sproporzione tra il motivo e il reato, tale da rivelare la particolare riprovevolezza dell’impulso che ha determinato l’azione. L’aggettivo “futile” non qualifica come banale la violenza o come trascurabile l’offesa, ma riguarda la modestia della ragione concreta assunta dall’autore per consumare condotte sopraffattorie.

Quando la violenza è praticata perché la donna esercita libertà elementari, quali chiedere il denaro necessario per sé o per i figli, scegliere il cibo da preparare, utilizzare il proprio telefono, uscire, dissentire o denunciare gli abusi, rileva la pretesa dell’autore di riservare a sé il potere di consentire, impedire o punire l’espletamento di diritti che appartengono pienamente alla persona offesa.

La condotta violenta non costituisce, dunque, una “re-azione” al comportamento della donna altrimenti si sposterebbe erroneamente l’attenzione e l’accertamento sulla vittima. Ciò che rileva è la volontà dell’autore di utilizzare la violenza per imporre il proprio potere e comprimere spazi di libertà altrui che non gli compete determinare.

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