Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 28358/2026, 8/27 luglio 2026, ha affermato che, in tema di intercettazioni, il mancato rilascio di copia in formato forense, cd. “bit a bit” o per immagini, dei file audio delle intercettazioni, che può essere richiesto onde evidenziare manipolazioni o alterazione delle tracce originali, non comporta l’inutilizzabilità dei risultati dell’attività captativa, in assenza di una specifica disposizione di legge che preveda tale sanzione processuale.
Note esplicative
…La copia in formato forense
Tale copia, anche indicata con le espressioni “bit a bit” e “bitstream image”, è un duplicato che riproduce fedelmente, bit per bit (un bit è la più piccola unità di misura dell’informazione in informatica e nelle telecomunicazioni, il contenuto di un dispositivo di memorizzazione digitale.
Alla fine del post è allegato un documento emesso il 14 aprile 2025 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino che contiene le linee guida cui attenersi per l’acquisizione della copia forense.
…Norme di riferimento
Il complesso normativo cui fare riferimento è frutto della Legge 18 marzo 2008, n. 48, avente ad oggetto la ratifica e l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
Vari articoli del codice di procedura penale sono stati modificati da questa Legge (artt. 244, 247, 259 e 354) e un altro è stato inserito ex novo (art. 254-bis).
Il denominatore che li accomuna tutti è la prescrizione dell’adozione, allorchè si intervenga su sistemi telematici o informatici, di “misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione”.
Così è dunque per le ispezioni, le perquisizioni, il sequestro di dati informatici presso i provider, la custodia delle cose sequestrate.
Nel caso degli accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone la prescrizione si estende alla “immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità”.
