Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 26671/2026, 14 maggio/15 luglio 2026, ha chiarito che, in tema di cooperazione internazionale, gli atti d’indagine compiuti all’estero da una squadra investigativa comune in conformità alla “lex loci” hanno la medesima efficacia di quelli compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale.
Sono pertanto pienamente utilizzabili in virtù dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, attuativo della decisione quadro n. 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, applicabile anche ai rapporti con le autorità giudiziarie di Stati non facenti parte dell’Unione europea, con i quali siano stati conclusi accordi internazionali ai sensi dell’art. 729-quinquies, comma 2, cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato
Con ordinanza del 5 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Brescia ha rigettato l’impugnazione interposta dalla difesa di AAA, indagato per i delitti di cui agli artt. 74, comma 1, 2, 3, 4, 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, che domandava la declaratoria di nullità dell’ordinanza cautelare per violazione degli artt. 292, lett. c), c-bis, 309, comma 10, cod. proc. pen., la inutilizzabilità delle chat SkyECC e delle intercettazioni ambientali effettuate in Albania, meglio indicate negli atti processuali, nonché l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla scelta della misura cautelare e la nullità per violazione degli artt. 302, 294 cod. proc. pen
In relazione alla censurata inutilizzabilità delle chat criptate Sky ECC, il Tribunale osserva, coerentemente con Sez. U, Gjuzi, che le chat oggetto del presente procedimento erano state ottenute tramite richiesta di assistenza giudiziaria europea – ordine europeo d’indagine, sintetizzato con l’acronimo, O.E.I. – in cooperazione con l’autorità giudiziaria francese, la quale aveva disposto, mediante supporto non riscrivibile e non suscettibile di manipolazione, la trasmissione dei messaggi già captati all’esito di investigazioni svolte dall’Autorità giudiziaria francese e che si trattava, pertanto, di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione (art. 1, par. 1, secondo periodo, Dir. 2014/41/UE).
Sulla scorta di tale quadro, veniva pertanto in gioco il dictum delle Sez. U, Gjuzi, applicandosi la disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti penali desumibile dagli artt. 238, 270 cod. proc. pen., 78 disp. att. cod. proc. pen.
E, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di giudizio, concernente una indagine dell’autorità giudiziaria italiana per associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 a carattere transnazionale, l’acquisizione di comunicazioni relative all’attività degli indagati avvenuta anche tramite comunicazioni criptate utili ad organizzare il traffico, si è rivelata necessaria, come osserva il Tribunale, per la prosecuzione delle indagini e ad esse proporzionata; anche il secondo requisito ex art. 6, par. 2, Dir. 2014/41/UE è stato ritenuto soddisfatto dal Tribunale, sul rilievo che l’atto d’indagine richiesto mediante O.E.I. avrebbe potuto essere emesso, in un analogo caso interno, alle stesse condizioni.
La raccolta di elementi probatori era stata invero resa possibile a seguito del sequestro dei servers francesi, sicché la trasmissione all’Autorità giudiziaria italiana aveva riguardato prove cristallizzate, consistenti in messaggi captati e decriptati dall’autorità giudiziaria francese e trasmessi con modalità e supporti non alterabili, tali da garantire l’assenza di manipolazione. Di seguito, il Tribunale, richiamando la decisione delle Sez. U, Gjuzi, osserva come la disciplina applicabile, nel caso di materiale istruttorio già in possesso dell’Autorità giudiziaria straniera, sia quella di cui agli artt. 238, 270 cod. proc. pen., 78 disp. att. cod. proc. pen., analogamente al caso di acquisizione, da parte del PM italiano e senza preventiva autorizzazione, di dati relativi al traffico o all’ubicazione concernente comunicazioni elettroniche già disponibili in altro procedimento penale pendente in Italia.
Del resto, anche a volere considerare tali dati alla stregua di intercettazioni, ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. i relativi risultati sono utilizzabili nell’ambito di diverso procedimento se rilevanti per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, condizione nella specie rispettata, trattandosi di atti istruttori relativi ai delitti di cui agli artt. 73, 74, 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
E, ove la parte avesse ad eccepire vizi del sub- procedimento acquisitivo di tali captazioni, sarebbe onerata dall’allegare le circostanze causative della addotta patologia.
Parimenti, ove la difesa dell’indagato abbia a lamentare la violazione di diritti fondamentali a seguito della descritta attività, sarebbe gravata dell’onere di allegazione, nella specie non soddisfatto, essendosi limitata ad eccepire la mera «possibilità di errori nella decriptazione», così prospettando un pericolo meramente ipotetico e, come tale, non suscettibile di soddisfare il previsto onere di allegazione.
Ciò, sulla base del principio per cui, in tema di cooperazione internazionale, vige la presunzione di legittimità dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria straniera, sulla scorta del fatto che spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura che, pertanto, si presume regolare, a meno che non sia allegata evidenza concreta e specifica di violazioni.
Il Tribunale affronta altresì il tema afferente all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali captate in Albania, a bordo della vettura in uso a BBB, svolte nell’ambito di investigazioni transnazionali da parte di squadre investigative comuni (S.I.C.), inscritta nell’ambito della cooperazione giudiziaria disciplinata dall’art. 6 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, attuativo della Decisione-quadro 2002/465/GAI del Consiglio.
Sulla base di tale quadro normativo, gli atti compiuti all’estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana.
Osserva, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata scarcerazione dell’indagato a seguito del deposito dell’ordinanza che ebbe a dichiarare l’inefficacia della misura, che si tratta di rilievo inconferente alla luce delle valutazioni cui è chiamato il Tribunale del riesame; inoltre, inammissibile è stato ritenuto il motivo dedotto circa la perdita di efficacia della misura per omesso svolgimento dell’interrogatorio di garanzia ex artt. 302, 294 cod. proc. pen., analogamente incongruente rispetto al perimetro entro il quale si svolge il giudizio di riesame, incentrato sulla verifica dei presupposti legittimanti l’emissione della misura. In ogni caso, la rinnovazione dell’interrogatorio non era necessaria, ad avviso del Tribunale, alla luce della circostanza che si trattava di emissione di misura conseguente alla declaratoria di inefficacia di quella precedente, ex art. 309, commi 5, 10, cod. proc. pen., come affermato da Sez. U, n. 28270 del 24/04/2014, Sandomenico.
In ordine al merito delle contestazioni, il Tribunale rimarca l’assenza di deduzioni circa la gravità indiziaria nei confronti dell’indagato, in posizione di vertice all’interno dell’associazione, capace di dispensare ordini anche dal territorio albanese e sovraintendendo, tra l’altro, alla fase finale di gestione del denaro provento della vendita della droga. In capo all’indagato, gravato di plurimi e specifici precedenti, sono state confermate le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., evidenziate, in prima battuta, dal giudice delle indagini preliminari e in relazione alle quali il Tribunale ha soggiunto che l’associazione riguardava un’attività a carattere transnazionale, capillarmente presente in vari Paesi europei, capace di importare ingenti quantità di droga dal Sud America e facente capo proprio al gruppo dei C., famiglia originaria della stessa città di E.
I fratelli P. risultavano essere i referenti in Italia del sodalizio, in grado di proseguire l’attività illecita nonostante i sequestri e gli arresti, capace di dimostrare, inoltre, spiccata attitudine criminale con l’introduzione di telefoni criptati all’interno dell’istituto di pena ove era detenuto CCC, sodale dell’associazione.
Parimenti emblematica della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza è stata ritenuta la capacità del gruppo – emersa nel corso delle intercettazioni – di penetrare le Forze dell’ordine albanesi, specialmente in quelle operanti nella realtà di E., che ebbero a mostrarsi sensibili alle offerte corruttive.
Ricorso per cassazione
Interpone ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, affidando il ricorso ai seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo, censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, dolendosi, in sintesi, dell’erronea applicazione, da parte del Tribunale del riesame di Brescia, delle due sentenze Sez. U, n. 23755 e 23756 del 29/02/2024, premesso che, nel caso di specie, la Direzione distrettuale antimafia di Brescia, in data 12 dicembre 2022, emise O.E.I. tramite il quale richiese la collaborazione all’autorità giudiziaria francese per ottenere la trasmissione di prove già in possesso della stessa, ossia i dati relativi alle comunicazioni scambiate con sistema criptato SkyECC, del cui impiego da parte di gruppi criminali l’autorità italiana aveva avuto notizia.
Richiamate le tematiche affrontate e sviluppate dalle Sezioni unite, la difesa, con riferimento al caso, osserva che unica certezza sarebbe rappresentata dal sequestro del server, avvenuto nel marzo 2021 con atto dell’autorità francese; per converso, contesta la certezza circa il materiale ottenuto e sulle chiavi di decriptazione utilizzate, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EU (Grande Camera EDU 26 settembre 2023, e, ancora, Grande Camera EDU 10 marzo 2009, relative all’applicabilità dele garanzie di cui all’art. 6 CEDU alle prove elettroniche).
Richiama, altresì, decisioni assunte da autorità giudiziarie extra-Unione europea, nonché alcune pronunce di tribunali tedeschi e spagnoli circa i limiti all’utilizzabilità della messaggeria EncroChat, rammentando che la Corte di cassazione francese ha disposto rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla questione.
Evoca, in proposito, il principio di cui all’art. 191 cod. proc. pen., in tema di inutilizzabilità di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, nella specie ritenuto pertinente a fronte dell’assunta lesione del diritto al contradditorio in ordine alle modalità di acquisizione della prova, con la conseguente scaturigine di una nullità a regime intermedio per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, in assenza di una puntuale descrizione delle operazioni compiute, dei metodi impiegati, dei parametri tecnici utilizzati, non sarebbe soddisfatta la verifica di affidabilità probatoria dei dati informatici, non potendosi escludere che i messaggi attribuiti all’indagato provengano da una altra conversazione e siano stati ricostruiti su dati non verificabili.
Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, censurando la valutazione di genericità, in ordine all’asserita violazione di diritti fondamentali che la difesa aveva lamentato in sede di riesame. In proposito, la difesa osserva che il carattere generico da cui sarebbe affetta la doglianza discenderebbe dalla circostanza che la difesa non dispone degli elementi minimi necessari per esercitare un effettivo controllo sulla genuinità del dato informatico, così dovendo limitarsi a censure di carattere generale.
Ciò premesso, ribadisce che non vi sarebbe certezza circa l’ascrivibilità che le chat costituiscano comunicazioni effettivamente svolte da AAA, né che la relativa decriptazione sia avvenuta correttamente, dolendosi del fatto che, così operando, si assisterebbe ad un vero e proprio ribaltamento dell’onere probatorio.
Censura, altresì, che «gli agenti in forza allo SCO… hanno provveduto ad attribuire i PIN ai singoli utenti esclusivamente sulla base del contenuto delle conversazioni…in data antecedente alla emissione dell’o.e.i.», così contravvenendo alla disposizione della Direttiva 2014/41/UE che prevede come soltanto l’o.e.i. sia strumento per l’acquisizione di prove dall’estero e che, ove si giungesse a ritenere inutilizzabili tali conversazioni, il castello indiziario a carico di AAA sarebbe destinato a cadere
Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, con particolare riferimento all’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate in Albania, lamentando che il Tribunale avrebbe finito per confondere lo spazio investigativo comune, creato dalla Squadra investigativa comune, con un inesistente spazio processuale comune; nel caso di specie, la mancanza di autorizzazione giudiziale alle intercettazioni ambientali sulla vettura in uso all’indagato non potrebbe ritenersi sanata, diversamente da quanto ha opinato il Tribunale, dalla cornice di cooperazione internazionale e pertanto invoca, in proposito, l’applicazione dell’art. 191 cod. proc. pen.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, sul rilievo che il Tribunale del riesame di Brescia non avrebbe fatto corretta applicazione delle due note sentenze Sez. U, Gjuzi e Giorgi in tema di acquisizione e utilizzazione di messaggi scambiati attraverso sistemi criptati (cd. EncroChat), avendo la Direzione distrettuale antimafia di Brescia emesso O.E.I tramite il quale ebbe a richiedere la collaborazione all’Autorità giudiziaria francese al fine di ottenere la trasmissione di prove già in possesso della stessa, ossia i dati relativi alle comunicazioni scambiate con sistema criptato SkyECC, del cui impiego da parte di gruppi criminali l’Autorità italiana aveva avuto notizia, sostenendo che vi sarebbe unica certezza in relazione al sequestro del server, disposto nel marzo 2021 con atto dell’Autorità francese ma che, per converso, non sarebbe in alcun modo certo che il materiale ottenuto e le chiavi di decriptazione utilizzate siano effettivamente rispondenti alla posizione dell’odierno indagato, considerata la giurisprudenza della Corte EU (Grande Camera EDU 26 settembre 2023, e, ancora, Grande Camera EDU 10 marzo 2009, relative all’applicabilità dele garanzie di cui all’art. 6 CEDU alle prove elettroniche).
Se ne inferisce, in tesi, l’inutilizzabilità delle prove, per violazione dell’art. 191 cod. proc. pen., in quanto acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, a fronte dell’assunta lesione del diritto al contraddittorio in ordine alle modalità di acquisizione della prova, con la conseguente scaturigine di una nullità a regime intermedio per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, in assenza di una puntuale descrizione delle operazioni compiute, dei metodi impiegati, dei parametri tecnici utilizzati, non sarebbe soddisfatta la verifica di affidabilità probatoria dei dati informatici, non potendosi escludere che i messaggi attribuiti all’indagato provengano da una altra conversazione e siano stati ricostruiti su dati non verificabili.
Si tratta di deduzione, da un lato, non satisfattiva del requisito della specificità, atteso che la difesa si limita ad articolare censure a carattere generale, che non si confrontano in alcun modo con la motivazione posta dal Tribunale a sostegno dell’avvenuta l’acquisizione e dell’impiego delle conversazioni captate e decriptate grazie al sequestro, avvenuto da parte dell’Autorità giudiziaria francese, del server nel cui ambito confluivano le comunicazioni in oggetto. Dall’altro, manifestamente infondata, alla luce delle chiare statuizioni delle Sez. U, Gjuzi, posto che la procedura di trasmissione di dati da parte dell’Autorità francese risulta coerente con i principi espressi dalle ricordate Sez. U, Gjuzi, che, si rammenta, hanno statuito: a. «In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su “chat” di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione)» (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, dep. 14/06/2024, Gjuzi, Rv. 286573 (-01, 02, 03, 04, 05,06 Rv. 286573-01);
b. «In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle» (Rv. 286573-02);
c. «In materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione, da parte del pubblico ministero, diretta ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento» (Rv. 286573-03);
d. «In materia di ordine europeo di indagine, la disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativa all’acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli» (Rv. 286573-04);
e. «L’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata» (Rv. 286573-05);
f. «In materia di comunicazioni digitali, l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente» (Rv. 286573-06).
Richiamati i principi di diritto autorevolmente espressi dalle Sezioni unite, appare opportuno rammentare che il sistema dell’O.E.I., pur regolando – come quello di cui all’art. 234-bis cod. proc. pen. – una modalità di acquisizione degli elementi di prova transfrontalieri, si realizza nell’ambito di rapporti di collaborazione tra autorità giudiziarie di Stati diversi, tutti membri dell’Unione europea, attenendo la connessa disciplina all’acquisizione di elementi conservati all’estero da ottenere (ovvero ottenuti) con la collaborazione dell’Autorità giudiziaria di altro Stato, appartenente all’Unione europea.
I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite in ordine al sistema di circolazione delle prove, desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., incentrati sul fatto che nel «sistema processuale italiano, il pubblico ministero e, più in generale, la parte che vi ha interesse possono chiedere ed ottenere la disponibilità di prove già formate in un procedimento penale al fine di produrle in un altro procedimento penale, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice competente per quest’ultimo», costituiscono la base del principio relativo all’ulteriore tema dell’autonoma legittimazione del PM ad acquisire, mediante l’emissione di un ordine europeo di indagine, prove già raccolte presso lo Stato di esecuzione.
Le Sezioni Unite affermano, in proposito, che le prove già in possesso delle Autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite con un ordine europeo di indagine emesso dal PM italiano, senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle.
La descritta procedura trova referente normativo nell’art. 6 della Direttiva 2014/41/UE il quale, al paragrafo 1, prevede che l’autorità richiedente «può emettere un o.e.i. solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’emissione dell’o.e.i. è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’art. 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e b) l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’o.e.i. avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
Afferma la Corte che il giudizio sulla sussistenza della prima condizione (necessità e proporzionalità) deve essere compiuto avendo riguardo al procedimento nel cui ambito è emesso l’ordine europeo di indagine. Il giudizio sulla sussistenza della seconda condizione (ammissibilità dell’atto richiesto alle stesse condizioni in un caso interno analogo) presuppone l’individuazione del “tipo” di atto oggetto di O.E.I., postulando una valutazione in astratto, ed è quindi logicamente preliminare, mentre la prima condizione, ossia quella concernente la necessità e la proporzionalità dell’atto richiesto, implica una valutazione in concreto, rapportata allo specifico procedimento nel cui ambito è stato emesso l’ordine europeo, da valutarsi con specifico riferimento alla tipologia di atto di cui, nella concretezza procedimentale, si dispone richiesta e trasmissione.
Ne discende che, nel sistema processuale italiano, il PM può acquisire da un’altra autorità giudiziaria dati relativi al traffico o all’ubicazione di dispositivi, concernenti comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica, senza dover chiedere preventiva autorizzazione al giudice competente per il procedimento nel quale intende utilizzarli, in forza dei principi generali già indicati, e in difetto di regole o principi di segno diverso nella specifica materia.
Ciò premesso, il giudice al quale si chiede di utilizzare le «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione» e ottenute dal PM mediante ordine europeo, conserva integro il potere di valutare se ricorrano i presupposti per ammetterle e per utilizzarle ai fini della decisione, potere esercitabile quando l’organo della pubblica accusa presenterà al giudice italiano le «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione», ricevute tramite O.I.E. nell’osservanza dell’art. 14, paragrafo 2, Direttiva 2014/41/UE, residuando la verifica circa l’eventuale violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza, e, quindi, in primis, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo.
Resta peraltro fermo che l’onere dell’allegazione e della prova in ordine ai fatti da cui desumere la violazione di tali diritti grava sulla parte interessata, costituendo principio consolidato la presunzione di legittimità in ordine all’attività compiuta all’estero ai fini dell’acquisizione di elementi istruttori, oggetto di costante e generale enunciazione da parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 44882 del 04/10/2023, Barbaro, Rv. 28538601). Sulla scorta dei principi esposti, come evincibili dalla pronuncia delle Sez. U, Gjuzi, si osserva che, nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, il Tribunale del riesame ha dato esauriente conto della procedura svolta nella richiesta e poi nell’utilizzo, delle comunicazioni trasmesse mediante sistemi crittografati end to end, afferenti all’odierno imputato.
La difesa ricorrente, lamentando che, in assenza di una puntuale descrizione delle operazioni compiute e dei metodi impiegati dall’Autorità straniera si prospetterebbe la violazione dell’art. 191 cod. proc. pen. in tema di inutilizzabilità di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, sul rilievo della lesione del diritto al contradditorio in ordine alle modalità di acquisizione della prova e quindi della nullità a regime intermedio per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., finisce per formulare rilievi apodittici, a tratti sganciati dal tessuto motivazionale a corredo della decisione impugnata.
Sotto altro profilo, la difesa si limita a sostenere che non sarebbero stati tenuti in considerazione i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte EU (Grande Camera EDU 26 settembre 2023, e, ancora, Grande Camera EDU 10 marzo 2009), relative all’applicabilità dele garanzie di cui all’art. 6 CEDU alle prove elettroniche, nonché a pronunce di giudici appartenenti ad altri Stati membri, trascurando, tuttavia, di tenere nella dovuta considerazione che la pronuncia delle Sez. U, Gjuzi ha affrontato e risolto, con l’autorevole, ampio vaglio delle Sezioni unite, ogni questione che la difesa oggi reitera, mediante la formulazione di rilievi a carattere generale e pertanto destinati a sconfinare nella genericità, limitandosi a ventilare, in linea di mera ipotesi, che non sarebbe possibile escludere che i messaggi attribuiti all’indagato provengano da una altra conversazione e siano stati ricostruiti su dati non verificabili.
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di doglianza.
La seconda censura riguarda la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sul rilievo dell’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. La difesa sostiene che la valutazione in termini di genericità cui il Tribunale è approdato in ordine alla lamentata violazione di diritti fondamentali, dedotta in sede di riesame, sarebbe viziata, in quanto il carattere generico della doglianza tale ritenuta dal Tribunale del riesame nel vagliare l’ordinanza genetica -, sarebbe il diretto portato della mancata disponibilità, in capo alla difesa, degli elementi necessari per esercitare un effettivo controllo sulla genuinità del dato informatico.
In proposito, si osserva che, come affermato dalle Sez. U, Gjuzi, costituisce specifico onere della difesa, nel caso in cui intenda lamentare la violazione di diritti fondamentali, allegare elementi a sostegno della deduzione, affermazione che riposa sul ricordato principio del mutuo riconoscimento, in ambito eurounitario, della reciproca legittimità dell’attività giudiziaria, la contestazione della cui conformità rispetto alle condivise regole, di cui, proprio in virtù della appartenenza all’Unione europea, si presume il rispetto da parte delle Autorità giudiziarie nazionali, passa attraverso l’allegazione difensiva di elementi indicativi della perpetrata inosservanza.
Ne discende l’infondatezza del rilievo difensivo secondo cui, così operando, si incorrerebbe nell’incertezza in ordine al fatto che le chat rappresentino comunicazioni effettivamente svolte dal ricorrente e che la relativa decriptazione sia avvenuta correttamente, non potendosi ritenere, come pretende la difesa, che così ragionando, si assista ad un vero e proprio ribaltamento dell’onere probatorio.
Del resto, con specifico riferimento al tema della violazione dei diritti fondamentali e, in particolare, del diritto della difesa ad accedere all’algoritmo utilizzato dagli investigatori per la decrittazione delle comunicazioni captate, le Sez. U, Gjuzi hanno rimarcato che, se la disponibilità dell’algoritmo di criptazione è funzionale al controllo dell’affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite al procedimento, «deve però osservarsi, in linea con quanto evidenziato da numerose decisioni, che il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente (cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, Bruzzaniti, non mass. sul punto; Sez. 6 n. 48838 dell’11/10/2023, Brunello, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto).
D’altra parte, la giurisprudenza sovranazionale non risulta aver affermato che l’indisponibilità dell’algoritmo di decriptazione agli atti del processo costituisce, di per sé, violazione dei «diritti fondamentali».
Alla luce delle riportate statuizioni, espresse in seno alle Sez. U, è destinato a rivelarsi parimenti destituito di ogni fondamento il rilievo, enucleato nell’ultima parte del secondo motivo di censura, circa il fatto che, secondo la difesa ricorrente, «gli agenti in forza allo SCO… hanno provveduto ad attribuire i PIN ai singoli utenti esclusivamente sulla base del contenuto delle conversazioni….in data antecedente alla emissione dell’o.e.i.», così contravvenendo alla disposizione della Direttiva 2014/41/UE che prevede come soltanto l’ordine europeo sia strumento per l’acquisizione di prove dall’estero, atteso che, come ha posto in evidenza il Tribunale del riesame mediante una motivazione esauriente, priva di aporie e di illogicità manifeste, «…dopo il sequestro del server della piattaforma SkyECC, avvenuto in Francia nel marzo 2021, il relativo contenuto sia stato messo inizialmente a disposizione degli uffici investigativi tramite lo scambio informativo tra forze di polizia promosso da Europol.
Il lavoro condotto per individuare i “PIN”, ovvero i codici identificativi associati agli apparecchi telefonici utilizzati dagli appartenenti al gruppo criminale, risulta quindi essere stato prodromico alla individuazione e acquisizione, mediante OEI, delle chat cifrate intercorse dal gennaio 2020 al marzo 2021 tra i fratelli S. e GP e i referenti bresciani dell’organizzazione.
L’OEI non rappresenterebbe, pertanto, in tale contesto investigativo comune, il primo atto investigativo, ma la conclusione di un percorso d’indagine coordinato, condotto peraltro anche tramite SIC, di cui a breve si dirà».
Il Tribunale, in tale modo sgomberando il campo da equivoci, ha quindi chiarito che l’attribuzione dei PIN agli apparecchi mobili è stata realizzata grazie ad un percorso investigativo coordinato e avvenuto attraverso le cd. squadre investigative comuni, strumento di cooperazione tra le forze di polizia operanti all’interno dello spazio comune.
Appare fin d’ora opportuno sottolineare che tale strumento di cooperazione giudiziaria internazionale presenta caratteristiche peculiari.
Sulla scorta della disciplina contenuta nel d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 (attuativo della Decisione Quadro 2002/465/GAI) e dell’art. 729-quinquies, comma 2, cod. proc. pen., contenente il riferimento ai “casi previsti da accordi internazionali”, tale strumento risulta differenziarsi dalle forme tradizionali di assistenza giudiziaria aventi ad oggetto l’acquisizione transfrontaliera della prova (rogatorie/ordine europeo indagine), per cui deve osservarsi che appare priva di fondamento la deduzione difensiva, laddove pone l’accento sulla circostanza dell’associazione di PIN e utenze mobili in una fase anteriore all’emissione di O.I.E., proprio in quanto tale operazione risulta avvenuta mediante la prevista disciplina delle ricordate Squadre.
Sotto altro profilo, l’affermazione difensiva non contesta in alcun modo l’attribuzione compiuta, ma si limita a porre l’accento su ipotetici difetti che tale operazione attributiva avrebbe potuto riservare e si rivela, pertanto, priva del requisito della specificità.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con particolare riferimento all’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate in territorio albanese, è inammissibile, difettando del necessario requisito della specificità.
È condivisibile la giurisprudenza di legittimità che, pronunciatasi in relazione all’ipotesi, analoga al caso di specie, di doglianza afferente al dedotto vizio processuale, ha affermato che «In tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti “errores in procedendo” non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell’atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell’inutilizzabilità dell’atto stesso.
Sulla scorta di tali premesse, ne consegue che il rilievo difensivo, in sintesi riconducibile alla addotta confusione, da parte del Tribunale, dello spazio investigativo comune, coperto dall’attività della Squadra investigativa comune (S.I.C.) rispetto ad un (inesistente) spazio processuale comune, risulta apodittico, trascurando ogni confronto con la puntuale motivazione apprestata dal Tribunale in ordine alle direttrici osservate, nel rispetto della disciplina relative all’operato delle Squadre investigative comuni, dall’Autorità giudiziaria nazionale e da quella straniera, trattandosi, per l’appunto, di organi giudiziari operanti nell’ambito della disciplina di cui si discute.
Il censurato difetto di autorizzazione giudiziale rispetto allo svolgimento dell’attività captativa tradottasi, nella specie, in intercettazioni ambientali delle comunicazioni avvenute all’interno della vettura in uso all’indagato non potrebbe ritenersi sanata, diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, sulla base della cornice di cooperazione internazionale.
Ne deriverebbe, ad avviso della difesa, la violazione dell’art. 191 cod. proc. pen.
Si tratta di rilievo che non si confronta con il perimetro normativo di riferimento, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, attuativo della Decisione-quadro 2002/465/GAI del Consiglio e, in particolare, dell’art. 6, secondo cui gli atti compiuti all’estero dalla Squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penali e sono utilizzabili secondo la legge italiana, norma di recepimento che equipara l’utilizzabilità degli atti svolti secondo la lex loci a quello corrispondenti nell’ordinamento interno. In proposito, il ricorrente omette di fornire indicazioni e di esplicitare sulla base di quali ragioni l’attività di indagine svolta in Albania dovrebbe ritenersi destituita di legittimità, non valendo, a tale fine, la mera osservazione che «non vi è alcun riferimento o documentazione in atti relativa all’autorizzazione ad effettuare le operazioni di captazione da parte del GIP», atteso che, onde contestare la legittimità dell’attività investigativa svolta – merita ribadire – sulla scorta di un quadro di norme precipuamente destinate a consentire percorsi investigativi transazionali, occorre che siano puntualmente esposti i dati pertinenti, in modo da consentire di verificare se si sia trattato o meno di attività conforme al tipo legale ovvero in violazione di esso.
Con riferimento al caso di specie, si osserva che la difesa ricorrente si è limitata a sostenere che la captazione è avvenuta senza autorizzazione del giudice, trascurando tuttavia di offrire gli specifici elementi a tale fine necessari.
Ne consegue la genericità del motivo di ricorso, pertanto inammissibile.
