Con la sentenza n. 37187 del 22 ottobre 2026 la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, affronta una vicenda di violenza nei confronti dell’ex compagna confermando la misura degli arresti domiciliari applicata all’indagato e offrendo importanti indicazioni sia sul processo penale telematico sia, soprattutto, sulla valutazione delle esigenze cautelari nei reati di violenza domestica.
Sul piano processuale la Corte afferma che, qualora il dirigente dell’ufficio giudiziario abbia formalmente attestato un malfunzionamento locale del sistema informatico previsto per il deposito telematico degli atti, il Pubblico Ministero può legittimamente proporre l’impugnazione in forma cartacea senza dover ulteriormente dimostrare che il sistema fosse concretamente non funzionante nel giorno del deposito.
Si tratta di un principio rilevante nella fase di progressiva attuazione del processo penale telematico, poiché riconosce piena efficacia all’attestazione dell’ufficio giudiziario e tutela l’effettività del diritto di impugnazione.
Ma il vero interesse della decisione risiede nella parte dedicata alla violenza domestica. La Cassazione conferma infatti che la valutazione delle esigenze cautelari non può essere fondata su elementi meramente formali, come l’assenza di violazioni delle prescrizioni imposte per un breve periodo o la disponibilità della persona offesa a favorire i rapporti tra il padre e i figli. Ciò che assume rilievo è invece la concreta capacità dell’indagato di reiterare condotte intimidatorie, minacciose o violente nei confronti della vittima.
Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che la gravità delle condotte contestate, la persistente attività intimidatoria nei confronti dell’ex compagna, la dimostrata incapacità di autocontrollo e la possibilità di esercitare pressioni anche attraverso terze persone rendessero inadeguate le misure meno afflittive precedentemente applicate, giustificando quindi il ricorso agli arresti domiciliari.
La sentenza assume particolare importanza perché riafferma un principio di sostanza ormai centrale nella disciplina delle misure cautelari per i reati di violenza domestica: la disponibilità dimostrata dalla persona offesa nel mantenere rapporti familiari nell’interesse dei figli non equivale automaticamente a un venir meno della situazione di pericolo, né è sufficiente a superare la presunzione di adeguatezza della misura custodiale domiciliare prevista dall’art. 275, comma 3.1, c.p.p. quando il quadro fattuale continui a evidenziare un concreto rischio di reiterazione.
In altre parole, la Corte ricorda che la tutela della vittima deve essere valutata in termini sostanziali e non apparenti: ciò che rileva non è soltanto il rispetto formale delle prescrizioni imposte all’indagato, ma l’effettiva capacità della misura cautelare di impedire nuove aggressioni, intimidazioni o pressioni nei confronti della persona offesa.
Un principio che conferma la crescente attenzione della giurisprudenza verso la prevenzione della violenza domestica e la protezione effettiva delle vittime
