Magistrato vuole presentare domanda di trasferimento presso una procura minorile ma la Procuratrice dell’ufficio non è dello stesso avviso e introduce diversi comportamenti per dissuadere il collega.
La vicenda di seguito narrata e definita con la sentenza numero 52/2026 (allegata al post) rileva l’evidente condotta, quanto meno inopportuna (eufemismo), tenuta da una Procuratrice della Repubblica: “In particolare, la scorrettezza realizzata ha raggiunto il picco di maggior gravità con l’esplicito invito a non presentare domanda di trasferimento rivolta, per interposta persona, al dott. NOME 3.
Tale richiesta, infatti, risulta indebitamente invasiva dell’autonoma, legittima e libera decisione del collega di LUOGO 2 di richiedere il collocamento presso altra sede giudiziaria. Ai fini del giudizio sulla gravità del comportamento contestato, si deve peraltro considerare il ruolo direttivo ricoperto dall’incolpata all’interno dell’ufficio e la circostanza che in un breve arco temporale sono stati posti in essere diversi comportamenti che, in maniera più o meno esplicita, erano tutti volti a far sentire il dott. NOME 3 non benvoluto all’interno della Procura minorile di UFF 1”
La Sezione disciplinare pur stigmatizzando la condotta del magistrato con funzioni direttive che inviti, per interposta persona, un collega a non presentare domanda di trasferimento per l’ufficio da lui diretto, esprimendo preferenza per altri candidati, trattandosi di condotta idonea a interferire indebitamente con le scelte professionali di un magistrato e con il decorso della procedura concorsuale.
Fatta la premessa c’è sempre un … tuttavia, e quindi la Sezione disciplinare ha riconosciuto la scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis, in ragione della dimensione privata della vicenda, dell’assenza di un nesso causale tra condotta e revoca della domanda e dell’intento soggettivo di salvaguardare il buon funzionamento dell’ufficio.
Quanto è comprensiva la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
