Edilizia e le conseguenze dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione (Riccardo Radi)

Two excavators dig at a construction site beside suburban homes.

Il Consiglio di Stato sezione 5 con la sentenza numero 7871 del 30 ottobre 2026 ha ricordato che la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito – avente anche rilevanza penale – commesso con la realizzazione delle opere abusive; la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario – alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza; l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d)P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione; l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato.

In altri termini, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, del sedime e della relativa area di pertinenza costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza alla ordinanza di ingiunzione della demolizione, ha natura meramente dichiarativa e non implica scelte di tipo discrezionale, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, una volta avveratisi i suddetti presupposti, non incombe alla P.A. un peculiare obbligo di motivazione in ordine alla misura della acquisizione

Nel caso di specie, accertata la realizzazione di molteplici opere integranti la fattispecie di lottizzazione abusiva in relazione alla natura dell’immobile ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, veniva adottata l’ordinanza n. 136 del 2009 di rimessione in pristino, rispetto alla quale in data 5/2/2019 in sede di sopralluogo si rilevava l’inottemperanza.

Anche nel caso in esame, quindi, va fatta applicazione del predetto principio: l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune costituisce una sanzione autonoma, basata su un illecito diverso dall’abuso edilizio, che deriva dalla mancata ottemperanza entro novanta giorni all’ordine di demolizione precedentemente emesso dall’Amministrazione. In questo contesto, il trasferimento automatico della proprietà avviene di diritto come conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 4/06/2024, n. 4997).

Né assume rilievo l’invocata pendenza delle impugnazioni; sul punto la stessa plenaria ha da ultimo altresì chiarito (cfr. sentenza n. 7 del 2026) che il comune diventa di diritto proprietario del bene, oggetto dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, qualora il giudice amministrativo – dopo il decorso del termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 – abbia emesso una misura cautelare o una sentenza di primo grado favorevole al ricorrente, seguita da una sentenza che abbia definitivamente respinto il ricorso».

Il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell’esecuzione da parte dell’interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all’Amministrazione l’accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all’ordine.

Neppure assume il rilievo auspicato la presentazione nel 2018 di una istanza di sanatoria; la particolare misura prevista dall’ articolo 36 d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere più richiesta quando sia definitivamente decorso il termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. Detta preclusione opera anche nei riguardi degli aventi causa, i quali acquistano il bene nelle condizioni materiali e giuridiche in cui lo stesso si trovava al momento della successione, non potendo il mutamento di titolarità avere l’effetto di aggirare gli effetti di una norma imperativa (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VII, 28/08/2023, n. 8006).

E in ogni caso per la sanatoria ordinaria evocata si applica il silenzio rigetto (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. III, 25/09/2025, n. 7523: Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex articolo 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 , si forma il provvedimento di rigetto per silentium).

3. In relazione al secondo motivo di appello, assumono rilievo dirimente le predette considerazioni. Infatti, a fronte dell’effetto dell’inottemperanza entro il termine indicato dell’ordine ripristinatorio, nessun aggiornamento dell’istruttoria incombeva sugli uffici comunali. Va ribadito che l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire è normativamente configurato come un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 21/09/2022 , n. 8129).

In aderenza alla giurisprudenza consolidata predetta, l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato; trattasi peraltro sempre di un bene ormai acquisito dalla stessa p.a.

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