Acquisizione documenti per verifica procedibilità dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale (Redazione)

Judge presiding over a courtroom hearing with attorneys and officials

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 37194/2026 ha ricordato che i documenti necessari alla verifica della procedibilità possono essere acquisiti in ogni stato e grado del giudizio di merito e la loro acquisizione è legittima anche dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale.

Fatto:

I ricorrenti deducono la nullità della sentenza per asserita violazione degli artt. 507 e 523 cod. proc. pen., assumendo che il Tribunale avrebbe illegittimamente acquisito, dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, la documentazione relativa alla legittimazione dei querelanti senza disporre la riapertura del dibattimento, la rinnovazione della discussione e l’esercizio del contraddittorio sulle nuove produzioni documentali con conseguente violazione degli artt. 507 e 523 cod. proc. pen., e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

Decisione:

La Suprema Corte ha ribadito che i documenti necessari alla verifica della procedibilità possono essere acquisiti in ogni stato e grado del giudizio di merito, senza che ne derivi un nocumento al diritto di difesa, potendo l’imputato chiedere l’immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e dovendo il giudice verificare, in tal caso, se la condizione di procedibilità sussista effettivamente (Sez. 3, n. 16470 del 28/02/2020, P., Rv. 279006-01) e la loro acquisizione è legittima anche dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, al momento della discussione finale, in quanto possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiati da sanzioni processuali (Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849-01). Né i ricorrenti allegano uno specifico e concreto pregiudizio derivato dalle acquisizioni documentali in questione.

Dalla stessa prospettazione difensiva emerge quali deduzioni, contestazioni o richieste istruttorie sarebbero state precluse, né quali elementi contrari avrebbero potuto essere introdotti ove fosse stata disposta la rinnovazione della discussione.

Le doglianze si risolvono, pertanto, nella mera denuncia di una irregolarità formale, sganciata dall’indicazione di una concreta lesione delle facoltà difensive. Il motivo si fonda, in definitiva, sull’erroneo presupposto che la documentazione relativa alla procedibilità dell’azione penale costituisse prova nuova sulla responsabilità degli imputati e che la sua acquisizione imponesse necessariamente la riapertura del dibattimento: presupposto che non trova riscontro nel sistema processuale né nella natura degli atti acquisiti.

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