Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26578/2026, 14 maggio/15 luglio 2026, ha affermato che la responsabilità civile per il danno cagionato a terzi dal fatto illecito del dipendente spetta alla pubblica amministrazione cui è riferibile l’esercizio delle funzioni e dei poteri che hanno reso possibile la realizzazione dell’illecito.
Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che la responsabilità civile per il fatto illecito compiuto da un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria spetti non al Ministero della Difesa ma al Ministero della Giustizia.
In virtù dei principi generali in tema di responsabilità civile da reato, così come delineati dall’art. 185, comma secondo, cod.pen., è tenuto al risarcimento del danno il soggetto che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell’imputato.
I presupposti della responsabilità civile della pubblica amministrazione sono stati ampiamente esaminati dalla giurisprudenza civile, essendosi autorevolmente affermato che lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo (Sez. U. civ., n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026).
Sulla base dell’approfondita elaborazione contenuta nella citata sentenza, è agevole enucleare la ratio decidendi fondativa dell’attribuzione di responsabilità, individuabile nel nesso che lega la responsabilità dell’ente all’esercizio “delle funzioni o poteri” che hanno reso possibile la realizzazione dell’illecito.
In buona sostanza, quindi, deve essere ribadita la regola – basata sul principio cuius commoda eius et incommoda – che pone una diretta correlazione tra l’ente cui è riferibile l’attività svolta e la realizzazione, in tale specifico ambito, del fatto illecito.
Il responsabile civile, pertanto, deve essere necessariamente individuato nell’ente, in nome e per conto del quale l’agente agiva, tenendo conto dell’ambito specifico delle funzioni che hanno fornito l’occasione necessaria per il compimento delle condotte illecite e produttive di danno.
Applicando tale principio al caso di specie, è agevole concludere nel senso dell’estraneità del Ministero della Difesa rispetto all’ambito delle funzioni esercitate dal Maresciallo XXX, posto che il reato contestatogli è stato commesso strumentalizzando la funzione e i poteri discendenti dalla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria che, in quanto tale, agisce nell’ambito della struttura del Ministero della Giustizia, stante il diretto rapporto di dipendenza con l’autorità inquirente.
A supporto di tale conclusione, deve sottolinearsi come la giurisprudenza, sia pur in ambito civile, ha già avuto occasione di affermare un principio analogo a quello sopra indicato.
Si è affermato, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, allorché provvedano ad eseguire un sequestro penale, operano necessariamente quali organi dell’amministrazione della giustizia, a nulla rilevando la loro appartenenza ad un corpo che sia funzionalmente alle dipendenze di altra amministrazione.
Ne consegue che quest’ultima non può essere chiamata a rispondere del danno asseritamente patito dal proprietario delle cose sequestrate, il quale lamenti l’illegittimità del provvedimento (Cass. civ., Sez. 3, n. 23463 del 19/11/2010, Rv. 615396).
In senso sostanzialmente conforme, si è affermato che gli appartenenti alla guardia di finanza rivestono anche la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tuttavia, qualora essi abbiano agito nella veste dichiarata di appartenenti alla polizia tributaria, del loro operato non risponde l’amministrazione della giustizia. In tal caso, in virtù del rapporto organico esistente tra gli agenti di polizia tributaria e l’amministrazione delle Finanze, deve ritenersi che quest’ultima sia legittimata passivamente in relazione alle azioni di danni esercitate nei confronti della pubblica amministrazione per condotta colposa degli agenti della polizia tributaria (Cass. civ., sez. 1, n. 441 del 6/3/1962, Rv. 250701).
In un’altra fattispecie, la Suprema Corte aveva già ritenuto che la condotta illecita realizzata da un appartenente all’Arma dei Carabinieri non implica la responsabilità civile del Ministero della Difesa, bensì quella del Ministero degli Interni, a fronte di un danno realizzato nell’ambito delle funzioni svolte alle dirette dipendenze di quest’ultima articolazione dello Stato (Sez. 5, n.12111, 23/9/1987, Rv. 177161, non massimata sul punto).
Per completezza, deve precisarsi che nel caso in esame la legittimazione passiva non si individua, come sostenuto dalla difesa del responsabile civile, in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovendosi ritenere che l’unico soggetto che può essere chiamato a rispondere è il Ministero della Giustizia.
Nel caso di specie, infatti, non può invocarsi, neppure per effetto di un’interpretazione estensiva, la disciplina dettata per la responsabilità civile dei magistrati che, sulla base di una norma speciale, attribuisce la legittimazione passiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge, devono trovare applicazione le regole generali, sulla base delle quali il responsabile civile per il danno cagionato dalla condotta dell’imputato, ex art. 185 cod.pen., deve essere individuato in capo al Ministero nell’ambito della cui organizzazione l’agente ha commesso il fatto.
Peraltro, ove pure non si condividesse l’affermazione che esclude l’estensione della disciplina dettata dalla Legge 13 aprile 1988 n. 111 alle ipotesi di responsabilità per fatti commessi da un appartenente alla polizia giudiziaria, non deriverebbe in alcun modo l’attribuzione della legittimazione passiva nei confronti della Presidenza del Consiglio.
È utile sottolineare come, pur con riferimento ad un’ipotesi di responsabilità civile derivante da un reato commesso da un magistrato, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che la legittimazione passiva deve individuarsi in capo al Ministero della Giustizia e non aIla Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall’art. 4, Legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest’ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all’azione risarcitoria dei danni da illecito civile, provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato (Sez. 6, n.8551 del 28/1/2026, Rv.289684).
Sulla base delle considerazioni svolte, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui, al fine di individuare la legittimazione passiva del responsabile civile per i danni da reato cagionati da un appartenente all’Arma dei Carabinieri, deve farsi riferimento all’ambito funzionale nel quale il predetto ha commesso il fatto e non al mero inquadramento organico nel Ministero della Difesa.
Ne consegue che, se l’illecito è stato realizzato nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, la legittimazione passiva non si radica in capo al Ministero della Difesa, avendo l’agente commesso il fatto nell’esercizio di funzioni e poteri riconducibili all’attività giudiziaria, in rapporto di diretta ed esclusiva dipendenza con l’autorità inquirente.
Deve, altresì, precisarsi che nel caso in esame la legittimazione passiva non ricade sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non trovando applicazione la disciplina speciale prevista per la responsabilità civile dei magistrati per i fatti non costituenti reato.
