Ammanettata perché rifiuta di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale: abuso di autorità contro arrestati o detenuti o violenza privata? (Riccardo Radi)

Two Rome municipal officers escort a woman on a busy city street.

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 37329/2026 ha esaminato una questione interessante in riferimento al fermo per l’identificazione con finalità preventive e ai requisiti per la configurabilità dell’articolo 608 codice penale (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) o dell’articolo 610 c.p. (Violenza privata) e della scriminante dell’uso legittimo delle armi e di altri mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale (art. 53 c.p.) e dell’importanza della diffusione dell’uso della bodycam.

Fatto:

Una donna, che appariva in stato psicofisico alterato, che scesa in strada su richiesta degli agenti, per raccogliere gli oggetti precedentemente lanciati dal balcone di casa, ma richiesta dagli agenti, si rifiutava di declinare le proprie generalità, affermando che erano scritte sul campanello.

Mentre si accingeva a rientrare in casa, l’agente M.  si parava davanti all’ingresso e l’agente S. le ammanettava il polso sinistro. Quindi veniva immediatamente stesa a terra da entrambi gli agenti, che, tenendola premuta con un ginocchio, le ammanettavano le mani dietro la schiena e la facevano salire in auto per poi portarla al Comando per l’identificazione. La dinamica degli eventi veniva parzialmente ripresa dalla bodycam installata indosso all’agente M.

Decisione:

La Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti, punito dall’art. 608 cod. pen., ritenendo che l’ammanettamento della persona offesa, operato al di fuori dei casi consentiti, avesse determinato una illecita limitazione della libertà alla stessa residuata a seguito della applicazione della misura restrittiva del fermo di identificazione, al quale era stata legittimamente assoggettata, per aver rifiutato di declinare le proprie generalità agli imputati che ne avevano fatto richiesta nello svolgimento delle proprie funzioni di polizia locale.

L’art. 608 cod. pen. punisce il pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’autorità competente. Il reato in esame è integrato da condotte vessatorie perpetrate da pubblici ufficiali nei confronti di persona arrestata o detenuta, sottoposta a misure di rigore non consentite dalla legge, di modo che la sfera di libertà personale del soggetto passivo subisca un’ulteriore restrizione, oltre quella legale, che è insita nella detenzione stessa (Sez. 5, n. 22203 del 19/01/2017, Tumbarello, Rv. 270049).

Per configurare il reato di cui all’art. 608 cod. pen. non basta l’impiego della violenza nei confronti della persona in custodia (Sez. 6, n. 9003 del 07/05/1982, Fossella, Rv. 155503), e tuttavia atti di violenza fisica, pur riconducibili a ulteriori ipotesi di reato (percosse, lesioni e simili), ben possono integrare anche la fattispecie tipica della norma in rassegna laddove incidano sulla sfera di libertà personale del soggetto passivo, determinandone una limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita (Sez. 5 n. 31715 del 25/03/2004, Di Fant, Rv 229320; Sez. 5, n. 29004 del 16/04/2012, Caramanico, Rv. 253312). In tale ultima ipotesi, il delitto punito dall’art. 608 cod. pen. concorrerà con quelli di percosse, lesioni e simili (Sez. 5, n. 26022 del 19/04/2018, P.c. in proc. Di Bernardo e altro, Rv. 273340 – 01).

In ogni caso, l’elemento caratterizzante del reato è dato dalla circostanza che le condotte vessatorie poste in essere dal pubblico ufficiale si rivolgono nei confronti di soggetti la cui libertà sia già limitata e, pertanto, si risolvono in una modifica in senso peggiorativo dello stato di limitazione della libertà personale cui esse sono sottoposte, andando perciò ad incidere su quel residuo di libertà che ancora hanno.

La sentenza di appello (come già aveva fatto quella di primo grado) ha diffusamente affrontato la questione dell’interpretazione delle espressioni «persona arrestata» o «detenuta» contenute nell’art. 608 cod. pen., nonché della possibilità di un’interpretazione estensiva delle stesse, tale da comprendere anche l’ipotesi – ritenuta sussistente nel caso di specie – della persona assoggettata al fermo di identificazione.

La Corte territoriale, tuttavia, è incorsa in errore in quanto non si è avveduta che nel caso in esame ciò che difetta è proprio l’esistenza di una misura restrittiva della libertà personale e l’affidamento della persona offesa alla custodia del pubblico ufficiale richiesti dalla norma incriminatrice.

La sentenza impugnata afferma invero che la R. era stata sottoposta al fermo di identificazione, ai sensi dell’art. 349, comma 4, cod. proc. pen, essendosi rifiutata di declinare le proprie generalità agli agenti che ne avevano fatto richiesta.

Occorre al riguardo precisare, innanzitutto, che nella specie non viene in rilievo l’art. 349 cod. proc. pen. – che consente alla polizia giudiziaria, di accompagnare nei propri uffici per la identificazione, la persona nei cui confronti vengono svolte indagini e le persone in grado di riferire sui fatti –, bensì l’istituto disciplinato dall’art. 11 della legge n. 191 del 1978, che – con finalità preventive e dunque a prescindere dalla commissione di un reato – consente agli ufficiali e agli agenti di polizia di accompagnare nei propri uffici una persona allo scopo di procedere alla sua identificazione, allorché la persona rifiuti di dichiarare le proprie generalità, ricorrano sufficienti indizi per ritenere che le dichiarazioni sulla propria identità siano false ovvero che i documenti esibiti siano falsi.

La condotta ascritta agli odierni imputati, per come risulta conformemente accertato dalle sentenze di merito, si colloca temporalmente in una fase antecedente all’accompagnamento, quando ancora non era stata posta in essere alcuna limitazione della libertà personale della R..

Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, infatti, il fermo di identificazione non può ravvisarsi nel mero «ordine orale» di seguirli o nel «monito» rivolto dagli imputati alla persona offesa mentre tentava di rientrare nella propria abitazione, non curandosi della richiesta da costoro rivoltale di declinare le proprie generalità. A quel momento, infatti, la R. non era stata ancora accompagnata presso gli uffici della polizia locale, né era stata posta in essere alcuna limitazione della sua libertà personale; tale limitazione si è, infatti, realizzata solo allorché la persona offesa, mentre stava cercando di entrare nel portone di casa, era stata ammanettata al polso sinistro da S., quindi era stata immediatamente sdraiata a terra da entrambi gli imputati che, tenendola premuta con un ginocchio, l’avevano ammanettata con entrambe le mani dietro la schiena e quindi l’avevano fatta salire in macchina per portarla negli uffici della polizia locale.

Ne discende che gli imputati hanno apposto le manette alla persona offesa prima che la stessa fosse sottoposta al fermo per identificazione, ed anzi proprio al fine di realizzarlo. Difetta, pertanto, il presupposto dell’art. 608 cod. pen., costituito dal fatto che la condotta di applicazione di «misure di rigore non consentite dalla legge» sia rivolta nei confronti di persone che già si trovano in stato di restrizione della loro libertà (in quanto arrestate o detenute).

Ritiene la cassazione che nel caso in esame, la condotta ascritta integri gli estremi del reato di cui all’art. 610 cod. pen..

La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l’accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica l’uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva, ma l’uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta (Sez. 6, n. 22529 del 18/03/2015, Vieider, Rv. 263690 – 01, la quale ha affermato il principio in ipotesi in cui gli agenti di Polizia avevano accompagnato coattivamente presso i propri uffici il soggetto richiesto di declinare le proprie generalità, dopo che lo stesso, in un contesto di persone in atteggiamento ostile alle Forze dell’Ordine, si era limitato alla “fugace” esibizione di un documento di identità; Sez. 5, n. 38229 del 24/06/2008 – dep. 07/10/2008, P.C. in proc. Mossa, Rv. 241237, relativa ad ipotesi in cui un vigile urbano aveva bloccato la persona offesa al fine di identificarla e contestarle una infrazione al codice della strada).

Tale interpretazione risulta coerente con i limiti tracciati dall’art. 53 alla scriminante dell’uso legittimo delle armi e di altri mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale. Presupposto della scriminante è che la necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’autorità alla quale il pubblico ufficiale è autorizzato a reagire al fine di adempiere a un dovere del proprio ufficio.

Tanto la giurisprudenza che la dottrina mettono, tuttavia, in evidenza come condizione irrinunciabile, al fine di rendere compatibile la scriminante con la gerarchia dei valori fissata dalla Costituzione, sia costituita dalla proporzione tra la resistenza del privato e la reazione del pubblico ufficiale.

Tale requisito va inteso, innanzitutto, come applicazione del principio per cui l’uso delle armi o di altri mezzi di coazione deve costituire extrema ratio nella scelta dei metodi necessari per l’adempimento del dovere: diventa cioè legittimo solo ove non vi sia altro mezzo possibile. Tale requisito, inoltre, va interpretato «come espressione dell’esigenza di una gradualità nell’uso dei mezzi di coazione (tra più mezzi di coazione ugualmente efficaci, occorrerà scegliere allora quello meno lesivo).

Ed è regola di condotta irrinunciabile quella di graduare l’uso dell’arma secondo le esigenze specifiche del caso e sempre in ambito di proporzione», sicché al pubblico ufficiale «si chiede, senza che debba rinunziare all’adempimento del dovere di ufficio, di conseguire lo scopo con il minor sacrificio del contrapposto interesse.

Principio quello di proporzione (inteso come espressione di un bilanciamento tra interessi contrapposti alla luce della situazione concreta) che, secondo la migliore interpretazione, costituisce un limite non espressamente nominato nell’art. 53, ma implicitamente deducibile dalla disposizione e, comunque, applicabile quale principio generale dell’ordinamento giuridico, valido anche nella disciplina delle cause di giustificazione» (Sez. 4, n. 854 del 15/11/2007 – dep. 10/01/2008, Saliniti, Rv. 238335; Sez. 5, n. 41038 del 16/06/2014, Nobile, Rv. 260771 – 01; Sez. 4, n. 35962 del 02/12/2020, Basconi, Rv. 280154 – 01).

Del tutto coerente con tali principi è la previsione recata dall’art. 42-bis, quinto comma, ord. pen., il quale in linea generale vieta l’uso delle manette per la traduzione di soggetti detenuti, internati, arrestati o comunque in condizioni di restrizione della libertà personale. Il loro utilizzo è invece obbligatorio nei soli casi in cui sia richiesto dalla pericolosità del soggetto, dall’esistenza del pericolo di fuga o di circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione.

È dunque con riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta e secondo il criterio di proporzionalità che deve essere condotta la valutazione in ordine alla necessità di adottare il mezzo di coazione fisica al fine di rimuovere gli ostacoli all’adempimento da parte del pubblico ufficiale di un atto del suo ufficio, verificando se sia possibile il ricorso ad altro mezzo di pari efficacia, ma meno invasivo.

Applicando tali principi al caso di specie, dalla ricostruzione dei fatti operata in modo conforme dai giudici del merito, anche sulla base delle videoriprese effettuate dalla bodycam indossata da M., emerge che la persona offesa si era limitata ad ignorare l’invito rivoltole dagli agenti a recarsi presso gli uffici di polizia locale al fine di accertarne l’identità, dirigendosi «lentamente e senza veemenza verso la propria abitazione», senza esercitare alcuna violenza fisica né alcuna forma di minaccia.

La Corte territoriale ha, inoltre, specificato che le condizioni fisiche della donna non apparivano tali da costituire un serio pericolo per gli imputati, correttamente concludendo che non sussisteva una condizione tale da determinare in costoro la giustificata persuasione di trovarsi nell’assoluta necessità di utilizzare mezzi di coazione fisica come le manette. Invero, se l’indifferenza della R. all’invito degli imputati poteva legittimare l’uso di una minima forma di coazione fisica volta a indurla a salire in auto per condurla negli uffici della polizia locale al fine di identificarla, risulta chiaro che non solo l’apposizione delle manette, ma altresì le modalità concrete con cui ciò è avvenuto, e cioè spingendo la donna a terra e tenendola premuta con un ginocchio erano assolutamente sproporzionate rispetto alla condotta di costei, che aveva tenuto un atteggiamento passivo, senza reagire aggressivamente né tentare di darsi alla fuga o opporsi altrimenti.

La condotta tenuta dagli imputati deve pertanto ritenersi integrare gli estremi del reato di violenza privata.

Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa «deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza», sicché «la coincidenza tra violenza» – e la minaccia – «e l’evento di “costrizione a tollerare” rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all’art. 610 cod. pen.» (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008 – dep. 2009, Giulini, in motivazione; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268405 – 01; Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796; Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507 – 01).

Da tali premesse è stato enucleato il principio di diritto affermato dalla cassazione secondo cui il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l’evento naturalistico del reato, ovvero il patimento cui la persona offesa sia costretta: «L’elemento oggettivo del delitto di violenza privata è, dunque, costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè, cit.), in quanto «l’evento del reato, nell’ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all’integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all’aggressione fisica subita» (Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014 – dep. 2015, Calignano, Rv. 261743).

Nel caso in esame, il comportamento violento tenuto dagli imputati, consistito nell’ammanettamento della persona offesa senza che ne ricorressero i presupposti, ha avuto l’effetto di determinare la successiva e autonoma costrizione coercitiva consistente nell’obbligarla a salire in auto per condurla in ufficio e identificarla, sicché sussiste quel rapporto di alterità tra la condotta violenta e la successiva costrizione richiesto dalla norma incriminatrice.

Ricorre, altresì, la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 9, cod. pen., la quale sussiste allorché la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell’agente, non essendo necessaria l’esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell’abuso o i doveri violati ed il compimento del reato (Sez. 5, n. 9102 del 16/10/2019, dep. 2020, Davì, Rv. 278662 – 01).

Nella specie, la commissione del reato è avvenuta durante lo svolgimento dell’attività di servizio ed è stata resa possibile proprio dall’incarico professionale degli imputati.

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