Patrocinio a spese dello Stato: la legge di bilancio 2027 introduce misure stringenti per limitare sempre più il patrocinio a spese dello Stato (Antonello Talerico, Consigliere nazionale forense e coordinatore della Commissione patrocinio a spese dello Stato del CNF)

Premessa

Dalla riforma Cartabia, che ha inciso sulla disciplina dell’opposizione ai decreti di pagamento richiamata dall’articolo 170 del testo unico sulle spese di giustizia, fino al disegno di legge di bilancio 2027-2029, il filo è sempre lo stesso: ogni intervento riduce lo spazio del patrocinio a spese dello Stato e con esso l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti.

Il testo bollinato potrà cambiare in Parlamento, ma la direzione è chiara. Le nuove modifiche non stanno in una norma sulla giustizia ma nell’articolo 135, dedicato alla «revisione e razionalizzazione della spesa» (il testo dei commi 5-9 è allegato al post): l’istituto viene trattato come un costo da comprimere, l’accesso diventa più difficile e sull’avvocatura si spostano oneri che oggi non le appartengono.

La nuova lettera a-bis dell’art. 79 e l’inammissibilità dell’istanza

Particolarmente gravosa diventa la previsione della nuova lettera a-bis dell’articolo 79: l’istanza dovrà illustrare ancora più dettagliatamente, a pena di inammissibilità, le ragioni della pretesa o della difesa e l’ammissibilità processuale della domanda.

La norma è generale e così redatta interessa anche la materia penale, dove l’ammissione dipende oggi dal solo reddito.

Siamo all’assurdo: si chiede all’indagato e all’imputato di esporre le proprie ragioni per ottenere un difensore pagato dallo Stato. Ciò significa subordinare la difesa all’anticipazione della strategia processuale, in evidente tensione con l’articolo 24 della Costituzione.

Il nuovo requisito formativo per l’iscrizione negli elenchi

All’articolo 81 (consultabile a questo link) si aggiunge un requisito per l’iscrizione negli elenchi: la «formazione mediante attestata partecipazione a corsi di aggiornamento altamente qualificati per specifiche materie».

La norma però non dice chi organizza e accredita i corsi né come si coordinino con l’aggiornamento obbligatorio. Manca inoltre una disciplina transitoria per i colleghi già iscritti.

La riscrittura dell’art. 126 e la soppressione del rimedio davanti al giudice

Il nuovo articolo 126 chiede al consiglio dell’ordine di verificare in dieci giorni anche il rispetto dei termini previsti per l’ammissibilità dell’atto difensivo.

Soprattutto, sostituendo l’intero articolo, cancella i commi 2 e 3 oggi vigenti (consultabili a questo link): la trasmissione del provvedimento al magistrato e la possibilità di riproporre l’istanza al giudice dopo il diniego del consiglio.

Verrebbe meno l’unico rimedio del cittadino. La numerazione dei nuovi commi, 1-bis e 1-ter dentro un articolo riscritto, fa pensare a un difetto di redazione da correggere.

Il tavolo tecnico sull’ISEE

Il comma 9, infine, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero della giustizia per introdurre l’ISEE come parametro di accesso e rafforzare i controlli contro gli abusi.

Il passaggio non è neutro, perché l’ISEE considera patrimonio e nucleo familiare e rischia di escludere chi oggi viene ammesso. Nelle nuove norme non si prevede la partecipazione ai tavoli dell’avvocatura istituzionale.

Il termine per l’opposizione ai decreti di pagamento

Un segnale diverso arriva dal Parlamento. L’emendamento dell’on. Varchi al d.l. n. 168/2026 modifica l’articolo 15, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 e fissa in trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento il termine per l’opposizione.

Dopo la riforma Cartabia e la circolare ministeriale del 25 luglio 2026 (consultabile a questo link) quel termine decorre solo dalla notificazione e in sua mancanza diventa di sei mesi: il difensore deve farsi notificatore del proprio decreto o attendere mesi prima di poter fatturare.

Sullo stesso tema, su delega del Presidente del CNF Avv. Francesco Greco e quale coordinatore della Commissione patrocinio a spese dello Stato, ho trasmesso al Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia una proposta di modifica dell’articolo 170 del testo unico: trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria, con una salvaguardia per i casi di comunicazione omessa.

Le due iniziative convergono e vanno sostenute.

Le altre novità per l’avvocatura

La prima riguarda la Cassa forense, che dovrà rivalutare il tetto reddituale e gli scaglioni per le quote di pensione maturate fino al 2007, con ricalcolo delle pensioni e maggiori contributi da versare entro sei mesi dalla comunicazione, a pena di decadenza.

Nel forfettario la soglia di accesso sale a 100.000 euro ai fini delle imposte sui redditi; per il 2027 l’aliquota IRPEF del 33 per cento arriva a 55.000 euro.

Le avvocate con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro avranno 100 euro al mese, mentre il voucher per l’infanzia esclude gli iscritti alle casse professionali.

Le somme delle procedure concorsuali sono attratte al Fondo unico giustizia e i compensi degli avvocati degli enti pubblici si ripartiscono al netto di contributi e IRAP a carico dell’ente.

Note conclusive

La manovra non accelera i pagamenti, che restano il vero nodo del patrocinio, né aggiunge risorse; gli stanziamenti del Ministero della giustizia anzi diminuiscono.

Interviene sull’accesso con nuovi filtri e sui difensori con nuovi oneri.

Norme di natura ordinamentale meritano un provvedimento dedicato e il contributo dell’avvocatura, non un posto tra le misure di contenimento della spesa.

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