La nuova detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti (Legge 5 agosto 2026, n. 140): non è tutto oro quello che luccica (Francesco Buonomini)

Con la Legge 5 agosto 2026, n. 140 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 ed entrata in vigore il 21 agosto 2026), il legislatore è intervenuto sul Testo Unico degli stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e sul codice di procedura penale, introducendo nuove disposizioni in materia di detenzione domiciliare finalizzate al recupero dei soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti, che almeno in teoria potrebbero rappresentare una vera e propria rivoluzione in materia con effetti rilevanti sul sovraffollamento carcerario.

Come noto, nel regime previgente, lo strumento principale per la gestione esterna della pena nei confronti del condannato affetto da dipendenza era rappresentato dall’affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94 D.P.R. 309/1990 (oltre alla sospensione dell’esecuzione ex art. 90 D.P.R. 309/1990), con un massimo di pena detentiva (anche residua) non superiore a sei anni (o quattro anni per i reati di cui all’art. 4-bis Ord. Pen.).

La principale novità della novella legislativa che non abroga l’art. 94 D.P.R. 309/1990, ma lo integra con tre novità rilevanti: l’estensione del limite di pena per i reati non ostativi con delle eccezioni, una nuova misura alternativa con due modalità di esecuzione distinte e un nuovo rito speciale deflattivo.

Nello specifico, l’art. 94-ter (Detenzione domiciliare in casi particolari), istituisce una misura alternativa di natura terapeutica con soglie di accesso più alte e l’art. 94-quater (Definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti), introduce una forma speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento terapeutico) direttamente collegata all’accesso alla misura riabilitativa.

A ben vedere, la nuova detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 94-ter, si applica solo in via sussidiaria «Quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova di cui all’articolo 94», ossia laddove il condannato non possa accedere all’affidamento terapeutico (per ragioni legate all’entità della pena o al grado di affidabilità richiesto per una misura più ampia come l’affidamento in prova).

La nuova normativa prevede quindi:

Innalzamento del limite di pena a 8 anni: il limite massimo di pena eseguibile passa dai 6 anni previsti per gli artt. 90 e 94 D.P.R. 309/1990 a otto anni;

Regime per i reati ostativi (art. 4-bis L. 354/1975): se il titolo esecutivo comprende un reato di cui all’art. 4-bis Ord. Pen., il limite di pena scende a quattro anni. Tuttavia, costituisce una rilevante novità la deroga espressa per i reati di rapina aggravata (art. 628, comma 3, c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629, comma 2, c.p.): per tali fattispecie — statisticamente assai frequenti nei reati predatori connessi alla tossicodipendenza — non opera la riduzione a quattro anni, ma resta fermo il limite ordinario di otto anni.

Duplice modalità (residenziale e semiresidenziale):

Programma residenziale: consente la detenzione domiciliare presso strutture pubbliche residenziali del SSN o strutture private accreditate ex art. 117 D.P.R. 309/1990 (fino a 8 anni, o 4 anni per i reati ex art. 4-bis diversi da art. 628 co. 3 e 629 co. 2 c.p.).

Programma semiresidenziale: consente la detenzione domiciliare presso un «luogo idoneo diverso dalle strutture» (es. il domicilio privato del condannato) con obbligo di seguire un programma semiresidenziale. Tale opzione è ammessa sempre entro il limite di otto anni, ma è preclusa per i reati di cui all’art. 4-bis Ord. Pen., fatta salva, anche in questo caso, l’eccezione per i reati di cui agli artt. 628, comma 3, e 629, comma 2, c.p. (per i quali il regime semiresidenziale resta accessibile fino a 8 anni).

L’accesso alle misure alternative impone però l’adempimento di maggiori oneri di documentazione prevedendo che alla domanda devono essere allegati a pena di inammissibilità:

l’indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l’alcoldipendenza e il reato (requisito che nel regime dell’art. 94 non era formalizzato come onere di allegazione documentale a pena di inammissibilità in questi termini stringenti);

il programma terapeutico finalizzato al recupero;

la valutazione tecnica sull’effettiva e attuale condizione di dipendenza e sull’idoneità del programma (con indicazione della procedura di accertamento);

in caso di prosecuzione di un programma già in corso, la valutazione sul suo andamento e sulla sua idoneità al recupero e alla risocializzazione, tenuto conto anche di eventuali condizioni di comorbilità psichiatrica e tossicologica.

All’evidente scopo di uniformare le prassi disomogenee sul territorio nazionale, il comma 4 del novello art. 94 ter prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle politiche contro la droga) di una Commissione centrale incaricata di elaborare linee guida nazionali sui metodi di accertamento della dipendenza. Inoltre, le valutazioni sanitarie non sono più rimesse in via esclusiva al Ser.D., ma vengono effettuate dalle unità dei servizi pubblici per le dipendenze in composizione integrata con un componente incaricato dall’UEPE (Ufficio di esecuzione penale esterna) e, ove opportuno, da un componente incaricato dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria.

All’esito del programma si aprono due scenari:

esito negativo o violazioni (comma 6): il Tribunale di Sorveglianza revoca la misura (provvedendo con immediatezza e comunque entro 5 giorni dalla segnalazione). Tuttavia, se l’esito non positivo non è accompagnato da violazioni delle prescrizioni, il Tribunale può autorizzare (per non più di due volte) il trasferimento presso un’altra struttura idonea. Se invece la revoca consegue ad allontanamento ingiustificato o comportamenti incompatibili ex art. 47-ter, commi 6 e 9, Ord. Pen., la pena residua non può essere sostituita;

esito positivo (comma 7): se il programma terapeutico si conclude positivamente ma residua ancora pena da espiare, il Magistrato di Sorveglianza — previa rideterminazione delle prescrizioni — può disporre l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. Pen.) o la detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter Ord. Pen.) anche in deroga ai limiti di pena previsti da tali norme, purché la pena residua non superi i limiti del comma 1 aumentati della metà (quindi fino a 12 anni) ovvero aumentati di un quarto per i reati ex art. 4-bis Ord. Pen., subordinando il beneficio a verifiche periodiche sull’astinenza da sostanze o alcol.

L’innovazione più radicale attiene processo di cognizione rispetto al sistema previgente in base al quale l’accesso alle misure terapeutiche del T.U. Stupefacenti (con la sola eccezione degli arresti domiciliari cautelari ex art. 89 D.P.R. 309/1990) presupponeva il passaggio in giudicato della sentenza e l’attivazione della fase esecutiva e il patteggiamento ordinario (art. 444 c.p.p.) non poteva superare il tetto massimo di 5 anni di pena detentiva è l’introduzione, con l’art. 94-quater di un rito speciale a contenuto terapeutico-riabilitativo.

Il nuovo istituto prevede un aumento dei limiti di pena posto che l’imputato tossicodipendente o alcoldipendente può chiedere l’applicazione di una pena detentiva concordata (patteggiamento) fino a otto anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), ovvero fino a quattro anni per i reati ex art. 4-bis Ord. Pen. (fermo restando il tetto di otto anni per le ipotesi di cui agli artt. 628, co. 3, e 629, co. 2, c.p.), chiedendo contestualmente di eseguirla nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 94-ter.

L’istituto è precluso nei procedimenti per i reati di cui all’art. 444, comma 1-bis, c.p.p. e nei confronti di delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi reiterati (art. 99, co. 4, c.p.) qualora la pena superi i due anni.

Per accedere al patteggiamento terapeutico allargato è necessario allegare a pena di inammissibilità, la dichiarazione di voler intraprendere o proseguire il programma terapeutico.

Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede un termine di 60 giorni (con sospensione dei termini di custodia cautelare) per depositare la documentazione tecnica e il programma ex art. 94-ter, comma 2. Acquisito il consenso del P.M. e verificata l’adeguatezza della misura, il giudice pronuncia sentenza di applicazione della pena e autorizza direttamente l’esecuzione con le modalità del programma terapeutico, allegandolo alla sentenza

Se l’imputato si trova in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, il giudice della cognizione applica immediatamente gli arresti domiciliari terapeutici presso la struttura o il luogo indicato, anche in deroga alle restrizioni dell’art. 89 D.P.R. 309/1990.

La medesima autorizzazione all’esecuzione del programma ex art. 94-ter può essere concessa dal giudice anche quando pronuncia una sentenza di patteggiamento ordinario ai sensi dell’art. 444, comma 2, c.p.p.

La nuova normativa modifica anche l’art. 656, comma 5, c.p.p. prevedendo una nuova soglia di sospensione dell’ordine di carcerazione sino ad 8 anni nei casi di cui all’art. 94-ter D.P.R. 309/1990.

Novità anche dinanzi al Magistrato di Sorveglianza che provvede con ordinanza entro 45 giorni da quando l’ordine di esecuzione è pervenuto all’applicazione della misura alternativa (salvo sopravvenienze ostative nel caso dell’art. 94-quater). Contro l’ordinanza è ammessa opposizione entro 10 giorni al Tribunale di Sorveglianza

In via transitoria, la nuova legge prevede che le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti e processi pendenti alla data del 21 agosto 2026, con l’unica esclusione di quelli nei quali sia già stata pronunciata sentenza di primo grado.

Nei processi in corso di dibattimento nei quali siano già spirati i termini ordinari di cui all’art. 446, comma 1, c.p.p., l’imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) è rimesso in termini per formulare la richiesta ex art. 94-quater nella prima udienza utile successiva al 21 agosto 2026.

Inoltre, se l’imputato fornisce elementi di prova circa la propria condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, può chiedere una sospensione del dibattimento per non meno di 45 giorni al fine di valutare l’opportunità di formulare la richiesta (con contestuale sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare.

A tali interessanti novità si affianca, finalmente, la previsione di convogliare anche alle giurisdizioni di Sorveglianza gli addetti al processo sinora appannaggio solo delle magistrature di cognizione.

Illustrate le novità normative, come purtroppo capita di sovente, calandoci nella realtà di tutti i giorni ci si accorge che non tutto è oro quel che luccica.

Infatti, sebbene la norma sia nata con il condivisibile obiettivo deflattivo di alleggerire il sovraffollamento carcerario e favorire il recupero dei tossicodipendenti e alcoldipendenti questi primi due mesi di vigenza, hanno evidenziato significative difficoltà applicative.

Il primo problema si registra sin dall’accesso alla nuova misura domiciliare che non è affatto automatico ma richiede la presentazione di una specifica istanza corredata non solo, come per l’affidamento, del certificato dello stato di dipendenza e del programma terapeutico idoneo ma anche della stringente valutazione tecnica sull’effettiva e attuale condizione di dipendenza e sull’idoneità del programma (con indicazione della procedura di accertamento) e dell’inedita esistenza di una stretta correlazione tra la dipendenza e il reato commesso.

Proprio quest’ultimo requisito la cui definizione clinica e giuridica sembra essere demandato alla istituenda Commissione governativa, è quello che solleva i maggiori dubbi interpretativi.

A quanto sopra si aggiungono le solite criticità operative e strutturali derivanti dalla carenza cronica di risorse finanziarie necessarie a coprire i posti letto e a finanziare i programmi all’interno delle strutture terapeutiche residenziali o semiresidenziali accreditate e dalla disomogeneità e insufficienza delle reti territoriali.

Per comprendere le concrete potenzialità applicative dei nuovi istituti è necessario rilevare come la legge 140/2026 all’art 6, prevede l’istituzione presso il Ministero della salute di un fondo con una dotazione pari a euro 19.436.250 annui.

Tenendo conto che l’inserimento di una persona con problemi di dipendenza patologica all’interno di una comunità terapeutica convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha un costo giornaliero medio di circa 100 euro al giorno stimato per lo Stato italiano e annuo compreso tra i 25.000 e i 35.000 euro a persona, a seconda della tipologia di struttura e dell’intensità del percorso riabilitativo richiesto, la somma stanziata dalla nuova legge sarebbe sufficiente appena per l’assistenza residenziale di circa 777 persone per un anno.

Dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia dell’anno 2025 predisposta dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri si evince al 31 dicembre 2024 negli istituti penitenziari italiani risultavano presenti 19.755 detenuti tossicodipendenti (il 31% dell’intera popolazione carceraria), e circa 6.300 alcoldipendenti.

Secondo il dossier n.627 del Servizio Studi del Senato della Repubblica pubblicato nel mese di giugno 2026 l’analisi di impatto della regolazione (AIR) riporta come il sistema nazionale di comunità terapeutiche presenti una capienza complessiva di 13.276 posti letto, a fronte di una platea potenziale dei beneficiari delle nuove misure stimata in 14.583 soggetti già detenuti, cui si aggiungerebbero circa 8.173 soggetti che potrebbero accedere dalla libertà attraverso il nuovo meccanismo del “patteggiamento speciale” rilevando un evidente insufficienza dei fondi previsti.

Se, quindi, rebus sic stantibus, le prospettive non sembrano rosee per le detenzioni domiciliari con programmi terapeutici residenziali presso comunità, la situazione non migliora per i programmi semi residenziali che presuppongono la disponibilità di un domicilio idoneo che, in gran parte dei casi è invece mancante posto che, difficilmente il tossicodipendente dispone di un proprio immobile e spesso e volentieri le famiglie di origine non hanno gli strumenti né la possibilità per accoglierlo.

Affinché, quindi, i nuovi istituti non restino solo su carta e abbiano un’efficacia non limitata a pochi casi esemplari, si rende necessario accompagnare la norma con una copertura finanziaria ben più sostanziosa e definire meglio i requisiti di accesso senza eccessivo formalismo.

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