Riduzione di un sesto della pena nel giudizio abbreviato per mancata impugnazione della sentenza di primo grado: non spetta nel caso di rinuncia all’appello (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 37548/2026, 16/27 ottobre 2026, ha affermato che solo la radicale mancanza dell’impugnazione, determinando l’effetto deflattivo perseguito dal legislatore, integra il presupposto necessario per fruire dell’ulteriore riduzione contemplata dal comma 2-bis dell’art. 442 cod. proc. pen.

Tale comma, introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che, «[q]uando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione».

La norma ha lo scopo di ridurre la durata dei procedimenti penali celebrati con il rito abbreviato favorendo la definizione del giudizio dopo la decisione di primo grado senza che si sia dato luogo ai gradi successivi (appello, ove previsto, o giudizio di legittimità), quando l’introduzione degli stessi, alla luce di una valutazione che è rimessa alla parte privata, non sia giustificata da un preminente interesse.

A fronte della mancata impugnazione della sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, l’imputato otterrà, in fase esecutiva, l’ulteriore decurtazione di un sesto della pena irrogata (Sez. 7, n. 4134 del 18/12/2025, dep. 2026, Rv. 289124-01, punto 2 del Considerato in diritto; Sez. 1, n. 20346 del 07/03/2025, Rv. 288216, punto 4 del Considerato in diritto).

La Corte di cassazione ha pertanto affermato che è la radicale mancanza dell’impugnazione che, determinando l’effetto deflattivo perseguito dal legislatore, integra il presupposto necessario per fruire dell’ulteriore riduzione contemplata dal comma 2-bis dell’art. 442 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 49255 del 26/09/2023, Rv. 285683-01, con la quale la Corte, in applicazione del principio, ha escluso che la riduzione di pena in questione trovi applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all’appello). 

In altri termini, l’irrevocabilità della sentenza per mancata presentazione dell’impugnazione, cioè per la prestazione di acquiescenza alla stessa sentenza, costituisce il presupposto per l’applicazione della norma processuale che è stata introdotta dalla cosiddetta “Riforma Cartabia”.

Nel caso in esame, l’indicato presupposto per l’applicazione del comma 2-bis dell’art. 442 c.p.p., non sussiste, atteso che il difensore del ricorrente ha proposto appello contro la sentenza di condanna del Tribunale, con la conseguenza che, per scelta dello stesso difensore, non si è verificato l’effetto deflattivo che costituisce la ratio dello stesso comma 2-bis e che giustifica la premialità costituita dalla decurtazione di un sesto della pena.

A fronte di ciò, a nulla può rilevare, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, il fatto che uno dei suoi motivi di appello possa essere stato ritenuto fondato dalla Corte d’appello, né, tanto meno, l’asserzione secondo cui, in assenza dell’errore della sentenza di primo grado oggetto del suddetto motivo di appello, egli non avrebbe proposto appello avverso la stessa sentenza.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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