Il Consiglio di Stato sezione 3 con la sentenza numero 7927 depositata il 2 novembre 2026 (allegata al post) ha stabilito che l’Amministrazione è tenuta – per obbligo di legge – in presenza di una formale istanza, a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, N. 01171/2026 REG.RIC. consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici (in termini, Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2018, n. 2370).
D’altra parte “l’obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2020, n.3120).
Ne deriva, già per i suddetti profili, la fondatezza del rimedio giustiziale proposto in prime cure ai sensi e per gli effetti degli artt.31 e 117 c.p.a. da parte degli appellanti.
