La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 29 ottobre 2026 ha risposto al quesito: “Se l’onere di deposito dello specifico mandato a impugnare posto a pena di inammissibilità dell’impugnazione dall’art. 581, comma 1-quater c.p.p. a carico del difensore d’ufficio dell’imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza”.
Informazione provvisoria: la risposta al quesito è risultata affermativa.
