La Corte costituzionale, con la sentenza numero 180, depositata oggi (allegata al post), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, per asserito contrasto con gli articoli 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla sospensione del procedimento con messa alla prova i delitti di traffico di influenze illecite e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, in quanto puniti con la reclusione superiore a quattro anni e non compresi tra quelli per i quali si procede con citazione diretta a giudizio.
La Corte ha, anzitutto, affermato che la mancata inclusione dei delitti in esame tra quelli per i quali è consentita la messa alla prova non contrasta con la legge delega numero 134 del 2021, poiché questa rimetteva al legislatore delegato la selezione degli «ulteriori specifici reati» da includere, purché puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni e idonei a percorsi risocializzanti o riparatori, senza imporgli né di innalzare in via generale la soglia prevista dall’articolo 168-bis del codice penale, né di includere tutti i reati puniti entro tale limite.
Ricordata, poi, l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione dei limiti oggettivi degli istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”, la Corte ha ritenuto non manifestamente irragionevole il criterio selettivo dell’articolo 168-bis del codice penale, che affianca al limite edittale il rinvio mobile all’articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale. Alle eventuali disarmonie può porre rimedio la stessa Corte, verificando in concreto se il reato escluso meriti di essere ricompreso nell’ambito applicativo della messa alla prova in ragione della sua struttura e della sua oggettività giuridica.
La vocazione risocializzante della messa alla prova, ad avviso della Corte, non ne impone, inoltre, l’applicazione a ogni reato compatibile con condotte riparatorie o a ogni imputato per il quale sia formulabile una prognosi di astensione dal commettere reati, in quanto l’istituto assolve anche a una finalità sanzionatoria e deflattiva e l’esclusione dei delitti in esame non compromette la funzione rieducativa della pena.
La Corte, infine, ha ritenuto che i delitti in esame non siano comparabili con quelli di ricettazione, né di oltraggio, violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, in ragione delle differenze nella struttura tipica e nell’oggettività giuridica specifica e dell’assenza di profili comuni pertinenti, ciò impedendo in radice la possibilità di confrontare le rispettive cornici edittali e i regimi di accesso alla messa alla prova.
