Il disegno di legge di Bilancio 2027, nel testo bollinato del 30 ottobre 2026, dedica l’articolo 56 alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
La norma interviene sui parametri di calcolo delle pensioni degli avvocati iscritti, con effetti sia sui contributi sia sugli assegni, a seguito di una decisione della Cassazione (allegata al post) che ha stabilito che la Cassa Forense, in sede di prima applicazione della legge n. 576 del 1980, è incorsa in un errore nell’individuazione del tasso medio annuo di variazione dell’Indice dei prezzi al consumo da utilizzare ai fini della rivalutazione, delle pensioni vigenti, dei tetti reddituali, degli scaglioni pensionistici.
In particolare la sentenza della Cassazione sezione Lavoro numero 29679, sezione Lavoro del 10-11-2025 ha stabilito: “In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 2 della legge 576/80, sono quelli coperti da contribuzione «effettivamente versata»; sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione Istat inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli articoli 10 e 18, comma quarto, la pensione di vecchiaia deve essere calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto, verificandosi in tal caso una violazione dell’obbligazione contributiva: al professionista spetta la prova liberatoria dell’articolo 1218 Cc, ovvero della causa non imputabile di inadempimento, sulla circostanza per cui all’epoca, fu pagato il solo contributo richiesto dalla Cassa, sulla base della minor rivalutazione dei redditi operata dallo stesso ente”.
La Corte di Cassazione ha, anche stabilito che, ai fini della misura della pensione, non si possa tenere conto di redditi su cui non è più possibile versare contribuzione perché decorsi i termini di prescrizione decennale.
La norma nella bozza del DDL bilancio prevede quindi che, a partire dai trattamenti previdenziali con decorrenza nell’anno 2027, il tetto reddituale e gli scaglioni su cui applicare le aliquote di rendimento per il calcolo della pensione vengano sganciati dal meccanismo di rivalutazione, ma siano comunque pari a quelli deliberati dalla Cassa Forense nell’anno 2026 e successivamente rivalutati.
Cosa succede in pratica
L’intervento si esplica in due direzioni:
- la prima riguarda il passato: il tetto reddituale e gli scaglioni di reddito usati per il calcolo vengono rivalutati secondo l’indice ISTAT. Ne derivano una possibile maggiore contribuzione a carico degli iscritti e una rideterminazione degli importi pensioni.
- la seconda riguarda il futuro: per le pensioni con decorrenza dal 2027 vengono fissate nuove aliquote di rendimento ribassate.
La misura interessa sia gli avvocati in attività sia quelli già in pensione
Si ricorda sempre che il testo potrebbe essere modificato nel corso dell’esame parlamentare che inizia questa settimana.
(da Fisco e Tasse)
