Resistenza a pubblico ufficiale: la minaccia di autolesionismo integra il reato (Marco Pizzinelli)

Police officers assist an injured woman with bandaged arms on a city street

La Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, con la sentenza n. 37344/2026, ha ribadito che la minaccia di compiere atti di autolesionismo può integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, quando risulti concretamente idonea a ostacolare l’esercizio della funzione pubblica.

Nel caso esaminato, l’imputato, durante l’udienza per la convalida dell’arresto, aveva posto in essere condotte autolesive, opponendosi all’intervento dei Carabinieri che tentavano di disarmarlo e strattonandoli mentre cercavano di sottrargli l’oggetto con cui si stava ferendo.

La difesa contestava la configurabilità dell’art. 337 cod. pen., sostenendo che gli atti autolesivi non costituissero una condotta violenta, non essendo diretti contro la persona del pubblico ufficiale.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che minacci di compiere atti di autolesionismo, sempre che la stessa sia idonea a ostacolare il compimento della pubblica funzione.

La rilevanza penale della condotta, pertanto, non dipende necessariamente dalla diretta aggressione fisica del pubblico ufficiale, ma dalla capacità della minaccia autolesiva di condizionarne l’attività e impedirne o ostacolarne l’intervento.

Nel caso concreto, peraltro, la condotta non si era limitata alla prospettazione di gesti autolesivi: l’imputato aveva anche strattonato i Carabinieri, esercitando energia fisica sulle loro persone. Tale comportamento è stato qualificato come atto violento, distinto dalla mera resistenza passiva.

La Corte ha invece accolto il motivo relativo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, rilevando che i giudici di merito non avevano esaminato la dedotta assenza dell’elemento soggettivo, collegata dalla difesa a una condizione di crisi determinata dalla necessità di assumere metadone.

La sentenza è stata quindi annullata limitatamente a tale imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per un nuovo esame.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente conferma della decisione impugnata quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

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