Credenziali legittime, accesso illecito: i limiti dell’autorizzazione informatica (Marco Pizzinelli)

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La Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, con la sentenza n. 37343 del 27 ottobre 2026 (allegata al post), ha confermato la condanna di una dipendente di una ricevitoria del Lotto per i reati di peculato e accesso abusivo a sistema informatico, per avere effettuato giocate per complessivi 108.000 euro, utilizzando il denaro presente nella cassa dell’esercizio senza versare il corrispettivo delle puntate. Le vincite, pari a circa 49.000 euro, erano state restituite alla ricevitoria, ma la condotta aveva comunque provocato un danno economico di circa 60.000 euro.

La difesa aveva contestato la configurabilità dell’art. 615-ter cod. pen., sostenendo che l’imputata fosse regolarmente abilitata ad accedere al sistema telematico di gestione delle giocate e che non esistesse un espresso divieto di effettuare puntate per conto proprio.

La Suprema Corte ha rigettato la censura, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41210 del 2017, secondo cui integra il delitto di accesso abusivo a sistema informatico la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, pur essendo formalmente autorizzato, acceda al sistema per ragioni ontologicamente estranee a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

La legittimazione tecnica e l’utilizzo di credenziali valide, pertanto, non escludono il reato quando l’accesso costituisca uno sviamento delle funzioni e sia contrario alle finalità del servizio. Nel caso concreto, l’inserimento di giocate senza il corrispondente incasso delle somme alterava il regolare funzionamento del sistema di raccolta e contabilizzazione, generando un credito erariale non corrispondente a un effettivo flusso finanziario.

La Corte ha inoltre ribadito la natura pubblicistica dell’attività dei raccoglitori del Lotto, qualificati come incaricati di pubblico servizio, atteso che il denaro incassato dall’operatore è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione.

Quanto alla dedotta ludopatia, la ricorrente lamentava l’omessa valorizzazione di tale condizione ai fini del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti. La censura è stata dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La Cassazione ha precisato che, in tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento delle circostanze deve essere effettuato, di regola, con riferimento al reato più grave, mentre quelle relative ai reati satellite rilevano ai fini della determinazione dell’aumento di pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen.

Nel caso in esame, il peculato costituiva il reato più grave ed era contestato in forma non aggravata; la difesa, inoltre, non aveva specificamente censurato la misura dell’aumento di pena applicato per il reato satellite.

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, confermando la condanna e disponendo il pagamento delle spese processuali.

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