La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 37819/2026 ha ricordato che la causa di estinzione del reato di cui all’art. 341-bis, terzo comma, cod. pen. trovi applicazione a condizione che il risarcimento del danno sia integrale, avvenga nei confronti sia della persona offesa sia dell’ente di appartenenza e venga effettuato prima del giudizio (Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019, Caresana, Rv. 277443-01).
La suddetta insuperabile preclusione processuale, ultimo dei tre requisiti della fattispecie estintiva, deve ritenersi inequivocabilmente maturata, a seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento, ai sensi dell’art. 492 cod. proc. pen., con la quale si conclude il segmento procedimentale dedicato agli atti introduttivi.
Lo sbarramento temporale inserito dal sintagma «prima del giudizio» è stato così costantemente individuato, secondo il medesimo canone ermeneutico utilizzato per il diverso istituto della attenuante della riparazione di cui all’art. 62, comma 1, n. 6), cod. pen. (anch’essa soggetta allo stesso limite della anteriorità al giudizio), in quanto limite insuscettibile di essere spostato in avanti in modo non predeterminabile e invece dipendente dal contingente andamento del processo; invero, proprio in ragione della finalità di deflazione sottesa alla causa estintiva, al contrario delle prospettazioni del ricorrente, la sua concreta operatività non può essere rimessa a una scelta di opportunità dell’imputato (Sez. 6, n. 13534 del 27/01/2026, Di Biase, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 41824 del 07/10/2022, Milokanovic, non mass.; Sez. 6, n. 36760 del 12/07/2022, Lunghi, non mass. Ha condivisibilmente notato Sez. 6, n. 9432 del 12/02/2026, Geraldo, non mass. sul punto, come la posticipazione del termine ultimo a discrezione dell’imputato si porrebbe in contrasto anche con la necessaria “spontaneità” del ravvedimento posta alla base della norma premiale – nozione affatto diversa dalla semplice volontarietà).
