La sentenza della Suprema Corte: Cass. Civ., Sez. II, 29 aprile 2024, n. 11431 (allegata al post)
Capita molto spesso che, a fronte del deposito di un’istanza di liquidazione del compenso professionale del difensore dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ma la questione di potrebbe porre anche per il difensore di ufficio dell’insolvibile, dell’irreperibile o del minorenne), non seguano in tempi ragionevoli l’emissione e il deposito del decreto decisorio.
Il problema non trova soluzione normativa, atteso che il legislatore ha previsto espressamente solo lo strumento dell’opposizione avverso il provvedimento espresso di liquidazione, ossia il decreto che liquidi un importo (reputato insufficiente) o che rigetti o dichiari inammissibile l’istanza, id est l’art. 170, D.P.R. n. 115/2002, che rinvia all’art. 15, D. L.vo n. 150/2011, il quale, per quanto non diversamente disposto (a seguito della riforma “Cartabia”), rinvia, a sua volta al procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies e ss., c.p.c.
Investita per la prima volta del caso, la Suprema Corte rigettava il gravame nella misura in cui il ricorrente aveva censurato la condotta inerte del giudice della liquidazione attraverso lo strumento ordinario della citazione, affermando, però, in ragione della novità della questione, il principio di diritto per cui “In materia di patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della natura funzionale della competenza del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività a provvedere sull’istanza di liquidazione del relativo compenso, la mancata adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di detta istanza, va equiparato al diniego, avverso il quale va dunque attivato il rimedio di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, che costituisce l’unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 29.04.2024, n. 11431, Rv. 671032 – 01).
Il problema dell’individuazione del momento che determina il diniego
Nell’arresto citato, tuttavia, la Cassazione non chiarisce quando il silenzio del giudice – investito sull’istanza di liquidazione – diventi “diniego”, né se sia individuabile uno strumento idoneo a provocare una sorta di “messa in mora”, introducendo un termine oltre il quale l’inerzia del giudice risulti parificabile al diniego di liquidazione.
Una possibile soluzione individuata dallo scrivente, unitamente al collega Avv. Dario Epifani, nel libro “Il recupero professionale del difensore d’ufficio” (recensito in un post di Terzultima Fermata del 5 giugno 2026, consultabile a questo link) potrebbe risultare il deposito di un’istanza di sollecito risvolta al giudice della liquidazione, anche ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. n. 117/1988, a mente del quale “Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad ottenere il provvedimento”.
Una recente applicazione concreta del principio: la sentenza del Tribunale civile di Perugia, Sez. II, 21 ottobre 2026, n. 1690 (allegata al post)
Recentemente il Tribunale di Perugia, adito dallo scrivente in un caso di silenzio serbato a fronte di un deposito di un’istanza di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato, ha fatto applicazione del principio di diritto statuito dalla sentenza della Suprema Corte sopra citata.
È una vicenda particolarmente complessa ed articolata, riassunta schematicamente come segue.
…L’antefatto penale
Nell’anno 2013 un cittadino querelava per truffa i legali rappresentati di una società edile, nonché il direttore dei lavori, perché, nell’eseguire il “cappotto termico esterno” dell’edificio del querelante, gli avevano non solo fatturato prestazioni non richieste, ma avevano altresì utilizzato un materiale destinato alla coibentazione del tetto, cagionando, in tal guisa, il progressivo deterioramento delle facciate dell’edificio che non “respiravano”.
Spiegata opposizione avverso la richiesta di archiviazione del PM, nel 2014 il GIP, ritenendo la notizia di reato manifestamente infondata, emetteva “de plano” decreto di archiviazione, ai sensi dell’art. 410, c.p.p., avverso il quale (nel regime, allora vigente, precedente alla riforma “Orlando”), la persona offesa aveva interposto ricorso per cassazione.
Investita del gravame, nonostante il PG avesse espresso parere favorevole all’accoglimento dello stesso, la seconda sezione penale della Corte di cassazione lo aveva dichiarato inammissibile nel 2015, reputandolo generico e manifestamente infondato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché dell’importo di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
…L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Il medesimo cittadino, nelle more divenuto non abbiente, ritenendo essere stato violato il proprio diritto ad un accesso effettivo alla giustizia (art. 13, C.E.D.U.), redigeva istanza motivata di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (descrivendo in oltre tre pagine i motivi della non manifesta infondatezza della stessa), autocertificando un reddito idoneo ai fini dell’ottenimento del beneficio e inviando l’istanza, unitamente a copia del documento identità e del codice fiscale, al competente C.O.A., il quale lo ammetteva al beneficio.
Si rivolgeva successivamente a chi scrive, che accettava l’incarico, per incardinare un’azione ai sensi dell’art. 2, l. n. 117/1988.
…L’azione civile ex art. 2, L. n. 117/1988 ed il conseguente giudizio “presupposto”
A metà 2016, nell’interesse dell’assistito, dal quale aveva ricevuto apposita procura alle liti, lo scrivente citava la Presidenza del Consiglio dei ministri a comparire di fronte al Tribunale civile perugino, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale (pari all’importo della condanna al pagamento delle spese processuali e di quello di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende), nonché a quello non patrimoniale, quantificato in € 10.000,00, per essere stato negato all’attore l’accesso effettivo alla giustizia, sulla base di una decisione errata del “giudice superiore” e in particolare per aver ritenuto che una consulenza tecnica non sarebbe stata “nemmeno effettuabile da parte della pubblica accusa”: assunto, questo, smentito non solo dall’art. 359, c.p.p., ma anche dalla pregressa giurisprudenza del medesimo giudice, a mente della quale, infatti, una consulenza tecnica, siccome costituente uno strumento di approfondimento investigativo al pari delle prove dichiarative e documentali, ove indicata nell’atto di opposizione alla richiesta d’archiviazione del PM, integra a tutti gli effetti il requisito di ammissibilità del suddetto gravame richiesto dall’art. 410, comma 1, c.p.p., e impedisce, quindi, l’archiviabilità con decreto “de plano” contemplato dal successivo secondo comma, risultando altrimenti, tale provvedimento, illegittimo per violazione del principio del contraddittorio (Cass. Pen., Sez. II, sentenza 20/04/2016, n. 19493, Rv. 266719-01; Cass. Pen., Sez. II, sentenza 9/10/2014, n. 46426, Rv. 260998-01).
Celebrata la prima udienza (come differita dal G.I. ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c., vigente ratione temporis), in data 30.03.2017 il giudice concedeva i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., richiesti dalla difesa erariale, depositate le quali alla successiva udienza, si riservava e, sciogliendo la riserva, con ordinanza emessa in data 28.06.2017, rinviava per precisazione delle conclusioni all’udienza al 7.03.2019.
A fronte di questo lungo rinvio lo scrivente, nell’interesse dell’assistito, depositava istanza di anticipazione di udienza e richiesta di discussione orale ex art. 281-sexies, c.p.c. (rimedio preventivo, in ragione della natura collegiale del giudizio, imposto dalla Legge Pinto ai fini dell’eventuale ammissibilità di un successivo ricorso ex art. 3, L. n. 89/2001), ma il G.I. rigettava l’istanza per “eccessivo carico” dell’ufficio.
Edotto l’assistito della decisione del giudice, questo, evidentemente scoraggiato, chiedeva allo scrivente di informarlo solo alla fine del processo che si preannunciava molto lungo.
E aveva ragione.
Si susseguivano, infatti, non solo mutamenti della persona fisica del G.I., ma anche dei provvedimenti di rinvio ad anni dell’udienza di precisazione delle conclusioni, con istanze di anticipazione della stessa – da parte dello scrivente – sistematicamente rigettate.
Sino a quando, con provvedimento dell’1.10.2023, il nuovo G.I. rinviava, “per i medesimi incombenti”, all’udienza del 9.10.2024, risultando inutile sia l’ennesima istanza di questo difensore tesa all’anticipazione dell’udienza da ultimo fissata, sia quella congiunta con la difesa erariale mirante alla celebrazione cartolare dell’udienza medesima.
Celebrata, finalmente, in presenza, la predetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione collegiale, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, in occasione delle quali (5.11.2024) lo scrivente depositava pure istanza di liquidazione del compenso professionale, a mente dell’art. 83, comma 3-bis, T.U. Spese di Giustizia, in modo da sollecitare il giudicante a depositare il decreto decisorio unitamente al deposito del provvedimento definitorio del giudizio presupposto.
La sentenza – che rigettava la domanda dell’attore – veniva depositata solo in data 24.07.2025.
…La scoperta del decesso dell’assistito e le successive ricerche degli eventuali eredi
Memore del desiderio dell’assistito, lo scrivente cercava di comunicargli immediatamente l’esito negativo del processo, ma l’utenza telefonica del medesimo risultava “inesistente” e le ricerche per il tramite dell’A.N.P.R. negative.
Presentata apposita istanza documentata, l’ufficio anagrafe dell’ultimo comune di residenza del cliente ne certificava la morte in data 5.08.2018 ed ottenuto, altresì, il certificato di residenza del coniuge superstite, al quale lo scrivente inviava informatica mediante lettera raccomandata a/r, in pieno agosto 2025, lo stesso si metteva telefonicamente in contatto con questo difensore, informandolo di aver rinunciato illo tempore, unitamente all’unico figlio, all’eredità del de cuius, fornendogli poi gentilmente copia del relativo verbale.
Contattato, allora, l’ufficio volontaria giurisdizione del competente tribunale, allo scrivente veniva fornito il nominativo del collega nominato curatore dell’eredità giacente del defunto, il quale, tuttavia, lo informava che non risultavano conosciuti ulteriori eredi del de cuius.
L’istanza di sollecito ex art. 3, l. n. 117/1988.
Non avendo, nel frattempo, il giudice deciso sull’istanza di liquidazione depositata il 5.11.2024, nonostante risultasse pubblicata il 24.07.2025 la sentenza che aveva definito il giudizio presupposto, questo difensore si determinava a depositare istanza di sollecito, ai sensi dell’art. 3, L. n. 117/1988, il giorno successivo, senza che, tuttavia, pervenisse il deposito del relativo decreto decisorio nei successivi 30 giorni.
L’opposizione avverso il “silenzio-diniego” e il conseguente giudizio
Con ricorso (ex artt. 170, D.P.R. n. 115/2002, 15, D. L.vo 150/2002 e 281-decies e ss., c.p.c.) lo scrivente si determinava a spiegare opposizione avverso il “silenzio-diniego” a fronte della propria istanza di liquidazione depositata in data 5.11.2025 nel citato procedimento civile presupposto, in qualità di difensore dell’attore, ammesso al patrocinio a spese dello stato e definito con sentenza pubblicata il 24.07.2025, producendo copia (asseverata) di tutti gli atti processuali del medesimo, nonché delle ricerche effettuata a seguito della scoperta del decesso del proprio assistito, chiedendo che il giudice dell’opposizione liquidasse il compenso in misura non inferiore ai valori minimi tabellari e non superiore a quelli medi, operata la riduzione prevista dall’art. 130, D.P.R. n. 115/2002, con vittoria di spese del giudizio.
Fissata l’udienza di comparizione, lo scrivente procedeva, poi, a notificare alla difesa erariale il ricorso ed il decreto e questa, ottenuta la visibilità del fascicolo, si costituiva successivamente con comparsa con cui resisteva alla domanda con plurime eccezioni di rito e di merito, domandandone in via principale il rigetto, con vittoria delle spese di lite od in subordine l’accoglimento parziale, con esclusione della liquidazione della fase decisionale (in relazione alla quale le prestazioni professionali erano state rese dopo la morte dell’assistito), con compensazione delle spese di giudizio.
All’udienza di comparizione, in considerazione della complessità anche giuridica della controversia, le parti chiedevano ed ottenevano i termini di cui all’art. 281-duodecies, c.p.c., depositate le cui memorie e repliche, il giudice, con ordinanza del 28.03.2026 rinviava all’udienza del 13.10.2026, ove la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell’art. 281-sexies, c.p.c. e trattenuta in decisione.
…La decisione del Tribunale di Perugia
Il giudice rigettava, in primis, l’eccezione della difesa erariale di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale, per appartenere funzionalmente la causa al collegio che aveva deciso in giudizio presupposto, atteso che, invece, la citata sentenza della Cassazione n. 11431/2024, nell’equiparare il silenzio sull’istanza di liquidazione al diniego, individuava l’unico rimedio nello strumento di cui all’art. 170, D.P.R. n. 115/2002, il quale rinviava all’art. 15, D. L.vo n. 150/2011, che ne prevede la trattazione monocratica.
Giudicava infondata, poi, anche l’eccezione della difesa erariale che riteneva parte necessaria, nel giudizio di opposizione, la persona ammessa al patrocinio dello Stato e, nel caso di specie, risultando deceduta, il curatore dell’eredità giacente, posto che per giurisprudenza consolidata essa non ha interesse ad opporre il decreto di liquidazione, non potendo mai venir chiamata in via di regresso dall’Erario, determinandosi l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (ex plurimis: Cass.. Civ., Sez. VI-2, ordinanza 27.01.2015, n. 1539, Rv. 634148-01).
Rigettava, ancora, l’eccezione erariale sulla necessità di procedere ad un accertamento della permanenza delle condizioni reddituali dell’ammesso al beneficio per tutta la durata del procedimento, per non aver parte ricorrente depositato comunicazioni in ordine alle eventuali modifiche delle stesse:
– sia perché non risultavano pervenute richieste di revoca da parte dell’Agenzia delle
Entrate, ex art. 98, D.P.R. n. 115/2002, dal che non riteneva esservi stati superamenti dei limiti di reddito nel corso del procedimento;
– sia perché la novella legislativa del 2026 all’art. 79, D.P.R. n. 115/2002, impone all’istante di comunicare solo le variazioni di reddito rilevanti ai fini della conservazione del beneficio, dovendosi ritenere superato, quindi, l’orientamento esegetico contrario previgente alla predetta riforma, sulla revocabilità dell’ammissione anche in presenza di omesse comunicazione di variazioni di reddito che non determinavano il superamento della soglia (su tutte: Cass. Civ. Sez. VI-I, ordinanza 25.03.2022, n. 9727, Rv. 664427-01) e ciò in ragione della necessità di scongiurare – in assenza di offensività nella condotta di chi omette di comunicare una variazione irrilevante ai fini del diritto al beneficio – il rischio di trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente uguali, che differiscono solo dal punto di vista temporale, in violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3, Cost. (si confronti sul punto l’articolo su Terzultima Fermata dello scrivente del 13.07.2026 (consultabile a questo link), nonché l’articolo della redazione di Terzultima Fermata del 21.07.2026 (consultabile a questo link).
Parimenti infondata il giudice reputava l’eccezione della difesa erariale sulla revoca del beneficio a fronte della manifesta infondatezza della domanda giudiziale afferente al giudizio presupposto, atteso che, invece, l’azione, pur essendo risultata infondata non lo era in modo manifesto, tanto che nel giudizio penale di legittimità concernente l’impugnazione del decreto di inammissibilità emesso de plano dal GIP, il PG aveva richiesto l’accoglimento del gravame.
Fondata era, invece, l’eccezione della difesa erariale con riguardo alla non liquidabilità del compenso professionale relativo alla fase decisionale del giudizio presupposto, per essere state le relative prestazioni professionale espletata dopo la morte dell’assistito, risultando infondata, per contro la difesa del ricorrente che (lo ammette onestamente in questa sede) si era riportato sul punto a giurisprudenza vertente in materia di difesa di ufficio dell’irreperibile, non pertinente al caso di specie.
In definitiva il giudice monocratico perugino, in accoglimento, seppur parziale, del ricorso, liquidava allo scrivente il compenso professionale (calcolato sulla base dei valori tabellari vigenti del D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 37/2018, siccome entrato in vigore prima della morte dell’assistito ed operata la riduzione obbligatoria ex art. 130, D.P.R. n. 115/2002) nell’importo complessivo di € 803,75#, oltre ad accessori di legge, con condanna del Dicastero soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 125,00# per esborsi ed € 332,00 per compenso professionale, oltre ad accessori di legge.
La sentenza non è appellabile (art. 15, comma 6, D. L.vo n. 150/2011), ma pacificamente ricorribile per cassazione attraverso il gravame “straordinario” di cui all’art. 111, comma 7, Cost., in ragione della sua natura decisoria.
Brevi considerazioni conclusive
La complessa e lunga vicenda processuale appena narrata induce lo scrivente ad alcune brevi considerazioni:
– che talvolta i processi, anche quando di natura documentale e di puro diritto, possono risultare talmente lunghi che giunge prima la morte della parte che il provvedimento decisorio;
– che nel sistema attuale un difensore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato si deve accontentare di un compenso obiettivamente modesto, a fronte dell’opera svolta, talvolta dovendo pure lottare con le unghie e con i denti per ottenerlo;
– che, tuttavia, l’ordinamento garantisce gli strumenti per far valere i propri diritti, in modo tale che ci sia sempre un giudice, se non a Berlino quantomeno a Perugia.
