Impugnazione ai soli effetti civili: non è consentito al giudice d’appello affermare la responsabilità penale esclusa con sentenza assolutoria definitiva (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 36060/2026, 29 settembre/13 ottobre 2026, ha affermato, riguardo all’impugnazione della parte civile, che la definitività dell’assoluzione in sede penale non preclude l’accertamento della responsabilità civile devoluto al giudice dell’impugnazione, ma ne delimita il contenuto e i criteri di valutazione.

Il fatto deve essere, di conseguenza, esaminato nella prospettiva dell’illecito aquiliano, secondo i parametri dell’art. 2043 cod. civ., senza che tale scrutinio possa risolversi in una rinnovata affermazione della responsabilità penale, ormai esclusa con pronuncia irrevocabile. Esaurita la vicenda penale, viene infatti meno la giustificazione di una sovrapposizione tra i due piani di giudizio, dovendo la cognizione concentrarsi sugli elementi costitutivi dell’obbligazione risarcitoria.

Provvedimento impugnato

Con sentenza emessa in data 15 settembre 2023, il Tribunale ha assolto AAA dal reato di truffa con la formula “il fatto non sussiste”.

La parte civile BBB ha proposto appello avverso detta sentenza. 

Con sentenza deliberata in data 9 febbraio 2026, la Corte di appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha dichiarato AAA civilmente responsabile e per l’effetto l’ha condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Ricorso per cassazione

AAA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.   Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione degli artt. 521, 522 e 573 cod. proc. pen., contestando l’affermazione della responsabilità civile per il contrasto con il giudicato assolutorio.

Deduce che la Corte distrettuale, nel ravvisare i presupposti della responsabilità civile, avrebbe indebitamente rimesso in discussione gli accertamenti fattuali posti a fondamento della sentenza assolutoria di primo grado, divenuta irrevocabile agli effetti penali in assenza di impugnazione da parte del PM.

A sostegno della censura, la difesa richiama la motivazione di tale pronuncia, evidenziando che il Tribunale, sul rilievo del mancato svolgimento di accertamenti sull’effettiva falsità degli investimenti che AAA aveva suggerito di effettuare, avrebbe espressamente escluso sia la sussistenza degli artifici e raggiri costitutivi dell’elemento materiale della truffa, sia l’intento fraudolento necessario a integrare l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 640 cod. pen. Secondo la prospettazione difensiva, la decisione impugnata si porrebbe, dunque, in contrasto con il principio di intangibilità del giudicato penale e con il consolidato indirizzo della giurisprudenza comunitaria e nazionale che preclude, nel giudizio di appello ai soli effetti civili, il riesame, anche incidentale, degli accertamenti ormai definitivi contenuti nella pronuncia assolutoria.

Decisione della Suprema Corte

Il motivo è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Occorre preliminarmente delimitare l’oggetto del giudizio, avuto riguardo alla natura dell’impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria di primo grado e alla conseguente definitività delle statuizioni penali.

In assenza di appello del PM, la Corte territoriale era investita della sola impugnazione della parte civile e poteva, pertanto, conoscere della vicenda esclusivamente ai fini della responsabilità risarcitoria, entro tale ambito è, quindi, circoscritto il ricorso in esame.  L’assoluzione dell’imputato dal reato di truffa è, infatti, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione della pubblica accusa, con conseguente intangibilità del giudicato agli effetti penali, come correttamente rilevato dalla difesa.

La definitività dell’assoluzione non preclude l’accertamento della responsabilità civile devoluto al giudice dell’impugnazione, ma ne delimita il contenuto e i criteri di valutazione.

Il fatto deve essere, di conseguenza, esaminato nella prospettiva dell’illecito aquiliano, secondo i parametri dell’art. 2043 cod. civ., senza che tale scrutinio possa risolversi in una rinnovata affermazione della responsabilità penale, ormai esclusa con pronuncia irrevocabile. Esaurita la vicenda penale, viene infatti meno la giustificazione di una sovrapposizione tra i due piani di giudizio, dovendo la cognizione concentrarsi sugli elementi costitutivi dell’obbligazione risarcitoria.

In questa prospettiva si colloca il principio enunciato dalle Sezioni unite, secondo cui «con l’esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell’attrazione dell’illecito civile nell’ambito della competenza del giudice penale, risulta coerente con l’assetto normativo interdisciplinare (…) che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell’illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01, in motivazione).

La necessaria autonomia dell’accertamento civilistico trova ulteriore conferma nella pronuncia della Corte costituzionale n. 182 del 2021, che, con riferimento alla decisione sugli interessi civili in presenza della prescrizione del reato, ha ricondotto la valutazione della condotta ai parametri dell’illecito civile.

Nel recepire tale interpretazione costituzionalmente orientata, le Sezioni unite hanno chiarito che il vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 citata impedisce di interpretare l’art. 578 cod. proc. pen. nel senso che l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice penale di appello, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione, possa equivalere a un’affermazione, sia pure incidenter tantum, della responsabilità penale (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880-01).

Tale limite opera, a maggior ragione, quando sia intervenuta una sentenza assolutoria non impugnata agli effetti penali. In questa ipotesi, il residuo accertamento del fatto come illecito civile non può tradursi, neppure in via incidentale o surrettizia, in un giudizio di colpevolezza incompatibile con l’assoluzione irrevocabile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, Rv. 288601-01; Sez. 2, n. 12753 del 25/02/2026, Rv. 289791-01; Sez. 6, n. 22407 del 13/05/2026, Rv. 290121-01).

Deve essere, inoltre, rimarcato che la delimitazione dell’oggetto della cognizione si riflette necessariamente sul metodo di valutazione delle prove, sulla struttura del ragionamento e sul linguaggio della motivazione.

Deve, in particolare, risultare inequivocabile che lo scrutinio riguarda la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito civile e delle conseguenti pretese risarcitorie, secondo lo standard probatorio della probabilità prevalente.

Non è, dunque, sufficiente circoscrivere formalmente la decisione ai soli effetti civili, se il percorso argomentativo continua a essere diretto alla dimostrazione del reato e della colpevolezza dell’imputato.

In relazione a tale profilo la sentenza impugnata non si conforma a tali princìpi.

In effetti, la Corte territoriale, pur pronunciandosi sui soli interessi civili, ha sviluppato la propria motivazione attraverso categorie e valutazioni tipiche all’accertamento degli elementi costitutivi della truffa.

Sono significative, al riguardo, le affermazioni dei giudici di appello secondo cui “le risultanze probatorie in atti comprovano la sussistenza di condotte poste in essere dall’AAA astrattamente idonee ad integrare il reato di truffa (…) sussistono i raggiri idonei ad integrare la truffa, nel caso di specie consistiti nella restituzione della somma corrisposta inizialmente dalla persona offesa con un guadagno di ben 2.000,00 euro (…) costituiscono, inoltre, evidentemente riscontro dell’intento truffaldino dell’AAA i numerosi messaggi scambiati via whatsapp con la persona offesa…“.

Tali passaggi non esprimono una mera improprietà terminologica, ma rivelano l’impostazione dell’intero giudizio: le risultanze istruttorie sono state apprezzate in funzione della dimostrazione dei raggiri e dell’intento truffaldino, sino ad affermare la responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa dal quale era stato definitivamente assolto.

A questa ricostruzione non si accompagna un’autonoma disamina della rilevanza civilistica delle condotte.

La pronuncia non chiarisce, infatti, attraverso un percorso argomentativo riferito agli elementi dell’illecito aquiliano, quali comportamenti abbiano determinato un danno ingiusto, quali conseguenze pregiudizievoli ne siano derivate e in forza di quali elementi possa ritenersi dimostrato il relativo nesso causale secondo il criterio della probabilità prevalente.

Il vizio della sentenza non risiede, pertanto, nel solo richiamo a nozioni proprie del diritto penale, ma nell’avere esaurito la verifica oggetto di devoluzione nella ritenuta integrazione della fattispecie incriminatrice, assumendola quale fondamento della decisione risarcitoria senza sviluppare il distinto accertamento imposto dall’oggetto del giudizio.

Né tale carenza può ritenersi superata dalla precisazione che la responsabilità per la truffa è affermata ai soli effetti civili. Questa formula non modifica la natura del ragionamento svolto e non consente di ricondurlo, di per sé, entro i limiti della cognizione ancora esercitabile.

Del pari, il generico richiamo all’art. 185 cod. pen. non può sostituire l’esame dei presupposti della pretesa risarcitoria né legittimare una nuova affermazione di responsabilità penale in contrasto con il giudicato assolutorio.

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