Inammissibile per difetto di interesse il ricorso del PM avverso una sentenza assolutoria allorchè nelle more del giudizio sia maturata la prescrizione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36100/2026, 22 settembre/14 ottobre 2026, ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse il ricorso del PM quando deduca carenze nell’accertamento dei fatti rispetto a una pronuncia assolutoria “perché il fatto non sussiste” e, nelle more, sia maturata la prescrizione, anche in presenza di parti civili, poiché l’impugnazione deve tendere a un risultato non solo teoricamente corretto, ma concretamente favorevole.

In ordine all’ammissibilità dell’impugnazione proposta dal PM avverso una sentenza assolutoria, quando nelle more del giudizio sia maturata la prescrizione e siano presenti parti civili, si registrano due orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo indirizzo, il ricorso del PM è inammissibile per difetto di interesse quando deduca carenze nell’accertamento dei fatti rispetto a una pronuncia assolutoria “perché il fatto non sussiste” e, nelle more, sia maturata la prescrizione, anche in presenza di parti civili, poiché l’impugnazione deve tendere a un risultato non solo teoricamente corretto, ma concretamente favorevole (Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, Rv. 286575 – 01; Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, Rv. 285254 – 01).

In tale prospettiva, non rileva l’eventuale impugnazione della parte civile, trattandosi di impugnazioni proposte ad effetti diversi: quella del PM agli effetti penali, quella della parte civile agli effetti civili (Sez. 3, n. 38955 del 30/09/2025, Rv. 289010 – 01; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 275651 – 01).

Secondo un altro orientamento, invece, l’impugnazione del PM è ammissibile quando denunci un’errata applicazione della legge sostanziale, anche se all’accoglimento debba seguire la declaratoria di prescrizione, permanendo l’interesse dell’organo della pubblica accusa all’affermazione della corretta applicazione della legge (Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Rv. 285695 – 01; Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282814 – 01; Sez. 3, n. 32527 del 28/04/2010, Rv. 248219 – 01; Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, Rv. 255004 – 01).

Si ritiene preferibile il primo orientamento, poiché, una volta maturata la prescrizione, l’impugnazione del PM non può determinare un risultato penale concretamente più favorevole alla parte pubblica, mentre le pretese risarcitorie restano autonomamente tutelabili mediante l’impugnazione proposta dalle parti civili agli effetti civili.

Le parti civili possono infatti coltivare autonomamente le proprie ragioni mediante impugnazione agli effetti civili, ai sensi degli artt. 573, 576 e 622 cod. proc. pen., anche quando il processo penale si concluda con una pronuncia liberatoria nel merito.

Del resto, la giurisprudenza riconosce la legittimazione della parte civile ad appellare la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste (Sez. 4, n. 4950 del 31/01/1996, Rv. 205222 – 01).

Ne deriva che la sola presenza delle parti civili non giustifica, una volta maturata la prescrizione, la prosecuzione del giudizio penale su impulso del PM, salvo che sussistano ulteriori specifiche ragioni, come quelle relative alla confisca.

In assenza di tali esigenze, l’eventuale annullamento della sentenza assolutoria produrrebbe soltanto il mutamento della formula di proscioglimento in declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, senza effetti penali concretamente favorevoli per la parte pubblica.

Trova quindi applicazione il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui l’interesse all’impugnazione, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato, sussistendo solo quando il mezzo sia idoneo a determinare una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 – 01).

Né rileva che il difetto di interesse sia sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso, poiché anche tale evenienza comporta l’inammissibilità dell’impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694 – 01). 5.1.

Va aggiunto che l’inammissibilità dell’appello, ove non rilevata dal giudice di secondo grado, può e deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, anche d’ufficio.

Le cause di inammissibilità dell’impugnazione, infatti, non sono soggette a sanatoria e devono essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento, indipendentemente dalle determinazioni cui sia pervenuto il giudice della fase precedente (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 24/05/2021, Rv. 281630 – 01).

Giova, inoltre, precisare che l’accoglimento del motivo esplica effetti favorevoli anche nei confronti dei coimputati che non lo hanno proposto.

La censura, infatti, investe una questione processuale comune e non si fonda su ragioni esclusivamente personali del ricorrente, sicché opera l’effetto estensivo previsto dall’art. 587 cod. proc. pen., volto a evitare giudicati contrastanti e a estendere al coimputato non impugnante, o impugnante per motivi diversi, i benefici derivanti dall’accoglimento di una doglianza di interesse non esclusivo (Sez. 5, n. 46037 del 24/09/2024, Rv. 287329 — 01; Sez. 5, n. 34238 del 28/05/2024, Rv. 286939 — 02).

Rientra, del resto, nei poteri della Corte di cassazione estendere in bonam partem gli effetti della decisione ai coimputati che non abbiano proposto la medesima censura, quando il motivo accolto abbia natura oggettiva e sia loro applicabile (Sez. 3, n. 20509 del 14/04/2011, Rv. 250345 – 01).

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