La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 26731/2026, in tema di riciclaggio e autoriciclaggio, ha stabilito che l’utilizzo di un servizio di “mixing” (nella specie, il cd. “wasabi wallet”) integra una condotta idonea a ostacolare la tracciabilità delle transazioni poste in essere mediante criptovalute acquistate con il provento del delitto presupposto, caratterizzandosi per l’anonimizzazione della gestione dei beni digitali, con il trasferimento di parte dell’informazione al di fuori della rete stessa, così da impedire la diretta tracciabilità dei passaggi di acquisto e cessione degli stessi, nonché la diretta riferibilità al titolare della valute digitali.
In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che tali sistemi possono essere utilizzati per realizzare operazioni di “cyberlaundering”, che consentono di recidere il collegamento tra gli indirizzi di origine e quelli di destinazione attraverso il deposito delle criptovalute su conti di ingresso, il raggruppamento dei fondi di più utenti e la successiva redistribuzione su plurimi conti di uscita.
