Opposizione a decreto penale: giudizio conseguente e sindacato del giudice sugli eventuali motivi dedotti nell’atto di opposizione (Redazione)

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La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 25781/2026, in tema di giudizio conseguente all’opposizione al decreto penale di condanna, ha ricordato che il giudice non è tenuto a pronunciarsi sui motivi eventualmente dedotti dall’imputato nell’atto di opposizione, che, in quanto finalizzato esclusivamente all’instaurazione del giudizio, non richiede formule sacramentali o vincolate, né postula l’indicazione delle ragioni sottese all’impugnazione, essendo sufficienti l’indicazione degli elementi che consentano l’individuazione certa del provvedimento impugnato, e l’inequivoca manifestazione della volontà di sottoporlo a sindacato giurisdizionale.

Fattispecie relativa a deduzione sulla tardività della querela, formalizzata dall’imputato solo nell’atto di opposizione, e non anche nel corso del successivo giudizio, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice non si fosse pronunciato sulla stessa, non essendovi tenuto.

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