La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 25106/2026, in tema di impugnazioni, ha ricordato che sussiste l’interesse dell’imputato, assolto con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, a proporre ricorso per cassazione al fine di ottenere una pronuncia liberatoria con la più ampia formula “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”, in quanto soltanto queste ultime contengono un accertamento positivo, rispettivamente, dell’inesistenza del fatto storico e dell’estraneità dell’imputato ad esso, idoneo a produrre gli effetti preclusivi favorevoli di cui agli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. (Conf.: n. 6989 del 1995, Rv. 201954-01).
Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all’art. 346 bis cod. pen., assolto “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” a seguito della riformulazione della fattispecie incriminatrice ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, il cui interesse ad impugnare è stato ritenuto sussistente in ragione della pendenza a suo carico di un procedimento disciplinare e della costituzione di parti civili nel processo penale.
