La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 28523/2026 ha stabilito che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto di cui all’art. 646 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come truffa, nel caso in cui l’imputazione contenga gli elementi fattuali del conseguimento del possesso del bene da parte dell’agente e della sua successiva appropriazione.
Fattispecie relativa ad imputato che, ricevuta una somma destinata all’estinzione di pendenze gravanti su un’autovettura, se ne appropriava, omettendo di adempiere all’incarico assunto e rendendosi irreperibile per la persona offesa.
