La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 37841 del 28 ottobre 2026 (allegata al post) ha esaminato il caso di una inesatta “canalizzazione” della richiesta nel portale dei depositi telematici.
Le Sesta Sezione penale, in tema di arresto in flagranza, ha affermato che costituisce una mera irregolarità il deposito telematico della richiesta di convalida contenuta in un unico atto relativo alla richiesta di applicazione di misura cautelare, registrato in corrispondenza della relativa voce e non anche come “atto urgente”, purché pervenuto presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari entro il termine di 48 ore dall’esecuzione dell’arresto.
In motivazione, la Suprema Corte ha affermato che per l’inesatta “canalizzazione” della richiesta nel portale dei depositi telematici manca una espressa comminatoria di nullità o di decadenza e che gli adempimenti funzionali alla convalida possono essere espletati attraverso la mera correzione della procedura informatica e lo sdoppiamento delle richieste.
