La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 31387/2026, in tema di esecuzione, ha stabilito che la competenza a provvedere sulla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata all’esito del riconoscimento “in executivis” della continuazione tra reati oggetto di diverse condanne, appartiene, ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., al giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, unico legittimato a intervenire sull’intero trattamento sanzionatorio, in ragione dell’unitarietà del rapporto esecutivo e dell’inscindibilità della pena derivante dalla continuazione.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di revoca adottato dal giudice che aveva irrogato la pena sostitutiva, trasmettendo gli atti al giudice che, per effetto del riconoscimento della continuazione con altri reati, l’aveva successivamente rideterminata.
