É un principio previsto dal Codice di autoregolamentazione delle astensioni forensi che gli operatori del diritto dovrebbero conoscere ma può accadere, come è difatti accaduto recentemente a ben tre avvocati difensori contemporaneamente, di confidare troppo nella sospensione della prescrizione per tutto il periodo intercorrente tra l’udienza rinviata e quella di rinvio.
La sentenza n. 36730 del 2026, della quinta sezione penale della Suprema Corte che si segnala è qui a ricordarci che il processo non è rinviabile se la prescrizione è vicina.
I giudici di legittimità hanno, infatti, rigettato le istanze di rinvio presentate davanti a sé dai difensori di tre imputati per bancarotta che avevano dichiarato la loro adesione all’ultima astensione proclamata dall’Unione Camere Penali dal 23 al 29 settembre 2026.
Il collegio ha ribadito che l’adesione di un difensore all’astensione non permette di ottenere il rinvio del processo quando la prescrizione del reato è ormai prossima a maturare, rigettando le richieste poiché il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto il 10 ottobre 2026.
Sebbene possa apparire un principio in contraddizione rispetto al congelamento totale del processo da un’udienza all’altra, prima di dichiarare l’adesione ad un’astensione, quindi, è decisamente opportuno verificare se nel processo in questione la prescrizione cada o meno nei termini stabiliti dall’articolo 4 del citato Codice di autoregolamentazione che vieta espressamente di aderirvi quando la stessa maturi durante il periodo di astensione o entro i seguenti tassativi termini: 360 giorni nella fase delle indagini preliminari, 180 giorni nel giudizio di merito, 90 giorni nel giudizio di legittimità davanti alla Cassazione.
