La garanzia della parola richiede anche la verifica delle linee guida (Marco Perino)

Riceviamo e pubblichiamo delle osservazioni tecniche sulle linee guida per le analisi sul materiale sonoro intercettato, redatte a cura di OLF–AISV e fatte proprie dall’Ucpi, da parte di Marco Perino, perito forense di vasta esperienza professionale.

Osservazioni tecniche sulle raccomandazioni OLF–AISV: soglie di rumore, filtraggio, conservazione degli originali e confronto con le buone pratiche internazionali

L’articolo pubblicato su Terzultima Fermata il 28 ottobre 2026 pone una questione fondamentale: quali garanzie accompagnano il passaggio dalla parola registrata alla parola trascritta?

È una domanda che condivido. Nel lavoro peritale, una parola incerta può assumere un significato determinante. Una registrazione scarsamente intelligibile può alimentare interpretazioni incompatibili. Una trascrizione apparentemente sicura può nascondere scelte percettive e metodologiche che il lettore non ha modo di conoscere.

Le Linee guida per le analisi sul materiale sonoro intercettato, a cura di OLF–AISV, affrontano questi problemi e contengono indicazioni condivisibili: conservazione degli originali, catena di custodia, documentazione delle elaborazioni, riferimenti temporali, esplicitazione dei limiti. È condivisibile anche il richiamo alla natura probabilistica della comparazione vocale e alla distinzione tra forza dell’evidenza e responsabilità dell’imputato.

Proprio perché il documento si rivolge al mondo del diritto, alcune sue formulazioni richiedono però una verifica critica. Una raccomandazione destinata a orientare consulenze e decisioni deve rendere riconoscibile il confine tra cautela professionale, risultato sperimentale e prescrizione normativa.

Le osservazioni che seguono riguardano la versione del 28 aprile 2026, con ultima revisione CD-AISV indicata al 26 maggio.

Nota di trasparenza. Opero come consulente tecnico di parte anche in un procedimento nel quale queste linee guida sono state richiamate. Tale esperienza ha contribuito a sollecitare questa riflessione. L’articolo non espone dati identificativi del procedimento né pretende di risolverne le questioni tecniche: discute affermazioni contenute in un documento diffuso pubblicamente.

Prima distinzione: presenza della voce, trascrizione e attribuzione

Accertare la presenza di attività vocale, comprendere le parole pronunciate e stabilire il peso di un confronto fra parlanti sono compiti differenti.

Un segmento può consentire di rilevare una vocalizzazione senza permettere una trascrizione. Può contenere una frase comprensibile e risultare insufficiente per una comparazione vocale. Può permettere una misura acustica e non un’altra.

L’idoneità del materiale deve quindi essere riferita al quesito e al metodo. Trasferire automaticamente il limite di un esame a tutti gli altri può condurre a esclusioni ingiustificate.

Il rapporto segnale/rumore non è un semaforo universale
Le linee guida stabiliscono che sotto un rapporto segnale/rumore di 6 dB le misure acustiche elencate non sono affidabili e le conclusioni fonetiche basate su di esse non possono essere utilizzate a fini probatori.

Il rapporto segnale/rumore, o SNR, è certamente un elemento rilevante. Il problema è attribuire a un unico valore la funzione di discriminare l’affidabilità di misure e compiti differenti.

Per interpretare un SNR bisogna conoscere la procedura di stima: quali intervalli siano stati considerati rumore, quali contengano il segnale d’interesse, quale banda sia stata analizzata e come siano state trattate le variazioni temporali. Stimatori diversi possono restituire valori differenti sullo stesso materiale.

Il documento richiede correttamente di dichiarare metodo, software e parametri. Non chiarisce però come la soglia proposta sia stata validata rispetto alle diverse procedure ammesse e alle singole misure acustiche.

La distribuzione del rumore conta quanto la sua energia complessiva: un’interferenza intermittente o concentrata in certe frequenze può lasciare utilizzabili alcune porzioni o caratteristiche. Un valore globale non descrive da solo queste condizioni.

Da 6 a 10 dB: quando la raccomandazione diventa un divieto

Alle pagine 13–14 il problema si precisa. Il testo distingue un’analisi possibile con prudenza da 6 dB e un minimo raccomandato di 10 dB. La tabella successiva riporta tuttavia 10 dB come requisito minimo e afferma che, se uno o più requisiti non sono soddisfatti, la comparazione non può essere effettuata.

Non è necessariamente contraddittorio prevedere livelli di qualità differenti. Occorre però chiarire il passaggio da una condizione raccomandata a un criterio tassativo di esclusione.

Analoga esigenza riguarda gli altri valori indicati: banda passante superiore a 3.000 Hz, almeno dieci secondi di parlato utile e almeno cinque misure per vocale. Per ciascuno occorrerebbe identificare il metodo cui si applica, gli studi di riferimento, lingua con cui sono stati condotti e le condizioni sperimentali che ne suggeriscono l’uso.

La collocazione di questi requisiti nella sezione sui metodi acustico-fonetici rende inoltre necessario precisare se il successivo divieto riguardi quel procedimento specifico oppure qualsiasi forma di comparazione. Questa precisazione allo stato attuale non è presente e le due affermazioni hanno portata molto diversa.

Il 30% e la trascrizione delle parti comprensibili

Nelle linee guida compare anche un criterio secondo cui una registrazione dovrebbe essere considerata non trascrivibile nella sua interezza se oltre il 30% delle porzioni vocali non soddisfa i requisiti indicati.

La formulazione è ambigua. Se viene interpretata come ragione per rinunciare anche alle parti intelligibili, introduce una conseguenza ben più ampia, che richiede una giustificazione.
Se io sento il nome di un assassino, non lo trascrivo?

Una frase comprensibile non perde automaticamente il proprio contenuto perché altrove, nella registrazione, altre parole sono mascherate.

L’affermazione si riferisce all’intero file consegnato al perito o solo alla porzione di interesse da trascrivere? Se in un file ci sono 15 telefonate, ma ai fini giudiziari viene richiesta la trascrizione solo di 1, su cosa applico la fantomatica soglia del 30%?

Il richiamo all’articolo 268, comma 7, c.p.p. non dimostra l’origine scientifica della percentuale: il testo normativo riprodotto nella nota delle stesse linee guida non contiene né il 30% né la soglia dei 6 dB. Una scelta metodologica deve essere motivata autonomamente.

In letteratura non mi constano al momento indicazioni su non trascrivibilità di intere registrazioni se una porzione non è udibile, fatto salvo indicare precisamente quali porzioni non sono udibili e quali sono incerte.

Conservare l’originale significa conservare anche un originale compresso

Vengono indicati come non idonei ai fini conservativi e peritali diversi formati con perdita, tra cui MP3, AAC e AMR.

È corretto evitare nuove compressioni distruttive. È però necessario distinguere questa raccomandazione dalla gestione di un reperto nato in un formato compresso.

Se il dispositivo ha prodotto un file AAC, quel file è il materiale nativo da preservare. Convertirlo in WAV può essere utile per lavorare senza ulteriori ricodifiche con perdita, ma non recupera informazioni già eliminate e non rende il derivato “più originale”.

Le buone pratiche SWGDE privilegiano la registrazione originale o la prima generazione disponibile e raccomandano di limitare le conversioni non necessarie. Gli effetti della codifica devono essere valutati rispetto all’esame richiesto; la sola estensione del file non basta a determinarne l’inutilizzabilità.

Parametri differenti non significano automaticamente segnali non confrontabili

Si afferma che registrazioni con frequenze di campionamento, profondità in bit o compressioni differenti non siano confrontabili.

È una formulazione troppo ampia e che non tiene conto delle specificità dei singoli casi in ambito forense. Le differenze possono compromettere alcune misure e richiedono controlli specifici; non determinano necessariamente l’impossibilità di ogni confronto.

Anche la raccomandazione di almeno 16 kHz per la “banda telefonica standard” richiede una distinzione. La raccomandazione ITU-T G.711 prevede 8.000 campioni al secondo. Portare successivamente quel segnale a 16 kHz non restituisce le frequenze che non sono state acquisite.

Un obiettivo di qualità per nuove registrazioni deve essere distinto dai criteri di esame dei reperti già esistenti.

Filtrare comporta rischi, ma non equivale necessariamente a inventare

Il documento formula un divieto generale di tentare il recupero di parlato coperto da rumore, sovrapposizioni o distorsioni, attribuendo inevitabili elementi artificiali agli algoritmi di estrazione o separazione.

Il rischio di artefatti è reale. Un’elaborazione può produrre un risultato apparentemente convincente e tuttavia fuorviante. Bisogna però distinguere l’informazione assente da quella presente ma mascherata, e distinguere le diverse tecniche di trattamento.

Le raccomandazioni SWGDE sull’audio enhancement contemplano riduzione del rumore e separazione delle sorgenti, subordinandole a verifiche, documentazione e confronto con l’originale. Prevedono inoltre cautele specifiche quando il segnale è destinato al riconoscimento del parlante.

Il contrasto con un divieto indiscriminato è concreto. L’approccio SWGDE non garantisce il successo del trattamento: richiede di valutarne applicabilità ed effetti.

Va riconosciuto che anche il documento OLF richiede software e parametri, ordine delle elaborazioni, file filtrato, residuo e valutazione tecnica degli effetti. La critica, dunque, non è l’assenza di ogni controllo. È la necessità di chiarire quali elaborazioni siano ammesse e come questi controlli si concilino con il precedente divieto.

Il riferimento europeo e la scelta dei metodi

Il manuale ENFSI per la metodologia della comparazione forense della voce, versione 01 del novembre 2021, collega l’idoneità del materiale alle singole analisi. Al § 9.1 contempla l’esclusione di una caratteristica oppure dell’intero esame; al § 9.2 richiede di valutare gli effetti delle differenze fra le condizioni di registrazione.

Si tratta di un riferimento sulla comparazione vocale, non di un protocollo generale di trascrizione.

Un’ulteriore divergenza riguarda l’integrazione dei metodi. OLF afferma che la comparazione non può basarsi su un solo metodo. ENFSI, nel § 2, presenta invece la combinazione dei metodi come una possibilità e collega la scelta all’idoneità del materiale, alle risorse disponibili e al contesto giurisdizionale.

La pluralità degli strumenti può essere utile, ma non costituisce da sola una dimostrazione di affidabilità.

Questi confronti non autorizzano a dichiarare che l’intero documento OLF sia incompatibile con tutta la letteratura internazionale. Individuano divergenze specifiche che meritano risposte specifiche.

Come sono state elaborate e approvate?

Anche il percorso di formazione del documento merita trasparenza.

Il testo indica OLF–AISV e una revisione del Consiglio direttivo AISV del 26 maggio 2026. Non espone però una ricostruzione completa della consultazione, delle osservazioni ricevute, delle risposte e degli atti di approvazione; non identifica gli autori delle singole sezioni.

Ho chiesto alla Prof.ssa Chiara Meluzzi, membro di AISV ed ex segretario OLF, carica ricoperta fino a gennaio 2026, come queste linee guida fossero state approvate.
Mi ha risposto che: “Il giorno 28 maggio è arrivata la newsletter AISV e nel penultimo punto era scritto che OLF condivideva una bozza di linee guida e invitava i soci a fare le loro osservazioni entro l’8 giugno.” Negli atti dell’associazione non c’è traccia di approvazione da parte dei soci o di dibattito sulle linee guida (l’assemblea dei soci non ha mai discusso o validato questa proposta di un gruppo).

Il testo NON è stato discusso e votato dall’assemblea dei soci.
L’assenza di un voto assembleare non dimostrerebbe, da sola, un’irregolarità, ma revisione del direttivo, consultazione e deliberazione assembleare non sono passaggi equivalenti.

Si parla di sottoscrizioni da parte di più categorie di organizzazioni e si indica UCPI come primo firmatario. Nella copia esaminata, in calce compare la Commissione sulla Linguistica Giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali. Sarebbe utile rendere disponibile l’elenco completo delle adesioni e precisarne il rispettivo ambito.

Non mi risulta che nessun Perito Fonico Forense iscritto all’albo dei periti e CTU, e all’albo nazionale, sia stato interpellato.

Lo stesso documento dichiara la partecipazione di un componente appartenente sia a UCPI sia a OLF. La doppia appartenenza non dimostra un conflitto d’interessi, ma rende opportuna una chiara descrizione di ruoli e responsabilità.

La richiesta è semplice: rendere verificabili autori, competenze coinvolte, processo di approvazione e confronto svolto con i professionisti che operano sui reperti audio.

Nelle Camere penali un riferimento da discutere, non una “Bibbia”

L’eventuale diffusione del documento presso le Camere penali dovrebbe essere accompagnata dall’esplicitazione dei suoi limiti e delle questioni controverse.

Presentarlo come una sorta di “Bibbia” della materia rischierebbe di trasformare indicazioni discutibili in criteri apparentemente indiscutibili per valutare consulenze e perizie.

L’adesione di un’organizzazione professionale non sostituisce la validazione delle singole prescrizioni. Né l’autorevolezza accademica, da sola, documenta competenze operative in ogni settore dell’audio forense: acquisizione, autenticazione, elaborazione dei segnali, trascrizione e comparazione richiedono conoscenze ed esperienze specifiche.

È pertanto legittimo chiedere quali competenze pratiche abbiano concorso alle sezioni tecniche e quali verifiche sperimentali sostengano i criteri proposti.

Per un perito fonico professionista il documento non può costituire un’autorità indiscutibile. La sua diffusione dovrebbe favorire il confronto fra metodi ed evidenze, evitando che il semplice richiamo alle “linee guida” diventi una scorciatoia per accettare o respingere una conclusione senza esaminarne il fondamento.

La verifica deve valere anche per chi critica

Lo stesso rigore deve applicarsi al lavoro di chi contesta queste raccomandazioni, compreso il mio.

Servono procedure controllabili, confronto con l’originale e una distinzione esplicita tra presenza di attività vocale, intelligibilità e attribuzione del parlante. Quando praticabile, una revisione indipendente, non orientata anticipatamente verso una particolare trascrizione, può contribuire al controllo delle aspettative.

Anche la validazione deve riguardare le condizioni d’impiego: non rende utilizzabile qualsiasi segnale e non elimina la possibilità di dover concludere per l’insufficienza del materiale.

Una proposta di revisione, nell’interesse della prova

Le linee guida dichiarano di essere non vincolanti e soggette a revisione. Questo offre lo spazio per un confronto concreto.

Ritengo necessario chiarire il fondamento delle soglie numeriche, distinguere i requisiti dei diversi esami, riformulare le esclusioni assolute e documentare il percorso di approvazione.

Il confronto dovrebbe coinvolgere linguisti, fonetisti, esperti di elaborazione dei segnali, periti fonici e giuristi, rendendo tracciabili osservazioni, risposte e modifiche.

Un perito può considerare il documento e recepirne le raccomandazioni motivate. Non può però assumerlo come riferimento esclusivo o applicarne automaticamente le prescrizioni contestate. Lo stesso obbligo di motivazione scientifica vale per chi le applica e per chi se ne discosta.

La garanzia della parola richiede che siano verificabili tanto le conclusioni degli esperti quanto le regole utilizzate per valutarle.

Riferimenti

  1. OLF–AISV, Linee guida per le analisi sul materiale sonoro intercettato, versione del 28 aprile 2026, revisione CD-AISV indicata al 26 maggio 2026. Pagine stampate richiamate: 3–5, 13–14, 18–19 e 24. Documento allegato all’articolo di Riccardo Radi del 28 ottobre 2026.
  2. SWGDE, Best Practices for Forensic Audio, documento 08-A-001, testo consultato il 29 ottobre 2026; §§ 4.1, 4.2.6.1 e 7.1.1 sulla conservazione degli originali e sulle conversioni.
  3. SWGDE, Best Practices for Enhancement of Digital Audio, documento 20-A-001-2.0, versione 2.0; sezioni 3, 9 e 10.
  4. ENFSI, Best Practice Manual for the Methodology of Forensic Speaker Comparison, ENFSI-BPM-FSC-01, versione 01, novembre 2021; §§ 2, 9.1 e 9.2.
  5. ITU-T, Raccomandazione G.711, Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies, novembre 1988, § 2.

L’autore

Marco Perino è perito fonico forense e titolare dello studio Prosuono. È iscritto agli Albi dei Periti e dei Consulenti tecnici del Tribunale di Biella ed è professionista certificato ai sensi della UNI 11822:2021 come Criminalista esperto in Analisi foniche forensi e Trascrizioni. Svolge incarichi per autorità giudiziarie e parti private e attività di formazione in audio forensics. È socio ordinario ONIF.

Profilo professionale: www.prosuono.com.

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