Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25511/2026, 10 giugno/8 luglio 2026, ha chiarito che il delitto previsto dall’art. 1, primo comma, legge 19 aprile 1925, n. 475 costituisce reato di mera condotta che si consuma con la presentazione, come propri, di lavori altrui negli esami o concorsi indicati dalla norma, essendo irrilevante, ai fini della consumazione della fattispecie base, il mancato conseguimento del risultato, che rileva esclusivamente ai fini dell’integrazione dell’ipotesi più grave prevista dal secondo comma.
L’art. 1, comma 1, I. n. 475 del 1925, punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno “Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri“.
Il comma 2 commina una pena più severa, prevedendo che il minimo edittale non può essere inferiore a sei mesi, “qualora l’intento sia conseguito“.
Ebbene, l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 1, comma 1, I. n. 475 del 1925 è strutturata come reato di mera condotta, che si consuma, quindi, con la presentazione – in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti – di dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri.
Non vi sono ostacoli alla configurabilità del tentativo (cfr. Sez. 6, n. 9489 del 22/02/1995, Rv. 202286 – 01; Sez. 5, n. 9906 del 06/10/1993, Rv. 196435 – 01), che è ravvisabile qualora il soggetto agente ponga in essere – con giudizio ex ante – atti caratterizzati dalla loro idoneità ed univocità rispetto alla condotta che segna la consumazione, ossia la “presentazione” delle opere dinanzi indicate nel corso di esami o concorsi considerati dalla norma.
Nel caso di specie, risulta che gli imputati avevano presentato come proprie le risposte al quiz dell’esame di guida teorico per il rilascio della patente di guida, in realtà fornite da terzi non identificati, tramite dispositivi elettronici occultati negli indumenti degli imputati medesimi.
Il reato, pertanto, è certamente consumato, in quanto è stata realizzata la condotta di presentazione, a nulla rilevando il mancato conseguimento della patente di guida, che, ai sensi del comma 2, integra una fattispecie più grave.
