Ordine di iscrizione nel REGE del nome dell’indagato: il GIP può emetterlo non solo d’ufficio ma anche a richiesta dell’interessato (redazione)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27127/2026, 9 giugno/7 luglio 2026, ha affermato che l’ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato, previsto dall’art. 335-ter cod. proc. pen., può essere disposto dal giudice per le indagini preliminari non soltanto d’ufficio, ma anche su richiesta della persona interessata per ragioni di garanzia dei propri diritti, secondo la disciplina di cui all’art. 335-quater, cod. proc. pen., applicabile anche nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora eseguita.

Sarebbe infatti irragionevole ammettere che la tutela dei diritti di una persona nel processo penale possa essere assicurata d’ufficio ma non anche d’iniziativa del diretto interessato.

La disciplina di cui all’art. 335-quater, cod. proc. pen., sotto il profilo testuale, si riferisce alla «richiesta di retrodatazione» di un’iscrizione, e, quindi, sembrerebbe presupporre una già avvenuta iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato, e in questo senso risulta intesa dall’ordinanza impugnata, secondo la quale l’iscrizione del nominativo nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. è «valutazione [che] appartiene in via esclusiva al Pubblico Ministero, quale titolare dell’azione investigativa e dominus delle iscrizioni». 

In realtà, va evidenziato, quanto al dato letterale, che proprio l’art. 335-quater, cod. proc. pen., al comma 8, prevede che «[i]n caso d’accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito».

Ora, la latitudine del significato delle parole impiegate, considerate alla luce della loro connessione, implica ragionevolmente l’applicabilità dell’istituto della “retrodatazione” su richiesta della persona sottoposta alle indagini “anche” all’ipotesi in cui, quando il giudice adotta il suo provvedimento, non vi è stata ancora iscrizione del nome dell’indagato. 

Quanto al profilo sistematico, poi, occorre osservare che l’art. 335-ter, cod. proc. pen. prevede che il giudice per le indagini preliminari, «[q]uando deve compiere un atto del procedimento […], se ritiene che il reato debba essere attribuito ad una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione».

Ciò posto, questa disposizione, con tutta evidenza dettata a garanzia dei diritti della persona “sostanzialmente” sottoposta ad indagine, se risulta testualmente riferita ad un potere di ufficio del giudice di ordinare l’iscrizione di una persona nel registro di cui all’art. 335, cod. proc. pen., non sembra però preclusiva di una attivazione in tal senso da parte del soggetto interessato a propria tutela: in effetti, appare del tutto irragionevole opinare che la tutela dei diritti di una persona nel processo penale possa essere assicurata di ufficio, ma non anche su richiesta del diretto interessato. 

Inoltre, anche considerando la logica di garanzia sottesa all’istituto previsto dall’art. 335-quater, cod. pen., appare difficile individuare differenze tra la posizione della persona che, a tutela dei propri diritti, ed adducendo specifiche ragioni desunte dagli atti del procedimento, chiede la “retrodatazione” di una iscrizione a proprio carico quando questa ci sia già stata, e quella della medesima persona che, a tutela dei propri diritti, ed adducendo specifiche ragioni desunte dagli atti del procedimento, chiede la “retrodatazione” di una iscrizione a proprio carico quando l’iscrizione non vi sia ancora stata: in entrambi i casi, identiche sono le esigenze del diritto di difesa.

Deve quindi concludersi che la richiesta disciplinata dall’art. 335-quater, cod. proc. pen.  può avere ad oggetto non solo la “retrodatazione” nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. di una iscrizione già effettuata, ma anche la effettuazione di una “iscrizione” mai eseguita con effetto “retrodatato”. 

Va poi aggiunto, per completezza, che questa richiesta, secondo quanto previsto con formula estremamente ampia dall’art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen. può essere presentata anche nell’ambito di un procedimento di riesame avverso misure cautelari reali.   

Precisato che la persona interessata può chiedere di essere “iscritta” con effetto “retrodatato” a tutela dei propri diritti nell’ambito di un procedimento di riesame avverso misure cautelari reali, va però rilevato che, nella specie, l’istanza risulta infondata.

Invero, l’iscrizione del nome di una persona nel registro delle notizie di reato è disposta, a norma dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo se e quando risultino «indizi a suo carico».  E, come già precisato dalla giurisprudenza, l’obbligo del PM di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l’emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato (così Sez. 1, n. 36918 del 03/10/2024, Rv. 287130 – 01).

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