Assoluzione perché il fatto non costituisce reato: se l’imputato non l’impugna per ottenere una formula assolutoria più favorevole, la sussistenza del fatto e la sua attribuibilità oggettiva all’interessato sono definitivamente accertate (redazione)

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28854/2026, 22 maggio/29 luglio 2026, ha affermato che l’imputato assolto in appello con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, se intende conseguire la più favorevole formula “perché il fatto non sussiste”, ha l’onere di presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione a tale specifico fine.

In mancanza, essendo il sindacato di legittimità limitato ai motivi proposti, atteso quanto dispone l’art. 609, cod. proc. pen., la sussistenza del fatto e la sua attribuzione oggettiva al medesimo devono ritenersi definitivamente accertate e non possono essere rimesse in discussione, neppure in via incidentale, nel giudizio di impugnazione promosso dal PM al fine di ottenerne la condanna.

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