La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 25029/2026, in tema di impugnazioni, ha stabilito che l’appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento relativa ai reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non può essere dichiarato inammissibile nel caso in cui sia proposto gravame anche dalla parte civile, poiché, in base al disposto di cui all’art. 580 cod. proc. pen., l’esigenza di evitare la “frammentazione dei controlli” sulla sentenza prevale sul limite di appellabilità per la pubblica accusa previsto dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114.
La Suprema Corte ha preliminarmente ribadito che, con riguardo alle sentenze di proscioglimento relative ai reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate successivamente al 25 agosto 2024, l’unico mezzo di impugnazione esperibile dal pubblico ministero è costituito dal ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029-01).
Ciò posto, la censura difensiva è destituita di fondamento.
Nel caso di specie, infatti, avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello non soltanto il pubblico ministero, ma anche la parte civile. In tale situazione, l’impugnazione del pubblico ministero non poteva essere dichiarata inammissibile, poiché trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 580 cod. proc. pen., la quale impone la trattazione unitaria delle impugnazioni proposte contro il medesimo provvedimento, facendo prevalere l’esigenza di evitare la “frammentazione dei controlli” sulla sentenza rispetto al limite di appellabilità previsto per il pubblico ministero.
In tal senso, si è già espressa la Suprema Corte, affermando che, ove anche la parte civile abbia proposto appello, l’impugnazione del pubblico ministero deve essere esaminata con il medesimo mezzo di gravame, nonostante l’ordinaria inappellabilità della decisione nei suoi confronti (Sez. 5, n. 37721 del 18/09/2025, I., Rv. 288906-01, in tema di appello del pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace).
La soluzione indicata trova ulteriore conferma nella ratio sottesa all’art. 580 cod. proc. pen., disposizione che mira ad evitare la celebrazione di distinti giudizi di impugnazione aventi ad oggetto il medesimo provvedimento e la medesima imputazione, con il conseguente rischio di decisioni tra loro contrastanti.
La norma, infatti, risponde all’esigenza di concentrare il controllo sul medesimo provvedimento in un unico giudizio, così da assicurare coerenza sistematica ed uniformità della decisione. Non può ritenersi, peraltro, che l’impugnazione del pubblico ministero e quella della parte civile abbiano ad oggetto capi distinti della sentenza. Sebbene le rispettive iniziative processuali perseguano finalità differenti, esse convergono necessariamente sull’accertamento del medesimo presupposto fattuale e giuridico, costituito dalla responsabilità dell’imputato per il fatto contestato.
Proprio tale accertamento rappresenta, infatti, il fondamento imprescindibile tanto della decisione sugli effetti penali quanto dell’eventuale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, con la conseguenza che tra la regiudicanda penale e quella civile sussiste un’evidente connessione, idonea ad escludere qualsiasi autonomia dei relativi giudizi di impugnazione.
La finalità perseguita dall’art. 580 cod. proc. pen. consiste, dunque, nell’evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione avverso la medesima sentenza determini la celebrazione di giudizi separati suscettibili di concludersi con esiti contrastanti sulla medesima imputazione.
Tale rischio ricorre indubbiamente anche nell’ipotesi, quale quella in esame, di sentenza di proscioglimento pronunciata per uno dei reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., impugnata mediante appello dalla parte civile e dal pubblico ministero. Ne consegue che la disciplina dettata dall’art. 580 cod. proc. pen., in quanto espressione del principio generale di unitarietà del giudizio di impugnazione e di concentrazione del controllo sul medesimo provvedimento, prevale, nella fattispecie in esame, sulla previsione che limita il potere di appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento, con conseguente infondatezza della censura difensiva.
