L’uso delle intercettazioni nel campo delle indagini è lo strumento tecnico più diffuso di ricerca della prova. Molteplici sono le sentenze che si basano sugli esiti delle intercettazioni e delle perizie foniche. La magistratura, inquirente e giudicante, indica le intercettazioni quale strumento imprescindibile per la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione ed ai reati dei colletti bianchi.
L’operazione di trasposizione del parlato intercettato allo scritto nasconde o travisa spesso il reale significato delle parole pronunciate dagli intercettati.
Con le intercettazioni si acquisisce un flusso comunicativo tra alcuni interlocutori e le successive trascrizioni sono la trasposizione in parole scritte della conversazione captata.
Ed è proprio sulle trascrizioni delle intercettazioni che si basano molte delle misure cautelari richieste ed ottenute dalle Procure della Repubblica della penisola.
Quali sono i criteri linguistici e tecnico-scientifici che il trascrittore dovrebbe seguire, nella trasposizione in testo delle parole intercettate, per garantire la trasparenza e la certezza della corrispondenza tra parlato registrato e trascritto?
A questo interrogativo, rispondono AISV (Associazione Italiana di Scienze della Voce) e OLF (Osservatorio sulla Linguistica Forense) con le presenti linee guida (allegata al post) che sono rivolte al mondo del diritto, e in particolare ad avvocati, magistrati e operatori giudiziari che, a vario titolo, si trovano a interagire con analisi fonetiche, linguistiche e forensi.
La loro finalità è offrire un quadro chiaro, aggiornato e scientificamente fondato delle competenze, dei metodi e dei limiti che caratterizzano il lavoro degli specialisti del settore, così da favorire un dialogo più consapevole tra comunità scientifica e comunità giuridica. AISV (Associazione Italiana di Scienze della Voce) e OLF (Osservatorio sulla Linguistica Forense) hanno ritenuto necessario formalizzare queste linee guida per rispondere a un’esigenza ormai evidente: colmare la distanza informativa che spesso separa il sapere scientifico dalle pratiche giudiziarie, e prevenire fraintendimenti sull’uso, sul valore probatorio e sulle condizioni di applicabilità delle analisi fonetiche e linguistiche in ambito forense. L’obiettivo non è quello di definire standard rigidi o prescrittivi, ma di fornire criteri condivisi, riconosciuti dalla comunità scientifica, che possano orientare magistrati e avvocati nella valutazione delle consulenze tecniche, nella scelta dei professionisti e nella corretta interpretazione dei risultati.
Intercettazioni e trascrizioni il pensiero della Cassazione
La Cassazione liquida la problematica della certezza della genuinità di una trascrizione, con posizioni diametralmente all’opposto a quella degli studiosi linguisti e fonetisti, stabilendo che: “La trascrizione della intercettazione costituisce una mera trasposizione grafica del loro contenuto” Cassazione penale, sez. VI, 28 marzo 2018 n. 24744 e Cassazione penale sez. VI, 15 marzo 2016 rv. 266775.
La preoccupante semplificazione continua: “La trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere materiale, per le quali non sarebbe necessaria l’acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico” Cassazione penale sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 3027, Rv 266497.
Intercettazioni e comparazione fonetiche il pensiero della Cassazione
La Cassazione in due recenti sentenze ha ritenuto che la ricognizione fonetica delle voci registrate, può essere svolta anche dall’interprete nominato ex articolo 143-bis c.p.p. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate.
Cassazione penale sezione II, n. 33115 udienza 2 luglio 2021: “la voce di C. M. è stata riconosciuta con certezza sia dall’interprete di lingua senegalese che dai militari operanti …” (sulla validità ed utilizzabilità degli esiti della ricognizione vocale da parte dell’interprete, v. Sez. 2, n. 32255 del 27/10/2020, Cera, Rv. 280064, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 144 cod. proc. pen., nel caso in cui l’interprete, nominato ex art. 143-bis cod. proc. pen. per la traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate, effettui – in esecuzione del medesimo incarico – attività di ricognizione vocale, atteso che rientra tra i compiti del trascrittore anche quello di verificare, nei colloqui a più voci, quali espressioni siano attribuibili ad un soggetto e quali ad un altro, compiendo un’attività di carattere comparativo e ricognitivo rimessa alla decifrazione dei suoni, indispensabile per l’intellegibilità delle intercettazioni”.
La Cassazione semplifica la materia senza considerare minimamente le mille implicazioni presenti nelle trascrizioni di conversazioni e nelle comparazioni fonetiche: rumori di sottofondo, quali criteri ortografici vengono adottati? Come si trascrivono le sovrapposizioni, i colpi di tosse, le risate, gli starnuti? L’influenza del cotesto (la lettura preventiva dei brogliacci), l’uso di termini dialettali o le conversazioni tra alloglotti ove parlare di “mera trasposizione” e di “operazioni di carattere materiale” senza che ci sia bisogno di “alcun contributo scientifico” è imbarazzante.
La questione di quali siano i criteri linguistici da seguire nella trascrizione di una intercettazione, oppure la necessità di conoscere quali siano gli elementi indicativi della suggestività di una domanda ed infine, quali siano i protocolli scientifici da impiegare per garantire una procedura di valutazione conforme ai risultati trascrittivi delle registrazioni sia nell’ambito di identificazione del parlatore e sia nell’ambito delle semplici trascrizioni di conversazioni, per citare alcune tematiche, sembra non interessare alla Suprema Corte.
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