Avvocato e deposito ricorso cautelare: quando sostieni che il portale non ti permette il deposito non basta allegare la schermata per depositare il ricorso via pec (Riccardo Radi)

Professional reviewing documents on a laptop and smartphone in an office

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 36939/2026 ha esaminato la seguente questione, relativa alle modalità di deposito del ricorso per cassazione, avvenuto non tramite inserimento nel portale telematico del Ministero della Giustizia, ma tramite PEC, trasmessa il 2 luglio scorso, in cui, peraltro, il difensore del ricorrente ha affermato di non essere riuscito ad effettuare il deposito telematico per l’impossibilità di selezionare la voce “tribunale del riesame”, quale autorità cui depositare l’atto.

Al fine di documentare tale impedimento, è stata allegata la copia della schermata estratta dal citato portale in occasione del tentativo di inserimento del ricorso.

Decisione:

Come è noto, l’ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall’art. 582 cod. proc. pen. in base al quale, salvo che la legge disponga diversamente, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Tale ultima norma, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede il deposito telematico quale modalità esclusiva del deposito di atti, documenti, richieste, memorie, salvo quanto previsto dall’art. 175-bis cod. proc. pen. che disciplina due casi di malfunzionamento dei sistemi informatici al livello centrale o locale: nel primo caso, la norma richiede che la disfunzione sia certificata dal direttore del DGSIA, attestata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicata dal Dirigente dell’ufficio giudiziario con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati; nel secondo caso, invece, il malfunzionamento del sistema non è certificato dal DGSIA, ma è accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati (comma 4 dell’art. 175-bis).

In entrambi i casi di malfunzionamento, il comma 3 dell’art. 175-bis consente la redazione di atti e documenti in formato analogico e il deposito con modalità non telematiche. Considerata la necessità di predisporre un’infrastruttura tecnologica capace di assicurare «la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc. pen.), il legislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scandito l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti, condizionata dall’entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottare con decreto del Ministro della giustizia.

Ai sensi dell’art. 87, comma 5, d. Igs. n. 150/2022, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. è stata, infatti, posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.

Durante tale periodo l’art. 87-bis, comma 1, d. Igs. n. 150/2022 ha consentito il deposito mediante posta elettronica certificata per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’ad 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo.

Per quanto rileva nel caso in esame, il regolamento adottato con il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2026 n. 114, ha individuato, all’art. 3, comma 3-ter, il termine ultimo del 31 marzo 2026, per il deposito degli atti tramite posta elettronica certificata negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), cioè il Tribunale ordinario, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

A far data dal 10aprile 2026, è, dunque, applicabile la disciplina prevista in via ordinaria per il deposito del ricorso per cassazione cautelare dagli artt. 111- bis, 311 e 582 cod. proc. pen., non essendo più prevista la possibilità del deposito dell’atto di impugnazione cautelare mediante PEC, se non nei casi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen. di malfunzionamento del portale dei servizi telematici, debitamente certificato, ovvero accertato e attestato.

La mancata osservanza delle modalità di deposito telematico dell’impugnazione determina, pertanto, l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dal legislatore all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anch’esso modificato dall’art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit. (in termini, Sez.6, n. 31248 del 15/7/2026, Cananzi, n.m.; Sez.6, n. 31244 del 15/7/2026, Silvestri, n.m.; Sez.6, n. 30672 del 14/7/2026, Pillai, n.m.).

Peraltro, come condivisibilmente osservato da Sez. 6, n. 30672 del 2026, detta conclusione non si pone in contrasto con l’esercizio del diritto di difesa, né introduce conseguenze manifestamente sproporzionate per lo scostamento dal modello legale previsto per il deposito delle impugnazioni, tali da integrare un ostacolo all’accesso alla giustizia.

Ciò in quanto il sistema sopra delineato:

«a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali;

b) è conforme all’interpretazione letterale ai sensi dell’art. 12 delle preleggi;

c) non confligge con il “diritto di accesso” alla giustizia tutelato dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del favor impugnationis (Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025 – dep. 2026, Messina, Rv. 289326; Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611; Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338)».

Venendo al caso di specie, posto che il ricorso è stato trasmesso tramite PEC, occorre esaminare il documento allegato al fine di stabilirne l’idoneità a consentirne il deposito con modalità non telematiche.

Innanzitutto, tale documento, di per sè, non è idoneo a documentare un malfunzionamento del sistema ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen., mancando la certificazione di cui al primo comma o l’accertamento e attestazione di cui al quarto comma.

Va, tuttavia, considerato che, con riferimento all’impossibilità di deposito telematico del ricorso, la cassazione ha condivisibilmente affermato che l’art. 175-bis cod. proc. pen. non esaurisce la regolamentazione delle ipotesi nelle quali il malfunzionamento del sistema informatico incide sull’esercizio del diritto di impugnazione, ma detta una disciplina specifica per i casi di malfunzionamento certificato o attestato, consentendo, in via automatica e senza necessità di attivare un apposito procedimento, il deposito dell’atto con modalità non telematiche, e che i casi non riconducibili alla citata disposizione possono rilevare ai fini della restituzione nel termine prevista dall’art. 175 proc. pen., costituente regola generale, per la quale deve essere dimostrato il caso fortuito o la forza maggiore (Sez. 5, n. 33829 dell’11/09/2026, Fortino).

Tale conclusione si fonda sia sulla collocazione sistematica delle due norme che sull’esplicito richiamo all’art. 175 contenuto nel quinto comma dell’art. 175-bis. Si è, inoltre, chiarito che, in tal caso, trova applicazione l’ordinaria disciplina dell’art. 175 cod. proc. pen. che prevede l’attivazione di uno specifico procedimento, a istanza di parte, e che onera quest’ultima della prova dell’impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione, impedimento che, «deve presentare connotazioni oggettive, e non essere riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti» (cfr. Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841.

Pur dovendosi condividere il principio di diritto affermato dalla sentenza “Fortino”, deve, tuttavia, escludersi la possibilità di applicare nel caso di specie la disciplina di cui all’art. 175 cod. proc. pen. in quanto, in primo luogo, il ricorso è stato depositato prima della scadenza del termine previsto dall’art. 311 cod. proc. pen. e non contiene alcuna istanza di restituzione nel termine; in ogni caso, anche a voler prescindere da tale considerazione, il documento allegato rappresenta, in termini peraltro non facilmente leggibili, solo la schermata relativa ad un unico tentativo di inserimento di un atto nel portale – avvenuto, si ribadisce, prima della scadenza del termine per impugnare – ma è privo di efficacia dimostrativa dell’esistenza di un impedimento di carattere oggettivo e perdurante.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto trasmesso tramite posta elettronica certificata in data 2 luglio 2026 e senza fornire alcuna prova del malfunzionamento del servizio, certificato o attestato ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen., o dell’impossibilità, dovuta ad una disfunzione del sistema di carattere oggettivo, di esercitare tempestivamente il diritto di impugnazione.

Rispondi