Odontoiatria e abusivismo professionale: conta ciò che si fa, non come ci si definisce (Marco Pizzinelli)

Dentist discussing treatment with an older patient beside a dental X-ray

Non è sufficiente qualificarsi come odontotecnico per sottrarsi alle responsabilità previste dall’art. 348 c.p. quando l’attività concretamente svolta invade l’ambito riservato all’odontoiatra.

Con la sentenza n. 37317 del 26 ottobre 2026, la Corte di Cassazione riafferma un orientamento di particolare rigore, chiarendo che l’esercizio abusivo della professione sanitaria può essere provato anche attraverso un complesso quadro indiziario capace di dimostrare l’effettivo svolgimento di attività professionali riservate.

Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto corretta la condanna di un odontotecnico sulla base di una pluralità di elementi convergenti: l’organizzazione di una struttura destinata alla prestazione di cure odontoiatriche, la presenza di materiale sanitario riconducibile a interventi recentemente eseguiti, la gestione della documentazione clinica, la compilazione di prescrizioni mediche e soprattutto la rilevata incompatibilità tra il numero delle prestazioni effettuate ai pazienti e la sporadica presenza dell’unico odontoiatra formalmente operante nello studio.

La pronuncia richiama il consolidato principio secondo cui integra il reato di esercizio abusivo della professione non soltanto il compimento di atti riservati in via esclusiva al professionista abilitato, ma anche lo svolgimento di attività che, per continuità, organizzazione, sistematicità e modalità di esecuzione, creino all’esterno l’apparenza oggettiva dell’esercizio della professione.

Di particolare interesse è il passaggio dedicato alla prova indiziaria: la Corte ribadisce che ciascun elemento non deve essere valutato isolatamente, ma all’interno di una lettura complessiva e unitaria del materiale probatorio. Anche laddove un singolo dato non sia autonomamente decisivo, esso può acquisire piena rilevanza dimostrativa se inserito in un quadro caratterizzato da gravità, precisione e concordanza degli indizi.

La sentenza conferma inoltre che all’odontotecnico è preclusa qualsiasi attività operativa eseguita direttamente nella cavità orale del paziente, essendo tale sfera riservata all’odontoiatra. Ne consegue che prove protesiche, adattamenti di manufatti e altre manipolazioni effettuate direttamente sul paziente possono integrare una vera e propria invasione dell’attività professionale protetta.

Il principio di diritto che emerge dalla decisione è chiaro: ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p., assume rilievo la natura sostanziale dell’attività concretamente esercitata e non la qualificazione formale attribuita al soggetto agente, essendo sufficiente che dall’organizzazione dello studio e dalle prestazioni effettivamente svolte emerga l’esercizio di funzioni riservate a una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione.

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