L’errore di fatto della Corte di cassazione e la sua natura percettiva (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 36881/2026, 14/21 ottobre 2026, ha ribadito che l’errore di fatto che legittima il ricorso al rimedio straordinario ex art. 625-bis, cod. proc. pen., è un errore di tipo percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. In altre parole, l’errore di fatto presuppone che il contenuto di un atto interno al giudizio di legittimità sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo.

Oltre che per porre rimedio ad un errore materiale (tradizionalmente identificato nella divergenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica), il rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile anche per la correzione dell’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità.

Si tratta di un errore di tipo percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. In altre parole, l’errore di fatto presuppone che il contenuto di un atto interno al giudizio di legittimità sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145 – 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953 – 01).

A differenza, quindi, dell’errore materiale, l’errore di fatto esclude che la volontà del giudice si sia formata correttamente. Qualora, invece, la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01); il ricorso è dunque inammissibile tutte le volte che il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o da un apprezzamento di fatto (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01, in motivazione, pp. 3 e 4).

Che l’errore di fatto debba avere natura meramente percettiva, poiché consistente in una svista o in un equivoco, tale da non coinvolgere in alcun modo l’attività valutativa della Suprema Corte, è affermazione pacifica, che risale agli interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 395 del 2000 e 36 del 1991) che condussero il legislatore ad introdurre, con la legge 26 marzo 2001, n. 128, il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.

D’altra parte, lo scopo perseguito dal legislatore è quello di consentire un rimedio a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità, e non anche quello di introdurre un ulteriore grado di giudizio, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l’errore valutativo o di giudizio (Sez. 5, n. 37725 del 05/04/2005, Rv. 232313 – 01).

Sempre in ragione dei motivi proposti, è utile inoltre ricordare che l’errore deducibile con il ricorso straordinario deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità, sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche (Sez. 1, n. 5010 del 4/11/2025, dep. 2026, non mass.; Sez. 6, n. 3522 del 09/12/2008, dep. 2009, Rv. 242658 – 01, in motivazione; Sez. 6, n. 27035 del 19/02/2008, Rv. 240973 – 01).

La presenza dell’errore deve essere immediatamente ed oggettivamente rilevabile, e dunque ictu oculi percepibile come tale: il controllo degli atti processuali deve far trasparire con evidenza che la decisione è stata condizionata dall’inesatta percezione, e non, invece, da un’errata valutazione.

L’errore di fatto – a differenza dell’errore materiale – deve inoltre essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l’errore, la pronuncia sarebbe stata diversa.

In altre parole, l’errore di fatto deve aver inciso, in maniera determinante, sul processo formativo della volontà.

Tali approdi interpretativi – tesi ad evitare che il rimedio diventi nella sostanza un ulteriore grado di giudizio – sono stati ritenuti compatibili con i parametri della CEDU e con i principi costituzionali, anche in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali (Sez. 5, n. 3236 dell’8/01/2026, non mass.).

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