Un magistrato ubriaco e fuori di sé umilia la moglie e la caccia di casa dopo avere letto i suoi messaggi: la Sezione disciplinare del CSM e l’abituale clausola della scarsa rilevanza del fatto (Vincenzo Giglio)

L’oggetto di questo post è una vicenda finita all’attenzione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che l’ha definita con la sentenza n. 75/2026 emessa il 25 maggio 2026 (estratta dal sito web istituzionale del CSM, sezione “Attività del CSM”, sottosezioni “Attività della Sezione disciplinare” e “Provvedimenti” e allegata alla fine del post nell’originale versione anonimizzata).

Tutti i dati di seguito esposti sono tratti dalla decisione citata e riportati letteralmente tra virgolette e in corsivo.

Sono invece di chi scrive le evidenziazioni in neretto, le partizioni del resoconto e, ovviamente, le conclusioni che ne sono tratte.

La prima parte: le constatazioni della Polizia di Stato

Sono tratte da un’annotazione di servizio.

Le diciture LUOGO, NOME e UFF sono state adoperate nella sentenza.

“1) L’episodio che ha ingenerato il presente procedimento si è consumato in data 30.04.2024 ed è stato così ricostruito nell’annotazione di servizio depositata il medesimo giorno presso gli uffici della Questura di LUOGO 1 dagli operatori di pubblica sicurezza intervenuti sul posto.  Intorno alle ore 00.40, la sig.ra NOME 3, moglie dell’odierno incolpato, contattava le forze dell’ordine richiedendone l’immediato intervento presso la propria abitazione, sita in LUOGO 1.

Giunti sul posto gli agenti, la stessa riferiva loro di aver avuto una “furiosa lite” con il marito, l’odierno incolpato dott. NOME 1, il quale, dopo aver letto alcuni messaggi whatsapp scambiati dalla donna con il genitore di alcuni amici dei figli, si era abbandonato a un violento litigio, l’aveva sottoposta a sgradevoli atti di umiliazione e ora le impediva di rientrare in casa. Gli agenti si recavano dunque presso la porta dell’abitazione e riuscivano a entrare nell’appartamento solo “dopo aver bussato insistentemente”. L’incolpato «si presentava in evidente stato di agitazione, urlando frasi sconnesse tali da far intendere un probabile stato di ebrezza alcolica, in considerazione anche al suo palese alito vinoso e l’equilibrio precario» (pagina 2 dell’annotazione). È a questo punto che il dott. NOME 1, reagendo negativamente ai tentativi degli agenti di tranquillizzarlo, «riferiva di essere un magistrato con evidenti toni intimidatori e, prendendo il proprio telefono, filmava tutto quello che stava accadendo» (pagina 2 dell’annotazione). Ancora, lo stesso «avvicinandosi agli operatori, pretendeva di sapere il loro nominativo per procedere nei loro confronti […] pronunciando le seguenti parole: “finché avrò vita voi non avrete pace”» (pagina 2 dell’annotazione). Intervenuti altri agenti sul posto in ausilio a quelli già presenti, l’incolpato «continuava a proferire, sempre con tono minaccioso e intimidatorio, le seguenti frasi: “mi vendicherò di voi fino a quando campo, voglio sapere come vi chiamate che vi denuncio”» (pagina 2 dell’annotazione). Lo stato alterato dell’uomo spingeva gli operatori della p.s. a sollecitare l’intervento dei sanitari, che, giunti sul luogo, venivano anch’essi additati con 4 minaccia: «[riferiva] di spedirli “fuori dall’Italia”» (pagina 3 dell’annotazione). Il dott. NOME 1 si tranquillizzava solo a seguito dell’allontanamento volontario della moglie dal luogo e dopo la somministrazione di uno specifico farmaco. Prima di lasciare l’abitazione, la sig.ra NOME 3 mostrava agli agenti alcuni messaggi dal tono minaccioso ricevuti dal marito (oggi agli atti), ma precisava di non voler sporgere denuncia-querela nei confronti di quest’ultimo.

2) In data 04.06.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di UFF 2, competente sul caso ex art. 11 c.p.p., dopo aver iscritto a modello 21 il corrispondente procedimento penale n. 13552/2024, procedeva alla qualificazione del delitto sulla base dell’annotazione prima riassunta (art. 612, comma 2, c.p.) e ne constatava l’improcedibilità per mancanza della rituale querela, così chiedendo al GIP l’archiviazione. In particolare, il magistrato inquirente scriveva che «nel caso di specie sussiste il delitto di cui all’art. 612 co. II c.p. (non aggravato ai sensi dell’art. 339 c.p.) poiché il NOME 1, con la propria condotta, ha solo intimorito gli appartenenti alle forze dell’ordine (intervenuti per lite in famiglia) senza opporsi, influire o costringere la polizia ad omettere e/o compiere un atto contrario ai loro doveri di ufficio come si evince agevolmente dalla ricostruzione dei fatti riportati nell’annotazione di servizio in atti (cfr. Cass. Pen. sez. IV n. 37104/2012)» (così nella richiesta di archiviazione).

In data 13.11.2024, il G.I.P. accoglieva la richiesta del pubblico ministero e disponeva l’archiviazione del procedimento.

3) Sulla base di tali elementi, la Procura generale presso la Corte di cassazione formulava due differenti capi di incolpazione nei riguardi del dott. NOME 1. Innanzitutto (capo A), contestava allo stesso l’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006, visto che per la condotta dell’incolpato sono stati individuati dall’autorità giudiziaria chiari profili penalistici (art. 612 c.p.), improcedibili per assenza di querela ma comunque idonei a ledere l’immagine del magistrato.

In secondo luogo (capo B), contestava allo stesso l’illecito disciplinare di cui all’articolo 3, lett. a) del decreto legislativo n. 109 del 2006, visto che, come riportato nell’annotazione di servizio, il NOME 1 ha tentato di far desistere dalla loro attività di servizio gli agenti intervenuti presso la sua abitazione utilizzando la qualifica di magistrato”.

La seconda parte: le indagini disciplinari della Procura generale presso la Suprema Corte

“Durante la fase d’indagine disciplinare, proprio al fine di riscontrare le effettive modalità di svolgimento dell’episodio de quo, la Procura Generale procedeva all’audizione dell’incolpato (18.06.2025) e della sig.ra NOME 3 (23.10.2025).

In quell’occasione, il dott. NOME 1 forniva alla Procura un’ampia memoria scritta, nella quale, pur non contestando la ricostruzione effettuata dagli agenti, sottolineava come (1) andasse ridimensionata la gravità e la concreta offensività del fatto, visto che gli stessi agenti intervenuti hanno sostenuto nella loro annotazione l’evidenza dello stato di alterazione alcolica del magistrato e dunque come essi non potessero prendere sul serio le minacce a loro rivolte; (2) andasse tenuto conto dello stato di incapacità temporanea del magistrato, visto che lo stesso aveva ingerito sostanza alcoliche in ragione di un evento fortemente critico per la propria relazione sentimentale, pur risultando intollerante a quelle sostanze stesse, come attestato dalla certificazione presente in atti, redatta da un perito medico di parte.

Con riguardo invece alle dichiarazioni rese dalla sig.ra NOME 3, questa, pur confermando la ricostruzione dei fatti presente nella annotazione della polizia, sottolineava come «chiamare la polizia è stato un errore di valutazione e sarebbe bastato allontanarmi per evitare tutto ciò», infatti «era solo ormai una questione sanitaria perché mio marito era troppo agitato ed infatti gli agenti hanno chiamato il 118, con l’intervento dei sanitari la situazione era rientrata» (pag. 1 del verbale di interrogatorio). Ancora, con riguardo alle circostanze che avevano portato al litigio tra coniugi, la stessa NOME 3 sottolineava come i problemi di salute di uno dei figli della coppia avevano “acuito il nervosismo in famiglia”. Poi, sullo stato di ubriachezza del dott. NOME 1, la stessa escludeva «che mio marito faccia uso di alcool e di vino in particolare. Quella sera sicuramente c’è stata un’interferenza tra i farmaci che lui normalmente prende e il limoncello che io stessa ho prodotto» (pag. 2 del verbale di interrogatorio). Da ultimo, contestualizzando il fatto, la sig.ra NOME 3 concludeva affermando che «episodi come quelli avvenuti il 30 aprile 2024 non si sono più verificati. Sono certa che mio marito ha compreso i doveri verso la famiglia e sé stesso meglio di prima. È stato comunque sempre un ottimo padre e marito. È stato un evento distruttivo ma è servito per ricostruire su premesse più solide» (pag. 2 del verbale di interrogatorio)”.

La terza parte: le valutazioni della Sezione disciplinare

…Il riconoscimento della correttezza della ricostruzione dei fatti contenuta nell’annotazione della Polizia di Stato

“Con riguardo alla ricostruzione fattuale, deve innanzitutto rilevarsi come l’attività di indagine effettuata in sede disciplinare dalla Procura generale, consistita nell’audizione dell’incolpato e della moglie presente ai fatti, non abbia smentito la ricostruzione dell’evento fornita dagli agenti di polizia nella propria annotazione; né l’incolpato ha negato di aver pronunciato le frasi contestate.

Può darsi, dunque, per incontestato che il dott. NOME 1, nelle circostanze di fatto descritte al punto 1) della presente motivazione abbia effettivamente rivolto agli operatori di p.s. giunti sul posto le seguenti frasi: 1. “finché avrò vita voi non avrete pace” 2. “mi vendicherò di voi fino a quando campo, voglio sapere come vi chiamate che vi denuncio” Ancora, lo stesso si è qualificato agli stessi agenti con il titolo di magistrato. Da ultimo, si rivolgeva agli operatori di primo soccorso arrivati su chiamata delle forze dell’ordine con la seguente frase: 3. [vi spedisco] “fuori dall’Italia”.

Il tutto avveniva nel contesto di un grave litigio con la moglie dello stesso magistrato, il quale con certezza aveva assunto bevande alcoliche. Tale ultima circostanza ben poteva dedursi dal forte alito vinoso e dall’equilibrio precario che lo stesso teneva.

Ancora, gli agenti e la sig.ra NOME 3 attestano lo “stato di agitazione” del Dott. NOME 1, che ha avuto come evidenti concause il litigio, l’alcol assunto e la probabile reazione di tale sostanza con i farmaci di cui lo stesso normalmente fa uso”.

…La valutazione dell’addebito disciplinare contestato nel capo A)

“Con riferimento al capo A), l’illecito disciplinare contestato al dott. NOME 1 è quello previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006, secondo cui integra la responsabilità disciplinare «qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita».

Stando alla giurisprudenza di questa Sezione, detta disposizione «àncora la sua operatività solo al verificarsi di un fatto costituente reato, in nulla rilevando, poi, che lo stesso delitto/contravvenzione si sia estinto per qualsiasi causa o che l’azione penale non possa (più) essere iniziata o proseguita. Ciò che conta, in materia, è la realizzazione di un reato come prefigurato (ed esistente) al tempo di commissione del fatto compiuto» (così Sezione disc., sentenza n. 64 del 2024).

Nel caso di specie, già valorizzando la sola ricostruzione presente nell’annotazione degli agenti di polizia intervenuti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di UFF 2 aveva qualificato i fatti come integranti la fattispecie di reato di cui all’art. 612, comma 2, c.p., cioè la minaccia aggravata. Lo stesso ufficio inquirente riconosceva però che le azioni minatorie del NOME 1 non risultavano essersi realizzate nelle forme di cui all’art. 339 c.p., così che il reato risultava perseguibile solo a querela di parte (art. 612, comma 3, c.p.), mai presentata dagli agenti presenti in loco. Ciò impediva che l’azione penale potesse essere avviata: non a caso, la richiesta di archiviazione veniva accolta dal G.I.P. competente.

La residua valutazione in capo alla Sezione disciplinare ha come presupposto l’accertamento del fatto e la sua idoneità (anche solo astratta o potenziale) a costituire fonte di imputabilità della responsabilità penale, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia perseguibile o meno. Nella vicenda di cui si discute, come messo in evidenza anche dalla difesa dell’incolpato, l’istruttoria disciplinare è stata assai più approfondita di quella penale, che legittimamente (con tanto di riferimento alla giurisprudenza di Cassazione sul tema) ha valorizzato la sola annotazione della p.s.; mentre la Procura generale ha effettuato le due audizioni predette, trovando un sostanziale riscontro della ricostruzione fattuale originaria. Guardando ai fatti accertati, per come descritti al punto 5) di questa parte motiva, le frasi pronunciate dal dott. NOME 1 possiedono una astratta carica intimidatoria, perché apertamente intese a prefigurare una ritorsione per un dato comportamento (l’attività di servizio degli operatori di p.s.); frasi che sono tanto più gravi in quanto successive alla rivelazione sullo status di magistrato e perché rivolte a pubblici ufficiali. Da ciò deriva la loro astratta idoneità a integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 612, comma 2, c.p.

Guardando invece ai risvolti negativi di tale condotta sull’immagine del magistrato (altro elemento fondativo dell’illecito disciplinare de quo), è necessario valorizzare alcuni elementi di contesto, in particolare l’effettiva incidenza dello stato umorale, mentale e fisico del dott. NOME 1 sui comportamenti che lo stesso ha tenuto nel caso di specie, di cui è stata appunto accertata l’attitudine criminosa. In primo luogo, lo “stato di agitazione” dell’incolpato (per come emerge sia dall’annotazione degli agenti che dall’audizione della moglie) lo ha spinto ad assumere un contegno oggettivamente prevaricatorio nei riguardi delle forze dell’ordine intervenute, con espressioni minatorie che implicitamente comunicavano agli agenti una presunta intangibilità del soggetto, da collegare alla sua condizione di magistrato. Atteggiamenti questi chiaramente incompatibili con la reputazione sociale di correttezza che l’appartenente all’ordine giudiziario deve preservare per sé stesso. Il fatto che a ciò abbia contribuito anche una più o meno significativa assunzione alcolica ovvero che la stessa (pur contenuta) abbia interagito con un farmaco, provocando nell’incolpato atteggiamenti assimilabili a quelli di uno stato di ubriachezza, aggrava in realtà la carica lesiva del comportamento dell’incolpato in questo ambito, visto che lo stesso avrebbe ceduto volontariamente (nella prima ipotesi) o comunque consapevolmente (nella seconda ipotesi) al richiamo di bevande alteranti, pur sapendo delle possibili conseguenze sul proprio stato e sulla propria capacità di auto-controllo.

In buona sostanza, non è solo la condotta del Dott. NOME 1 in sé ad aver danneggiato la sua immagine professionale, ma vieppiù il fatto che, in una situazione sentimentale difficile, egli si sia assunto volontariamente il rischio di poter peggiorare la propria condizione mentale e fisica (e quindi la propria reazione agli eventi) inducendosi uno stato di alterazione, pur se minimo per quantità alcolica assunta (che comunque è stata utile alla reazione negativa con il farmaco).

7) Il potenziale lesivo della condotta sull’immagine pubblica del magistrato incolpato, per come emerge dalle considerazioni ora svolte, va però bilanciato con una valutazione sul pregiudizio reale da essa sofferto, cioè appunto con una valutazione il più possibile aderente ai caratteri peculiari del caso de quo.

Non a caso la giurisprudenza di legittimità afferma in proposito che «[con riguardo all’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lettera d),] il fatto commesso dall’incolpato e integrante un’ipotesi di reato, ancorché già estinto, dev’essere idoneo a ledere l’immagine sociale del magistrato in una dimensione non solo potenziale, ma anche in concreto, considerando la particolare gravità della condotta e il suo intrinseco valore offensivo rispetto agli interessi tutelati, nonché la diffusione all’esterno della vicenda, anche quando questa sia conseguenza dello “strepitus” derivante dall’esercizio dell’azione disciplinare» (così Corte di cassazione, sez. un., sentenza n. 34992 del 2022 – cfr. anche Sezione disc., ordinanza n. 87 del 2019). Innanzitutto, una prima questione riguarda l’eccezionalità della condotta illecita del magistrato sul totale degli anni di impiego professionale. Perché la lesione all’immagine del magistrato sia apprezzabile, non basta che si sia accertato che lo stesso abbia perso una volta sola nella carriera (o nella vita) il pieno dominio di sé, abbandonandosi ad atteggiamenti incompatibili con il vivere civile (da qualsiasi circostanza siano stati essi provocati).

Al contrario, la mancanza della necessaria compostezza del magistrato andrebbe ricostruita sul lungo periodo, così da comprendere se i fatti rappresentino o meno una momentanea e contenuta deviazione rispetto a una più ampia attitudine alla dignità e al decoro in ogni ambito della vita. Nel caso di specie, non constano agli atti del presente procedimento altri episodi di tal genere nella vita del dott. NOME 1, né risultano referenze negative sull’attività professionale dello stesso. 

Ancora, non risulta che la notizia dei fatti abbia avuto una qualche circolazione pubblica, tale da ingenerare un diffuso clamore e quindi da ampliare la portata lesiva della condotta dell’incolpato sulla considerazione sociale sua e dell’ordine giudiziario. Da ultimo, il fatto che né gli agenti intervenuti né gli operatori di primo soccorso abbiano deciso di sporgere denuncia-querela dopo l’episodio del 30 aprile 2024 testimonia di un certo grado di inoffensività dell’atteggiamento intimidatorio del magistrato: lo stato di alterazione rendeva evidentemente poco credibili le minacce e il comportamento minaccioso dello stesso.  In questo senso, l’unicità della condotta, la mancanza di strepitus da essa prodotto e la sua insufficiente efficacia offensiva rendono di scarsa rilevanza l’effettiva lesione dell’immagine del magistrato che, ad una lettura contestuale dei fatti di causa, ne esce solo relativamente danneggiata. 

Ciò permette di applicare al caso di specie l’esimente di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, di cui la Cassazione ha ormai riconosciuto l’applicabilità all’illecito disciplinare di cui si discute in questa sede (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 18987 del 2017). Tale disposizione «ha una valenza generale e trova applicazione quando – una volta che sia stata accertata, sul piano oggettivo e soggettivo, la specifica violazione disciplinare contestata – si ritenga che, in una valutazione complessiva della vicenda ed alla luce anche di altri profili caratterizzanti la figura e il percorso professionale del magistrato, il fatto, inteso nella sua globalità (e non, quindi, con riferimento al solo specifico addebito), non raggiunga quel livello di censurabilità tale da legittimare l’irrogazione di una sanzione disciplinare» (così Corte di cassazione, sez. un., sentenza n. 1416 del 2019).  In questo senso, con riguardo alla condotta del dott. NOME 1, l’illecito disciplinare, pur perfezionato per quel che riguarda l’elemento materiale, non risulta configurabile per l’esiguità del pericolo prodotto – in quanto la condotta si è mostrata per lo più priva di concreta capacità intimidatoria –, per l’estemporaneità e l’unicità della condotta medesima e per la mancanza di apprezzabile lesione all’immagine del magistrato, per come globalmente accertata (cfr., ancora, Corte di cassazione, sez. un., sentenza n. 18987 del 2017, secondo cui «appare evidente che, una volta che l’offensività di un fatto reato possa – nel concorso con le altre circostanze descritte dall’art. 131 bis cod. pen. – essere in concreto esclusa, non può più in alcun modo predicarsi la preclusione della operatività della disposizione che nell’ordinamento disciplinare della magistratura può consentire di non configurare come illecito disciplinare un fatto di scarsa rilevanza»).

…La valutazione dell’addebito disciplinare contestato nel capo B)

“Con riguardo poi al capo B), la Procura Generale contesta al dott. NOME 1 l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per l’uso della qualità di magistrato finalizzata a conseguire vantaggi ingiusti per sé. Stando alla giurisprudenza di questa Sezione, «[ai fini del perfezionamento dell’illecito disciplinare de quo], la mera spendita della qualità [deve risultare] accompagnata dalla dimostrata intenzione di conseguire vantaggi indebiti o di reclamare un trattamento di privilegio correlato alla qualifica rivestita» (Sezione disc., sentenza n. 30 del 2014). Nel caso di specie, la spendita illegittima del titolo di magistrato risulta provata ed è rivolta agli agenti di p.s. in un più ampio contesto intimidatorio (vedi le altre frasi pronunciate dal magistrato – punto 5), da cui può dedursi la volontà del Dott. NOME 1 di far desistere gli stessi dalla loro attività di servizio (il ricercato vantaggio indebito).

Pur essendo presenti tutti gli elementi integranti la fattispecie disciplinare de qua, anche in questo secondo caso deve evidenziarsi la scarsa rilevanza dei fatti addebitati all’incolpato. La mancata presentazione della denuncia-querela da parte degli agenti intervenuti testimonia la scarsa credibilità-offensività dell’atteggiamento intimidatorio tenuto dal magistrato, collegata proprio al suo stato di alterazione, che gli agenti descrivono minuziosamente nella propria annotazione e che deve averli convinti dell’impossibilità della minaccia. Anche per questo secondo addebito risultano poi applicabili le valutazioni già svolte in tema di unicità della condotta e di assenza di strepitus da essa prodotto, anche con riguardo alle ricadute sull’immagine del magistrato. Tali elementi, uniti alle ottime referenze professionali del dott. NOME 1, di nuovo permettono di applicare al caso di specie l’esimente di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, così che l’illecito disciplinare, pur perfezionato per quel che riguarda l’elemento soggettivo e oggettivo, non risulta configurabile perché non grave e con scarse ricadute sull’immagine del magistrato”.

…Il dispositivo

“P.Q.M. Visto gli articoli 3 bis e 19 D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, ASSOLVE il dottore NOME 1 dalle incolpazioni allo stesso ascritte, perché l’illecito disciplinare non è configurabile essendo il fatto di scarsa rilevanza. Riserva la motivazione nel termine di novanta giorni”.

Note di commento

La ricostruzione come sopra esposta offre un quadro assai dettagliato.

Una donna che contatta le forze dell’ordine in piena notte chiedendone l’immediato intervento.

Operatori della Polizia di Stato che rispondono alla richiesta, arrivano nel luogo indicato, apprendono dalla donna che ha appena avuto un lite furiosa con il marito il quale, dopo avere letto messaggi da lei scambiati con terze persone, “l’aveva sottoposta a sgradevoli atti di umiliazione e ora le impediva di rientrare in casa”.

Un uomo che appare in evidente stato di agitazione, urla frasi sconnesse, ha l’alito alcolico e fatica a reggersi in piedi.

Lo stesso uomo si dichiara magistrato con tono intimidatorio, filma col cellulare l’operato dei poliziotti, li minaccia di rappresaglie, minaccia anche gli operatori sanitari intervenuti nel frattempo, si placa solo dopo l’uscita di casa della moglie e la somministrazione di un farmaco.

Ognuno di questi elementi di fatto è stato considerato attendibile dalla Sezione disciplinare, così come i messaggi minatori ricevuti dal marito che la donna ha mostrato agli operatori della Polizia prima di uscire di casa.

Ci sono poi i risultati delle indagini disciplinari che sono consistite nell’audizione dell’incolpato e della coniuge.

Irrilevante la prima, di chiara marca difensiva.

Rilevante invece la seconda, soprattutto nella parte in cui la donna ha addossato a se stessa l’esplosione d’ira del marito spiegando che “chiamare la polizia è stato un errore di valutazione e sarebbe bastato allontanarmi per evitare tutto ciò” e aggiungendo che “episodi come quelli avvenuti il 30 aprile 2024 non si sono più verificati”. Qual è il senso della prima affermazione? Un giusto ridimensionamento del gesto del marito o un’auto-colpevolizzazione che fa a pugni con il fatto?

Si osserva fin d’ora che in entrambi gli ambiti nei quali è stata valutata la condotta tenuta dal magistrato non è stata presa in considerazione la fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, cod. pen.) che, per giurisprudenza pacifica, è applicabile alla condotta del coniuge che acceda abusivamente al cellulare in uso all’altro coniuge.

Tale fattispecie, perseguibile a querela nell’ipotesi basica, diventa procedibile d’ufficio se, tra l’altro, “il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone”.

Né la Procura procedente né la Sezione disciplinare hanno prestato attenzione a questo possibile risvolto e, d’altro canto, la descrizione del fatto nulla dice di preciso al riguardo.

Tuttavia, il contesto in cui è avvenuto di certo non esclude certo la possibilità che l’accesso sia stato abusivo e che l’incolpato lo abbia ottenuto in modo violento o minaccioso.

Nessun particolare accenno, del pari, è stato riservato agli “sgradevoli atti di umiliazione” che il magistrato avrebbe fatto subire alla moglie, eppure non sembra proprio che si tratti di un dettaglio irrilevante.

Lo stesso disinteresse è stato esibito verso l’impedimento alla donna di rientrare in casa, astrattamente rilevante come violenza privata.

Si possono adesso analizzare gli argomenti che la Sezione disciplinare ha utilizzato per ravvisare, in relazione ad entrambi gli addebiti, la causa di non punibilità della scarsa rilevanza del fatto.

È stata anzitutto valorizzata l’eccezionalità della condotta illecita e la si è ritenuta di tale peso da controbilanciare adeguatamente la sua oggettiva gravità.

Pare al riguardo che il giudice disciplinare non abbia attribuito alcun rilievo alle dichiarazioni della moglie allorché ha accennato ai problemi di salute di uno dei figli che avevano acuito il nervosismo familiare.

Questa circostanza rende piuttosto probabile che l’episodio del 30 aprile 2024 non fosse isolato e che anzi fosse solo l’ultimo di una sequenza.

La Sezione disciplinare ha poi attribuito uguale peso all’assenza di circolazione pubblica della notizia, escludendo quindi il diffuso clamore.

Può essere ma certamente la notizia è circolata quantomeno tra gli addetti della Polizia che sono stati minacciati e tra gli operatori sanitari che hanno subito lo stesso trattamento e verosimilmente è rimbalzata nei rispettivi ambiti.

Comunque sia, l’apparente assenza di indagini su questo punto specifico non ha aiutato a fare chiarezza e sì che un suo peso l’avrebbe avuto.

Il terzo e ultimo argomento è stato intravisto nella decisione dei poliziotti e degli operatori sanitari minacciati di non sporgere denuncia-querela.

La Sezione disciplinare l’ha interpretata come una conferma della scarsa offensività della condotta illecita.

È nient’altro che un’illazione cui se ne potrebbe contrapporre un’altra: la scelta di quieto vivere e di non impelagarsi in un procedimento penale.

È tempo di concludere.

L’impressione generale è che gli illeciti contestati e i dati di fatto sui quali erano fondati avrebbero senz’altro giustificato l’affermazione della responsabilità dell’incolpato e l’irrogazione di una sanzione.

La Sezione disciplinare ha invece scelto la strada della scarsa rilevanza del fatto e lo ha scagionato.

Un simile esito è consentito da un ordinamento disciplinare marcatamente protezionistico e da una giurisprudenza disciplinare che lo è altrettanto.

Sia chiaro: si ha ben presente che il fatto contestato è frutto dell’umana fragilità e che, in presenza di una volontà di riconciliazione, è bene non ostacolare il rapporto coniugale.

E tuttavia, se dinanzi alla polizia giudiziaria prima, al PM dopo e al giudice dopo ancora si fosse presentato un individuo con la stesse caratteristiche e con la stessa condotta, è lecito almeno il dubbio che le cose gli sarebbero andate ugualmente bene.

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